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Esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e di ricongiunzione
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Riscatto dei periodi utili per il diritto a pensione anteriori all'accesso ai Fondi di solidarietà
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Riscatto dei periodi utili per il diritto a pensione anteriori all'accesso ai Fondi di solidarietà
Esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e di ricongiunzione
(circ.105/2019)
L’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2109, ha previsto che i Fondi di solidarietà bilaterali provvedano al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.
Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti fondi dai datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui al comma 3 in esame. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.