Eureka Previdenza

L'assegno al nucleo familiare dei dipendenti

Nuova modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo

(msg.1777/2019) (circ.45/2019)

Manuale per l'utilizzo della procedura

Con la circolare n. 45 del 22/03/2019 sono state fornite le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

A decorrere dal 1° aprile 2019, infatti, le domande per la prestazione familiare devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

Con successivo messaggio n. 1430 del 5/04/2019 sono stati forniti chiarimenti in merito alla presentazione della domanda.

Fanno eccezione le richieste di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP (cod. SR16) disponibile nel sito dell’Istituto.

Per gli impiegati del settore agricolo valgono le nuove disposizioni descritte nella citata circolare.

Ai fini della corresponsione dell'ANF sono inquadrati nel settore non agricolo anche i soci lavoratori delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240.

Fino alla pubblicazione dei nuovi livelli reddituali, resi noti annualmente dall’Istituto con la pubblicazione della specifica circolare (cfr. da ultimo la circolare n. 68/2018), sarà possibile inoltrare esclusivamente le domande di ANF per il periodo di riferimento della circolare o per periodi pregressi.


Istruzioni operative

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31/03/2019 con il modello ANF/DIP, per il periodo compreso tra il 1/07/2018 ed il 30/06/2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma devono essere gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni fornite al paragrafo 4.2 della circolare n. 45/2019.

La nuova procedura “ANF DIP” permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta.

L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.

L’esito sarà visibile, con le medesime modalità, anche ai Patronati che, su delega del cittadino richiedente, hanno provveduto ad inviare le domande di ANF all’Istituto.

Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso l’apposita applicazione descritta nel successivo paragrafo 4.1.   

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse sempre attraverso la procedura “ANF DIP”.

Nel rispetto delle disposizioni attuali in merito ad Autorizzazione ANF il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all’ANF, che presenta domanda di “ANF DIP”, se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, deve presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF” corredata della documentazione necessaria.

In caso di esito positivo, al cittadino richiedente non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione (modello ANF43), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale competente. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58).

Il provvedimento ANF43 dovrà, invece, essere inviato qualora la domanda sia stata presentata in riferimento ad una posizione tutelata di “operaio agricolo a tempo indeterminato (OTI)” in quanto tali lavoratori continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP a cui dovrà essere allegato l’ANF43.

Pertanto, dal 1° aprile 2019, anche per le domande di Autorizzazione ANF, presentate in precedenza ma non ancora istruite, o presentate successivamente a tale data, non devono più essere inviati né consegnati direttamente all’interessato gli ANF43. Tale disposizione riguarda anche le autorizzazioni emesse dal 1° aprile 2019 e riferite a domande presentate prima del 1° aprile 2019. Il datore di lavoro non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato dall’Istituto che, accertando gli importi spettanti, ne conferma l’esistenza e permette il pagamento da parte del datore di lavoro.

In caso di autorizzazione parziale rilasciata solo in riferimento ad alcuni componenti del nucleo familiare, l’importo della prestazione ANF sarà successivamente calcolato solo considerando il nucleo autorizzato.

Anche in tale procedura l’esito della richiesta è visibile all’utente, o al Patronato delegato, accedendo con le proprie credenziali alla domanda presentata nella specifica sezione “Consultazione domanda”. Ciò consente al cittadino richiedente o al Patronato delegato di monitorare la decorrenza e la scadenza dello stesso.


Istruzioni procedurali

Per l’abilitazione all’accesso nella procedura, i gestori IDM delle Sedi devono seguire il seguente percorso:

-  Tab “Profili intranet”

-  Processo “Prestazioni a sostegno del reddito”

-  Applicazione denominata “ANF Lavoratori Dipendenti Aziende Attive”

Ruoli disponibili:

Nome

Tipologia

Consultatore

Non Territoriale

Operatore

Territoriale

 

Il link “ANF Lavoratori Dipendenti Aziende Attive” si trova al percorso “Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito”, sotto la voce “Prestazioni”.

L’operatore di Sede ha a disposizione le seguenti funzioni:

-       Archivio ANF DIP

Tramite questa funzione viene proposta la griglia con le domande pervenute, suddivise per provenienza e stato di avanzamento, dal momento della presentazione fino all’eventuale accoglimento o reiezione. L’operatore deve porre particolare attenzione alle domande presenti nelle fasi “Anagrafiche errate”, “Verifica autorizzazione” e “Respinte – lettere da inviare”.

In “Anagrafiche errate” l’operatore deve intervenire se la causa dell’anomalia è stata generata da Arca (es. doppia anagrafica); risolto il problema con Arca, la domanda si sbloccherà in modo automatico.

Per le domande che si trovano in “Verifica autorizzazione” l’operatore deve verificare, tramite la procedura “Autorizzazioni ANF”, la presenza e l’esito della domanda di autorizzazione. Accertato l’esito, l’operatore provvede ad autorizzare/non autorizzare il singolo beneficiario e a sbloccare la domanda per il passaggio alle fasi successive.

In “Respinte – Lettere da inviare” si trovano le domande che sono state calcolate con esito negativo e sono in attesa della validazione da parte dell’operatore per l’invio della notifica di reiezione tramite Postel; l’operatore ha la facoltà di selezionare tutte insieme o singolarmente le lettere da spedire.

-          Modifica ANF DIP e Consultazione

Queste due funzioni permettono all’operatore di modificare/consultare una domanda di ANF tramite la ricerca per codice fiscale.

In allegato al presente messaggio (Allegato n. 1) vengono fornite le istruzioni operative della procedura ANF DIP-Sedi (Intranet).


Istruzioni per i datori di lavoro

4.1 Consultazione degli importi ANF

L'applicazione “Consultazione Importi ANF” è rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali ed è disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

La procedura consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Famigliare Dipendenti (ANF DIP) relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca; in particolare, è possibile consultare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento. La procedura visualizza esclusivamente i dati relativi alle domande accolte nella procedura “ANF DIP”.

È possibile utilizzare la procedura in due modalità:

1.     Ricerca puntuale (per singolo codice fiscale lavoratore);

2.     Richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un’azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega).

1.     Nella prima modalità, l’utente dovrà indicare:

-  la matricola aziendale di interesse;

-  il codice fiscale del lavoratore;

-  il periodo (da uno a sei mesi) rispetto al quale si vogliono conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi Uniemens.

2.     Nella seconda modalità l’utente dovrà indicare:

-  la matricola aziendale di interesse;

- uno specifico mese di competenza per il quale si vogliono conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi Uniemens.

Mentre in caso di ricerca puntuale l’informazione sarà immediatamente disponibile e visualizzabile in procedura, nel caso di richiesta massiva le informazioni saranno rese disponibili dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema.

Entrambe le modalità di consultazione consentono l’esportazione dei dati estratti in formato xml.

4.2 Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens

I flussi Uniemens fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di 06/2019 dovranno essere trasmessi con le attuali modalità, che prevedono la compilazione delle due sezioni <GestioneANF> e <ANF> contenenti informazioni sui conguagli degli Assegni al nucleo familiare e sulla corresponsione degli stessi, nel formato e nelle modalità descritte nel documento tecnico Uniemens.

A decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, allo scopo di migliorare l’efficacia degli strumenti di controllo e, in particolar modo, di garantire l’univoca individuazione della titolarità al conguaglio e l’accertamento della misura, è stato istituito nel flusso Uniemens (sezione <DenunciaIndividuale> di <PosContributiva> del flusso Uniemens aziende con dipendenti) un nuovo elemento volto ad associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l’identificativo della domanda ANF.

Pertanto, per conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare il nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando i seguenti campi:

−    nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:

    0035 – ANF assegni correnti;
    L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
    H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;

−    nell’elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;

−    nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;

−    nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Trattandosi di un elemento ricorsivo, sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.

4.3 Vantaggi della nuova modalità di compilazione del flusso Uniemens

La compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> si aggiunge per il momento alle attuali modalità di esposizione, ma è già in fase di sviluppo un aggiornamento che consentirà il conguaglio degli ANF con la sola compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>.

Inoltre, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, avendo l’INPS determinato l’importo degli ANF, non sarà più necessario compilare i seguenti elementi:

    <TabANF> Codice tabella Assegno Nucleo Familiare;
    <NumANF> Numero dei componenti del nucleo; familiare da considerare ai fini della misura dell’ANF;
    <ClasseANF> Il numero progressivo (da 1 a 833), che individua la fascia di reddito del nucleo familiare in funzione della tabella di riferimento indicata nell’elemento <TabANF> e all’anno di competenza.

Si sottolinea, infine, che l’introduzione e la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> consente all’Istituto il controllo puntuale della congruità di tutti i conguagli effettuati, anche di quelli relativi agli assegni al nucleo familiare arretrati.

Pertanto, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, vengono meno le esigenze di cautela e le relative disposizioni impartite con il messaggio n. 4283 del 31/10/2017 e, dunque, non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore a 3.000 euro.

Assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti

Redditi influenti

Per i redditi influenti vedi rilevanza 9

L'assegno al nucleo familiare

Il pagamento

L'assegno viene pagato:

  1. dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
  2. dal datore di lavoro presso di cui viene esplicata l'attività principale per i lavoratori dipendenti con più rapporti di lavoro;
  3. direttamente dall'Inps ai collaboratori familiari, agli operai agricoli dipendenti, ai lavoratori in aspettativa sindacale, ai dipendenti di aziende cessate o fallite, ai lavoratori parasubordinati, ai lavoratori percettori di prestazioni.

Pagamento al coniuge dell'avente diritto

A decorrere dall' 1/1/2005 il coniuge dell’avente diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare può chiedere l’erogazione della predetta prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

La richiesta di pagamento da parte del coniuge può essere formulata contemporaneamente alla domanda di ANF poiché nei modelli ANF/DIP, ANF/PREST, PREST-AGR 21TP, DS 21 è prevista l'opzione del coniuge dell'avente diritto di richiedere il pagamento della prestazione, oppure successivamente alla domanda stessa con i modelli ANF/DIP 559 o ANF/PREST 559.
N.B.: Il riconoscimento del diritto e l’ammontare dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare sono determinati sulla base della domanda presentata dall’avente diritto, pertanto la facoltà riconosciuta al coniuge si riferisce unicamente al pagamento della prestazione.


Modalità di pagamento 
Quando l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps, l’interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

  1. accredito su conto corrente bancario o postale;
  2. allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell’identità del percettore, tramite:
    1. il documento di riconoscimento;
    2. il codice fiscale;
    3. la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato tramite posta.

N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale deve essere indicato il codice IBAN.


Pagamento dell'assegno per periodi pregressi 
Il diritto del lavoratore di percepire l'assegno al nucleo familiare si prescrive in cinque anni, pertanto un datore di lavoro è tenuto, nel termine della prescrizione quinquennale, al pagamento degli ANF richiesti da un ex dipendente.

Assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti

Importo e livelli reddituali

 


Periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 (circ.66/2019)

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2017 e l'anno 2018 è risultata pari a +1,1 per cento.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 con il predetto indice.

Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Tabelle ANF validità luglio 2019 - giugno 2020


Periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019 (circ.68/2018)

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2016 e l'anno 2017 è pari a +1,1 per cento.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 con il predetto indice.

Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le Strutture territoriali dell’Istituto sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare.

Tabelle ANF validità luglio 2018 - giugno 2019

 


Periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018 (circ.87/2017)

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25.02.2017, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2015 e l'anno 2016 è risultata pari a – 0,1 per cento.

Come ricordato dal Comunicato suddetto l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.

 Pertanto, in applicazione del predetto articolo, restano fermi per l’anno 2017 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016 (circolare INPS n. 92/2016),  nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare.

Tabelle ANF validità luglio 2017 - giugno 2018


Periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017 (circ.92/2016)

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.02.2016, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015 è risultata pari a – 0,1 per cento.

Come ricordato dal Comunicato suddetto, l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.

Pertanto, in applicazione del predetto articolo, restano fermi per l’anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2015 (circolare INPS n. 109/2015),  nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

 Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare.

Tabelle ANF validità luglio 2016 - giugno 2017


Periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016 (circ.109/2015)

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Tabelle ANF validità luglio 2015 - giugno 2016

 


Periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 (circ.76/2014)

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Tabelle ANF validità luglio 2014 - giugno 2015

L'assegno al nucleo familiare

La domanda e la documentazione da allegare

La domanda deve essere presentata:

  1. al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa non agricola dipendente, con esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari, dipendenti di aziende boschive e aziende cooperative; Alla domanda (Mod. ANF/DIP), contenente anche la dichiarazione reddituale deve essere allegata un'autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare. 
    N.B.: Il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni. 
    Si precisa che il rifiuto da parte del datore di lavoro di corrispondere l'assegno deve essere segnalato, per illecito amministrativo, a cura del lavoratore, alla Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezioni del Lavoro.
  2. alla Sede Inps competente, nel caso in cui il richiedente sia collaboratore familiare, operaio agricolo dipendente ovvero abbia diritto all'indennità di disoccupazione, malattia o maternità o altre prestazioni previdenziali; in questo caso la richiesta può essere presentata contestualmente o successivamente alla domanda di prestazione, sempre nei termini prescrizionali.
  3. Nel caso in cui il richiedente è un lavoratore in aspettativa sindacale o dipendente di aziende fallite o cessate, alla Sede Inps presso la quale il datore di lavoro effettua gli adempimenti contributivi e previdenziali.
  4. Nel caso di richiesta fatta per i figli naturali da parte del genitore non convivente, in quanto il genitore convivente non ha una propria posizione protetta, la richiesta deve essere fatta sull'apposito modello di domanda, nel quale il richiedente non dovrà indicare l'importo e la natura dei propri redditi, ma dovrà allegare alla domanda stessa una dichiarazione rilasciata sul modello ANF/FN dal genitore naturale convivente con i figli. La prestazione verrà erogata direttamente al genitore convivente. (Circ. n° 36 del 19/3/2008)

Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).
ANF LAVORATORI DIPENDENTI

Documentazione da presentare nel caso di richiesta di assegno per il nucleo familiare:

Per richiedere l'assegno per il nucleo familiare all'I.N.P.S. in caso di pagamento diretto.

Modello richiesta ANF

In caso di variazione del nucleo familiare avvenuta durante il diritto alla prestazione.

Modello variazione ANF

Nei casi in cui esistono delle particolari situazioni per le quali è necessario richiedere l'autorizzazione alla sede I.N.P.S. a percepire gli ANF

Modello richiesta autorizzazione


Sottocategorie

Twitter Facebook