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La pensione ai superstiti

La pensione indiretta

La pensione ai superstiti assume il nome di pensione indiretta nel caso in cui il deceduto, non titolare di pensione, fosse assicurato (i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato non essendo l’assegno reversibile e il diritto alla pensione per i familiari superstiti scatta solo a condizione che siano perfezionati gli stessi requisiti contributivi richiesti per la pensione indiretta, includendo nel computo dell’anzianità contributiva anche il periodo di godimento di detto assegno secondo quanto previsto dalla circolare 262 AGO del 03.12.1984 punto 15.2.) e fosse in possesso di determinati requisiti contributivi.

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Requisiti contributivi

Ai superstiti di assicurato la pensione spetta a condizione che il lavoratore, alla data della morte, potesse far valere:

  1. almeno 15 anni di assicurazione e di contribuzione;
  2. ovvero cinque anni di assicurazione e di contribuzione, di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la data della morte.

Ai superstiti di titolare di assegno di invalidità la pensione spetta alle stesse condizioni previste per i superstiti di assicurato. Peraltro, ai soli fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione si considerano utili anche i periodi di godimento dell'assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

Nel caso in cui alla data della morte di un lavoratore assicurato non sussista il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei familiari superstiti, o perché il lavoratore non poteva far valere i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia o di invalidità, o perché, pur sussistendo tali requisiti, nessuno dei superstiti, cui in ordine di priorità spetta di norma tale diritto, possiede i requisiti soggettivi prescritti, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, minori, studenti o inabili, spetta una indennità per morte tanto commisurata all'entità dei contributi risultanti a favore del dante causa. Il diritto all'indennità e' riconosciuto a condizione che nei cinque anni anteriori alla data della morte dell'assicurato risulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione. L'importo dell'indennità e' pari a 45 volte l'ammontare dei contributi base IVS versati in favore dell'assicurato, o accreditati per periodi di servizio militare prestato durante la guerra 1915/1918. L'importo dell'indennità non può comunque essere inferiore a lire 43.200 né superiore a lire 129.600.

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