Eureka Previdenza

Benefici per esposizione all'amianto

Disciplina dal 2 ottobre 2003

Destinatari

(circ.58/2005)

L’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 dispone: “I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto.”

L’articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale dispone: “ Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l’intero periodo di esposizione all’amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell’importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.”

 Secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 2 “Per attività lavorative comportanti esposizione all’amianto si intendono le seguenti:

  • coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
  • produzione di manufatti contenenti amianto;
  • fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
  • coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
  • demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
  • movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
  • raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.”

Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede che, ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dalla nuova disciplina, per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta.

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