Eureka Previdenza

Riscatto dei periodi utili per il diritto a pensione anteriori all'accesso ai Fondi di solidarietà

Esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e di ricongiunzione

(circ.105/2019)

L’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2109, ha previsto che i Fondi di solidarietà bilaterali provvedano al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.  

Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti fondi dai datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui al comma 3 in esame. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.

Riscatto dei periodi utili per il diritto a pensione anteriori all'accesso ai Fondi di solidarietà

Esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e di ricongiunzione

(circ.105/2019)

L’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2109, ha previsto che i Fondi di solidarietà bilaterali provvedano al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.  

Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti fondi dai datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui al comma 3 in esame. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.

Finalità della disposizione di legge

La disposizione di cui all’articolo 22, comma 3, si inserisce nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo ed è finalizzata all’accesso alla prestazione straordinaria di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Destinatari dell’intervento sono quindi, sia coloro che si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione (in tale ipotesi il riscatto e/o la ricongiunzione, aumentando l’anzianità assicurativa in capo al titolare, avranno l’effetto di ridurre il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di solidarietà), sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Il riscatto e/o la ricongiunzione potrebbero pertanto avere anche l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario.  

Presentazione della domanda

I datori di lavoro avranno cura di presentare le domande con un congruo anticipo rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (almeno quattro mesi prima), al fine di consentire alle Strutture territoriali competenti di definire con tempestività l’istanza.

L’esercizio da parte dei datori di lavoro della facoltà di riscatto o ricongiunzione, generalmente riservata al diretto interessato, è comunque finalizzato all’esodo del lavoratore; l’efficacia dell’operazione è, pertanto, subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e alla risoluzione del rapporto di lavoro, che deve intervenire in prossimità del pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione.

Rimborso dell'onere pagato in caso di mancato raggiungimento del diritto all'accesso al Fondo di solidaietà

In caso di mancato perfezionamento delle predette condizioni, o nel caso in cui la facoltà sia esercitata nei confronti di lavoratori che non raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro il periodo massimo di fruizione della prestazione straordinaria di sostegno al reddito, l’operazione sarà annullata e i corrispondenti oneri restituiti senza interessi ai datori di lavoro; in tale ipotesi, apposita comunicazione sarà inviata anche al lavoratore.  

Si fa riserva di successive istruzioni operative per la restituzione degli importi divenuti indebiti a seguito dell’annullamento delle operazioni in argomento.

Le disposizioni esaminate si applicano ai fondi bilaterali adeguati, costituiti o in corso di costituzione, ai sensi del D.lgs n. 148/2015 e che prevedano l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.

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