Integrazione al trattamento minimo
Disciplina in vigore dal 1° ottobre 1983 per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994
A decorrere dal 1° ottobre 1983, per le pensioni con decorrenza fino al 12/93 compresa (o 01/94 in caso di requisiti perfezionati entro il 31/12/93 e relativa domanda presentata entro tale data -vedi circolare 116/2000-), la materia dell'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e per i minatori è regolata dall'articolo 6 della legge n. 638 dell'11 novembre 1983.
Il trattamento minimo va attribuito, secondo il 1° comma dell'art.6 della legge 638/83, al pensionato che possiede nell'anno di riferimento redditi propri di importo annuo inferiore a 26 volte la misura mensile del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio.
Deve essere considerato esclusivamente il reddito del richiedente la prestazione.
Vedi limite di reddito personale
Redditi influenti
Il trattamento minimo va attribuito, secondo il 1° comma dell'art.6 della legge 638/83, al pensionato che possiede nell'anno di riferimento redditi propri, assoggettabili all'IRPEF, di importo annuo inferiore a 26 volte la misura mensile del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio. L'importo dei redditi è da considerare al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta (vedi circolare 244/83).
Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'IRPEF (messaggio 14096 del 22/04/85).
Non sono influenti i redditi del coniuge.
Deve essere considerato esclusivamente il reddito del richiedente la prestazione.
Vedi Rilevanza 1
Redditi non influenti
Sono esclusi dal computo:
- il reddito della casa di abitazione
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati
- l'importo della pensione da integrare
- i redditi già tassati alla fonte (ad esempio interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni)
- i redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni e indennità percepite da ciechi, invalidi civili e sordomuti, pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria, eccettera)
Deve essere considerato esclusivamente il reddito del richiedente la prestazione