Eureka Previdenza

La pensione ai superstiti

Doppia annualità

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto legislativo Luogotenenziale 18.1.1945 n. 39 (la cui applicazione è stata estesa anche al settore pubblico per effetto dell’articolo 1, comma 41, della legge 8.8.1995 n. 335) al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta, senza che debba essere presentata specifica richiesta (vedi circ.53521 del 30 gennaio 1975), un assegno per una volta tanto pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data di passaggio a nuove nozze.
La doppia annualità viene riconosciuta anche nel caso in cui restino titolari della pensione i figli superstiti.
Anche il coniuge divorziato, in caso di nuove nozze, ha diritto alla doppia annualità. Ciò in considerazione della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha equiparato la posizione del coniuge divorziato titolare di assegno divorzile a quella del coniuge superstite avente titolo alla pensione di reversibilità o indiretta (Circ. 132 del 27.06.2001 punto 1.4).
Le somme corrisposte a titolo di doppia annualità vanno assoggettate a tassazione con gli stessi criteri e modalità previsti per il trattamento pensionistico che sostituiscono.Considerato che la tassazione ai fini IRPEF è effettuata con il criterio di cassa, i pagamenti, effettuati o da effettuare dal 1° gennaio 1998 in poi, relativi a doppia annualità per nuove nozze, indipendentemente dalla data di celebrazione delle stesse, devono essere assoggettati ad IRPEF con le stesse modalità con le quali viene assoggettata ad imposta la pensione ai superstiti. Le somme corrisposte a titolo di doppia annualità, indipendentemente dal periodo in cui vengono corrisposte, devono essere assoggettate a tassazione corrente oppure a tassazione separata, ove ricorrano i requisiti previsti dall’articolo 16 del TUIR (DPR 22.12.1989 n. 917).


Doppie annualità pagate nell’anno di celebrazione del matrimonio

Per le doppie annualità pagate nell’anno di celebrazione del matrimonio la tassazione deve essere effettuata considerando l’importo complessivo relativo sia alle rate di pensione precedenti la data del matrimonio, sia all’importo della doppia annualità sia ai ratei di tredicesima spettanti e relativi ai mesi precedenti il matrimonio.

Le Sedi devono pertanto determinare:

  • l’importo complessivo imponibile costituito dalle mensilità riscosse e spettanti, dai ratei di tredicesima spettanti e dalla doppia annualità,
  • l’imposta lorda complessiva utilizzando le aliquote vigenti nell’anno;
  • le detrazioni annue d’imposta spettanti, sulla base del nuovo imponibile annuo;
  • l’imposta netta complessiva dovuta;
  • l’imposta da trattenere al momento del pagamento della doppia annualità, dei ratei di tredicesima, costituita dalla differenza tra l’imposta netta complessiva dovuta e l’imposta già pagata sulle mensilità riscosse e spettanti.
  • l’importo netto di quanto spettante al pensionato a titolo di doppia annualità e di ratei di tredicesima e di eventuali mensilità non riscosse;
  • l’importo netto di eventuali mensilità riscosse indebitamente, il cui recupero deve essere effettuato dall’importo netto determinato al punto precedente. Deve inoltre essere predisposto il biglietto contabile di storno per le ritenute operate sulle mensilità in esame, movimentando in Dare i conti ai quali sono state accreditate le ritenute ed in avere il conto……24/30 della gestione alla quale fa riferimento la pensione.

Doppie annualità pagate in anni successivi a quello di celebrazione del matrimonio

Per le doppie annualità pagate in anni successivi a quello di celebrazione del matrimonio il recupero di eventuali mensilità di pensione riscosse indebitamente in anni precedenti che hanno già assolto l’onere tributario e hanno formato oggetto di certificazione fiscale deve essere operato al lordo delle ritenute IRPEF già operate.

Qualora si renda applicabile il regime della tassazione separata il calcolo deve essere effettuato con le stesse modalità utilizzate per la tassazione degli arretrati di pensione riferiti ad anni precedenti, utilizzando l’aliquota media relativa ai redditi dei due anni precedenti all’anno in cui viene effettuato il pagamento.

Il pagamento deve essere disposto utilizzando la procedura "Pagamento rate maturate e non riscosse", inserendo il corretto importo dell’aliquota di tassazione, calcolato dalla Sede sulla base degli importi pagati nel biennio precedente l’anno di liquidazione della doppia annualità.

La pensione ai superstiti

La pensione di reversibilità

La misura (percentuale di pensionabilità)

(circ.234/95)

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato. Nel caso uno dei superstiti aventi diritto alla pensione non presenti domanda e l'Istituto è a conoscenza di questo fatto, la pensione indiretta o di reversibilità deve essere liquidata secondo la quota spettante ad ogni soggetto (vedi risposta a quesito).
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla Tabella F allegata alla medesima legge (circolare n. 234, punto 1, del 25 agosto 1995).
Ciò anche nei casi di pensioni ai superstiti liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ( vedi circolare n.22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n.4233 del 23 luglio 1999).


Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

  • coniuge solo: 60 per cento;
  • coniuge e un figlio: 80 per cento;
  • coniuge e due o più figli: 100 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

  • un figlio: 60 per cento per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1* settembre 1995;
  • un figlio: 70 per cento per le pensioni aventi decorrenza dal 1* settembre 1995 in poi;
  • due figli: 80 per cento;
  • tre o più figli: 100 per cento;
  • un genitore: 15 per cento;
  • due genitori: 30 per cento;
  • un fratello o sorella: 15 per cento;
  • due fratelli o sorelle: 30 per cento;
  • tre fratelli o sorelle: 45 per cento:
  • quattro fratelli o sorelle: 60 per cento:
  • cinque fratelli o sorelle: 75 per cento:
  • sei fratelli o sorelle: 90 per cento:
  • sette o più fratelli o sorelle: 100 per cento.

LA NORMA E' STATA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE (circ.178/2016)

Con la sentenza n. 174 del 15 giugno 2016, pubblicata il 20 luglio 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ articolo 18, comma 5, del decreto legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 secondo il quale “Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995”.

Con la predetta sentenza la Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della norma in argomento in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.

La suprema Corte ha rilevato che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di uguaglianza, ragionevolezza, nonché il principio di solidarietà che è alla base del trattamento pensionistico in esame.

Per effetto della sentenza n. 174 del 2016, l’articolo 18, comma 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111, cessa di trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione senza travolgere le situazioni giuridiche divenute irrevocabili.

Domande di pensione ai superstiti giacenti e di nuova presentazione.

Le domande di pensione presentate dai coniugi superstiti non ancora definite, nonché, quelle di nuova presentazione devono essere esaminate in base ai criteri dettati dall’articolo 22, comma 2, della legge 21 luglio 1965.

Pertanto, la quota di pensione di reversibilità o indiretta spettante al solo coniuge superstite è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato, senza la riduzione di cui al citato articolo 18, comma 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111.

Pensioni ai superstiti liquidate prima della sentenza n. 174 del 2016.

I trattamenti pensionistici ai superstiti già liquidati secondo i criteri dettati dall’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 sono ricostituiti d’ufficio dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa.

I relativi ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa, salvo che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. In tal caso, i ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza.

I ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati sulla base dei criteri innanzi esposti.

Del pari devono essere definite le controversie giudiziarie in corso per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere.

Pensioni ai superstiti eliminate.

I trattamenti pensionistici ai superstiti liquidati secondo i criteri dettati articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 che risultino eliminati sono rideterminati a domanda degli aventi diritto nei limiti della prescrizione.

Disposizioni procedurali

Le procedure di calcolo sono state aggiornate coerentemente con le indicazioni sopra fornite.

Pertanto, in fase di prima liquidazione, la riduzione non verrà più applicata.

Per le pensioni per le quali la riduzione è operante, la procedura di ricostituzione provvede a ripristinare l’importo lordo spettante in misura intera.

Le posizioni interessate vengono comunque ricostituite a livello centrale.

Riduzione della misura per superstiti coniugati con differenza anagrafica superiore a venti anni col dante causa che ha contratto matrimonio dopo i 70 anni

L'articolo 18, comma 5, del decreto legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione sulle pensioni ai superstiti dell’aliquota percentuale della pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell’assicurato o pensionato deceduto iscritto nell’ambito del regime generale dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni.

Detta riduzione è del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata (v. allegato 3).

La norma prevede che la decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995.

La pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti e rendita INAIL

Vedi pensione ai superstiti e altri redditi

 

La pensione ai superstiti

Cumulo della pensione di reversibilità con altri redditi

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Pensione ai superstiti

Pensione ai superstiti e trattamento minimo

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