Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Terza salvaguardia - 10.130 Norme Messaggi ME 2009 Messaggio 11223 del 15 maggio 2009
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Iscritti alla gestione dipendenti pubblici
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Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - Lettera B
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Lavoratori cessati entro il 30/09/2012 e in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 - Lettera A
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Terza Salvaguardia - 10.130
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Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
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Messaggio 11223 del 15 maggio 2009
Oggetto. Regolamentazione comunitaria: articolo 46 e Allegato IV, lettera C, del regolamento CEE n.1408/71; estensione dell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 15, della legge n.335/1995 relativo al minimale.
Alcune Sedi hanno chiesto di precisare se, in applicazione delle disposizioni trasmesse con messaggi nn. 16971 del 21 aprile 1998 e 19229 del 25 luglio 2007, debba essere attribuito il minimale di cui all’articolo 3, comma 15, della legge n.335/1995 non soltanto a coloro che sono titolari di pensione il cui diritto sia stato raggiunto con la totalizzazione dei periodi italiani ed esteri, ma anche a coloro che, soggetti alla regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale, avendo periodi assicurativi in Italia ed in un altro Stato comunitario, hanno diritto a pensione autonoma italiana, in base ai soli contributi italiani.
In realtà, sia la disposizione di legge suindicata che il messaggio n. 102 del 16 marzo 2001 limitano l’attribuzione del minimale unicamente alle pensioni il cui diritto risulti perfezionato in base ai periodi italiani ed esteri.
Tuttavia, tale limitazione porta ad escludere dal diritto al minimale i soggetti i quali, pur avendo raggiunto il diritto a pensione autonoma, ricevono una pensione di importo inferiore all’importo del minimale, garantito, invece, a coloro che hanno diritto a pensione unicamente con la totalizzazione dei periodi esteri.
In considerazione della rilevanza della questione, è stato interessato il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il quale ha precisato che, allo stato attuale della normativa e “in considerazione del disposto letterale dell’art.3, comma 15, della legge n. 335/95, si ritiene che non sussistano margini per una interpretazione estensiva della norma in questione che appare coerente ……. con l’attuale disciplina comunitaria”.
Alla luce di quanto sopra, si ribadiscono le disposizioni impartite alle Sedi con i sopraccitati messaggi e, pertanto, l’attribuzione del minimale in argomento è limitata unicamente alle pensioni il cui diritto risulti perfezionato in base ai periodi italiani ed esteri.
Il Direttore Centrale
Giorgio Craca