Eureka Previdenza

Contribuzione figurativa a domanda

Servizio militare

Utilizzo del contributo e scelta del fondo o gestione dove accreditarlo

(msg.4956/2014)

La contribuzione figurativa per Servizio Militare è utile sia per la misura che per il diritto di tutte le pensioni, per le prestazioni antitubercolari e per la disoccupazione.

I periodi di servizio militare non sono utili (sono considerati periodi neutri) ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Contribuzione figurativa a domanda

Servizio militare

Utilizzo del contributo e scelta del fondo o gestione dove accreditarlo

(msg.4956/2014)

La contribuzione figurativa per Servizio Militare è utile sia per la misura che per il diritto di tutte le pensioni, per le prestazioni antitubercolari e per la disoccupazione.

I periodi di servizio militare non sono utili (sono considerati periodi neutri) ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Scelta della gestione o fondo in cui utilizzare il servizio militare

Di norma (msg.4956/2014), gli accrediti figurativi in favore dei lavoratori autonomi sono effettuati nel FPLD e non nella gestione speciale in tutti i casi in cui esista anche un solo contributo versato nel regime obbligatorio dei lavoratori dipendenti. In deroga al predetto criterio, in presenza del requisito per l’accredito nella gestione autonoma è comunque fatta salva la facoltà dell’interessato di ottenere, a domanda, il riconoscimento figurativo in detta gestione. Nel caso in cui il requisito per l’accredito risultasse perfezionato in più gestioni, l’intero periodo dovrà essere accreditato in base alla scelta formalizzata dell’interessato (punto 9.1 della circolare n.11 del 2013).
Nelle ipotesi previste dal citato punto 9.1 della circolare n.11 del 2013, in alternativa all’accredito figurativo nel FPLD, l’assicurato ha l’onere di indicare espressamente il fondo in cui ottenere ed utilizzare l’accredito; l’interessato potrà chiedere lo spostamento della contribuzione figurativa da un fondo all’altro ove ricorrano le condizioni specifiche per l’accredito e non ostino le circostanze di cui al punto 3.1 della circolare 11/2013, ovverosia, a condizione che l’accredito non sia stato già utilizzato.     
L’assicurato sarà chiamato a confermare o modificare la scelta effettuata anche all’atto del pensionamento.
Per l’applicazione dei suddetti principi, è stata adeguata la domanda telematica di pensione con un apposito campo per la scelta del fondo di accredito da parte dell’assicurato.   
Le predette disposizioni valgono anche per l’accredito figurativo per servizio militare in favore dei lavoratori autonomi. Per i provvedimenti di liquidazione delle prestazioni successivi alla data di pubblicazione del presente messaggio non vige più la disposizione contenuta nel punto 42, nota 2, delle istruzioni di servizio n.10, richiamata dalla circolare 222/1969 e, da ultimo, richiamata dal messaggio 23190 del 6/12/2011.[1] Tali disposizioni continuano ad operare esclusivamente per i provvedimenti di liquidazione  antecedenti alla data di pubblicazione del messaggio in oggetto.

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