Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Terza salvaguardia - 10.130 Norme Messaggi ME 2004 Messaggio 18185 del 9 giugno 2004
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Iscritti alla gestione dipendenti pubblici
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Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - Lettera B
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Lavoratori cessati entro il 30/09/2012 e in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 - Lettera A
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Lavoratori contemporaneamente prosecutori volontari e cessati per accordi individuali o collettivi
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Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all'esodo - Lettera C
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Lavoratori prosecutori volontari in mobilità ordinaria che attendono il termine della stessa per effettuare il versamento volontario - Lettera D
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Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000, 55.000)
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Terza Salvaguardia - 10.130
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Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
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Messaggio 18185 del 9 giugno 2004
Oggetto:
Estensione della Indennità di cui all'art. 39, comma 1 della legge 28.12.2001 n.448 anche ai portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.
L'articolo 3, comma 131, della legge 24.12.2003, n. 350 ha esteso, a far tempo dall'1.1.2004, i benefici di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 28.12.2001 n. 448 per i lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi anche ai portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.
Con riferimento alla indennità prevista per le patologie in oggetto, si invitano le Sedi ad attenersi - allo stato- alle disposizioni emanate per i richiedenti affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, con circolare n. 154 dell'1.10.2002.
Si fa presente che l'accertamento delle patologie di cui trattasi dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche (ASL), contenenti la espressa dicitura della malattia con indicazione anche della terapia con trattamento trasfusionale o con idrossiurea, seguita dal richiedente.
L'Indennità di cui trattasi avrà decorrenza 1.1.2004, laddove a tale data siano presenti tutti i requisiti richiesti dalla legge (448/2001) di età, di contribuzione e di patologia.
Ove uno dei requisiti richiesti abbia riferimento a data successiva, la decorrenza dell'indennità dovrà essere riportata al primo giorno del mese successivo al verificarsi di detto evento.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni di carattere operativo e sulla eventuale revisionabilità delle patologie di cui alle precitate leggi n. 448/2001 e n. 350/2003.
IL DIRETTORE CENTRALE
NORI