Eureka Previdenza

Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali

(circ.71/2017) (circ.50/2022) (circ.87/2024)

La legge 29 luglio 2015, n. 115 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015 ha introdotto, all’articolo 18, la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera con quelli maturati presso determinate gestioni previdenziali italiane.

Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali

(circ.71/2017) (circ.50/2022) (circ.87/2024)

La legge 29 luglio 2015, n. 115 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015 ha introdotto, all’articolo 18, la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera con quelli maturati presso determinate gestioni previdenziali italiane.

Obblighi comunitari

La disposizione è stata introdotta al fine di ottemperare agli obblighi comunitari derivanti dalla procedura di infrazione n. 2014/4168, avviata con la lettera di messa in mora del 27 febbraio 2015 della Commissione europea, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 luglio 2013 (causa C-233/12) in materia di cumulo dei periodi assicurativi svolti alle dipendenze di organismi internazionali.

Com’è noto, il personale dipendente da organismi internazionali viene ammesso a fruire di tutela previdenziale a carico di regimi speciali a statuto internazionale.

Pertanto, i predetti lavoratori sono esclusi dall’assoggettamento alle legislazioni di sicurezza sociale dei singoli Stati nel cui territorio prestano attività lavorativa (si rinvia al messaggio n. 000036 del 03/03/2000 – allegato 2).

La citata sentenza (allegato 3), ha affermato che è illegittimo il mancato riconoscimento dei periodi di lavoro che un cittadino dell’Unione Europea ha compiuto presso l’organizzazione internazionale da parte degli Stati membri, ferma restando la legittimità delle normative nazionali dei Paesi membri che non consentano ai cittadini il trasferimento presso i regimi speciali degli organismi internazionali dei diritti a pensione maturati nel territorio del loro Stato membro d’origine in assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale.

La legge comunitaria n. 115/15 ha, pertanto, fornito applicazione al principio affermato dalla Corte, in virtù dell’obbligo di preservare l’uniformità dell’interpretazione ed applicazione delle norme comunitarie, sovraordinate a quelle nazionali.

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