Eureka Previdenza

Contribuzione da riscatto

Calcolo dell'onere di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo

(circ.6/2020)

Si forniscono di seguito chiarimenti in ordine alle modalità da seguire per determinare l’onere di riscatto nei casi in cui per la collocazione temporale dei periodi dovrebbe adottarsi il criterio della riserva matematica, ma, per effetto dell’opzione per il calcolo esclusivamente contributivo della pensione, i periodi medesimi sono comunque valutati con il sistema contributivo.

In via generale, si precisa che la natura negoziale dell’operazione di riscatto ne comporta la definizione con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda.

Contribuzione da riscatto

Calcolo dell'onere di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo

(circ.6/2020)

Si forniscono di seguito chiarimenti in ordine alle modalità da seguire per determinare l’onere di riscatto nei casi in cui per la collocazione temporale dei periodi dovrebbe adottarsi il criterio della riserva matematica, ma, per effetto dell’opzione per il calcolo esclusivamente contributivo della pensione, i periodi medesimi sono comunque valutati con il sistema contributivo.

In via generale, si precisa che la natura negoziale dell’operazione di riscatto ne comporta la definizione con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda.

Esercizio della facoltà di opzione ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, e successive integrazioni e modificazioni, e ai sensi del decreto-legge n. 355/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001

4.1 Esercizio della facoltà di opzione ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, e successive integrazioni e modificazioni, e ai sensi del decreto-legge n. 355/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001

L’onere di riscatto per le domande presentate successivamente all’esercizio della facoltà di opzione per il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, e successive integrazioni e modificazioni, e ai sensi del decreto-legge n. 355/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001, che in assenza dell’opzione in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, verrà determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.

Di converso, le domande di riscatto presentate precedentemente all’esercizio dell’opzione saranno definite secondo le regole generali, con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa e alla collocazione temporale dei periodi.

Come chiarito con il messaggio n. 219/2013, al paragrafo 6.2, l'opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali.

L’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione in parola rende irrevocabile l’opzione stessa. Anche qualora l’interessato eserciti l’opzione e successivamente accetti il riscatto per effetto del quale raggiunga un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione rimane comunque ferma e irrevocabile. In queste ipotesi, contestualmente al provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto, all’assicurato sarà fornita idonea informativa affinché sia edotto degli effetti conseguenti all’accettazione dell’operazione stessa.

Lavoratrici che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo

4.2 Lavoratrici che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo

L’articolo 16 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, prevede che le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possano accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 184/1997, richiamato in premessa, le donne che intendano esercitare l’opzione di cui all’articolo 16 del D.L. n. 4/2019, possono chiedere che l’onere di riscatto dei periodi, che in assenza dell’opzione in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.

A tal fine è però necessario che la domanda di riscatto sia presentata all’atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accesso alla c.d. opzione donna.

All’atto di presentazione della domanda di pensione recante la predetta opzione, la lavoratrice potrà comunque richiedere che, con riferimento ad eventuali domande di riscatto già presentate ma non ancora definite con il pagamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata di onere, l’onere medesimo sia rideterminato con il criterio contributivo. La predetta richiesta dovrà comunque essere presentata entro e non oltre il termine di scadenza fissato per il pagamento dell’onere in unica soluzione o della prima rata di esso.

Qualora l’interessata rinunci alla domanda di pensione in parola, l’onere di riscatto sarà rideterminato in base alle regole generali e avendo riguardo alla collocazione temporale dei periodi stessi. La Struttura territoriale avrà cura di fornire all’assicurata idonea informativa.

Esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282

4.3 Esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282

Coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, esercitino la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, conseguono un trattamento a carico della Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, liquidato, di conseguenza, interamente con il sistema contributivo (cfr. la circolare n. 184/2015).

Analogamente a quanto previsto al paragrafo 4.2, coloro che intendano esercitare la facoltà di computo in argomento possono chiedere che l’onere di riscatto dei periodi, che in assenza del computo in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.

A tal fine è necessario che la domanda di riscatto sia presentata all’atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione con la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996.

Si precisa tuttavia che, qualora l’anzianità acquisita per effetto del riscatto faccia venir meno uno dei requisiti richiesti per poter accedere al computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996 (anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995), la domanda di computo non potrà essere accolta.

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