Eureka Previdenza

Benefici per esposizione all'amianto

Disciplina fino al 1° ottobre 2003

Destinatari

I destinatari della norma sono:

Benefici per esposizione all'amianto

Disciplina fino al 1° ottobre 2003

Destinatari

I destinatari della norma sono:

Lavoratori delle cave e miniere di amianto

Lavoratori delle cave e miniere di amianto (art.13 comma 6)

Per quanto concerne il comma 6 i lavoratori interessati hanno titolo alla rivalutazione ancorché alla data di entrata in vigore della legge o alla data di presentazione della domanda di pensione non risultino svolgere attività lavorativa in miniera o presso cava di amianto.

Lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto

Lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto (art.13 comma 7)

Si rammenta che il comma 7 dell'art.13 della lagge 257/92, come modificato dalla legge n. 271/1993 prevede: “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all’amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5”.

Pertanto ai lavoratori per i quali è documentata dall’INAIL una malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il beneficio della maggiorazione per l’1,5 del periodo di esposizione certificato dall’INAIL, ancorché tale periodo si riferisca ad attività lavorativa non soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita da tale Istituto.

Le richieste di certificazione all’INAIL, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 7, non sono soggette ad alcun termine decadenziale.

In seguito ai recenti interventi legislativi è stato chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se il beneficio in questione possa essere riconosciuto in favore di lavoratori per i quali sia accertata da ente diverso dall’INAIL una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto. Ciò nella considerazione che l’articolo 47, comma 3, della legge n. 326/2003 reca previsioni riguardanti lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Il predetto dicastero, con la già citata nota del 31 marzo 2005, ha chiarito che “tale disposizione nella parte in cui fa riferimento al testo unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 1965 e non all’INAIL, ai fini dell’accertamento della malattia professionale causata dall’esposizione all’amianto, innova rispetto al dettato del citato art.13 comma 7, che invece prevedeva che la malattia professionale fosse documentata dall’INAIL”.

Sulla base di detto parere, anche ai lavoratori per i quali è documentata da ente diverso dall’INAIL una malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il beneficio della maggiorazione per l’1,5 del periodo di esposizione coperto da contribuzione obbligatoria.

Ai sensi dell'art.13 comma 7 hanno titolo ad usufruire della maggiorazione dell'anzianità contributiva i lavoratori che:

  • i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, ancorché non occupati nel settore dell'amianto (circ. 219/93). Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione delle settimane di contribuzione relative a periodi di provata esposizione all'amianto e', pertanto, subordinato alla sola condizione dell'insorgenza della malattia professionale causata dall'esposizione all'amianto, documentata dall'INAIL.;
  • abbiano contratto malattie professionali a causa della esposizione all'amianto documentate dall'INAIL. Dalla dizione del comma 1 dell'articolo 13, espressamente richiamato dal comma 7, che riguarda "i lavoratori occupati" nelle imprese ivi indicate, si desume che rientrano nell'ambito di applicazione della norma tutti i dipendenti, ancorché non addetti alla lavorazione dei prodotti in amianto. Per effetto del combinato disposto del citato comma 7  con il nuovo testo del comma 8 deve ritenersi che le imprese riguardate dalla disposizione in esame si identifichino in quelle che estraggono o utilizzano l'amianto come materia prima. A tal proposito, e' utile fare riferimento, in via generale, ai codici statistico - contributivi distintivi delle aziende (a titolo esemplificativo, la fabbricazione di prodotti in amianto-cemento e la produzione di articoli in amianto sono, rispettivamente, classificate con i codici 243.1 e 244). Come espressamente previsto dalla legge la sussistenza della ulteriore condizione richiesta dal comma 7, vale a dire l'insorgenza della malattia professionale causata dall'esposizione all'amianto, deve essere comprovata con apposita certificazione rilasciata dall'INAIL. La stessa norma prevede, inoltre, che sono soggette a rivalutazione le settimane di contribuzione relative a periodi di provata esposizione all'amianto: pertanto, al fine di ottenere il beneficio in questione, gli interessati, all'atto della presentazione della domanda di pensione, devono produrre, oltre alla anzidetta certificazione attestante la patologia connessa alla attività lavorativa, una dichiarazione del datore di lavoro da cui risultino i periodi di attività di lavoro con esposizione all'amianto.

Lavoratori che possano far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a 10 anni

Lavoratori che possano far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a 10 anni (art.13 comma 8) (circ.58/2005)

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004 prevede: “Ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l’obbligo di presentazione della domanda di cui all’articolo 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il citato comma 2 dell’articolo 1 salvaguarda il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori per i quali sussistono le condizioni  indicate dalla stessa disposizione e fissa un termine per la presentazione della domanda di certificazione all’INAIL per coloro che non vi abbiano ancora provveduto alla data di entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale.

Dalla formulazione della disposizione in esame discende che il beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, spetta ai lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003, attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto, soggetta all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all’amianto gestita dall’INAIL e siano in possesso della relativa certificazione rilasciata dall’INAIL, ovvero ne vengano in possesso a seguito di domanda presentata comunque entro il termine ultimo del 15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (17 dicembre 2004).

Pertanto, il beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003 spetta ai lavoratori che si trovino in una delle seguenti situazioni:

  • siano in possesso di un certificato rilasciato dall’INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto;
  • abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell’esposizione ultradecennale all’amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003;
  • vengano in possesso della certificazione rilasciata dall’INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto, a seguito di domande presentate entro il 15 giugno 2005;
  • ottengano il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in questione, per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto con sentenze che vengano pronunciate in esito di cause il cui ricorso è stato depositato a seguito di diniego dell’INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo dagli interessati a detto Istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2005.

La parte che segue è tratta da circolari anteriori alla circolare 58/2005 (quindi vedi sopra)

Per effetto dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, hanno titolo a fruire della rivalutazione del periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, i lavoratori che:

  • possano far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a dieci anni, ancorché non occupati nel settore dell'amianto. Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL e' pertanto subordinato alla sola condizione che i lavoratori interessati siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. In conformità con le nuove disposizioni , a far tempo dal 5 agosto 1993, giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n.271, devono intendersi parzialmente modificate le istruzioni di cui alla circolare n. 143 del 23 giugno 1993, punti 2.2 e 2.3.;
  • siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. Ai fini della individuazione delle imprese interessate dalla disposizione in esame valgono le considerazioni di cui al precedente punto 2.2, fermo restando che per le imprese dismesse può ritenersi idonea la documentazione dell'INAIL comprovante il pagamento del premio assicurativo connesso al rischio derivante dall'esposizione all'amianto. Il coefficiente di rivalutazione dell'1,5 si applica all'intero periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto qualora il periodo stesso risulti superiore a dieci anni. Analogamente a quanto già precisato per il comma 7, ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio in argomento i richiedenti le prestazioni pensionistiche devono corredare la domanda di documentazione idonea a comprovare lo svolgimento di attività lavorativa soggetta allo specifico obbligo assicurativo connesso all'esposizione all'amianto, rilasciata dall'INAIL, nonché di una dichiarazione dell'impresa datrice di lavoro attestante la durata del periodo lavorativo stesso.
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