Eureka Previdenza

L'assegno al nucleo familiare

Accertamento del diritto a maggiorazione di importo in caso di nucleo con componenti minorenni inabili

(msg.3604/2019)

Pervengono all’Istituto richieste di chiarimenti in merito all'accertamento dell’inabilità, prevista dalla normativa in materia di assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all’articolo 3 del D.L. 13 gennaio 1988, n. 5, reiterato nell'articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in favore dei soggetti minorenni componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione.

A tale riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni.


Accertamento amministrativo per maggiorazione importo ANF

L’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 69/1988, convertito dalla legge n. 153/1988, nel disporre che l’assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo specifiche tabelle, precisa che i livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati per i nuclei familiari che “comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età […]”.

Con la circolare n. 203/1988, nel fornire indirizzi operativi, l’Istituto aveva precisato che la situazione di “minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” va interpretata come quella di un minore con alto grado di disfunzione paragonabile alla condizione utile per fruire dell’assegno di accompagnamento dato ai non deambulanti.

In altro ambito di tutela, quella cioè legata ai riconoscimenti di invalidità civile per la fruizione delle correlate prestazioni economiche e/o altri benefici, con la legge 11 ottobre 1990, n. 289, il legislatore ha derivato dall’assegno di accompagnamento un altro beneficio economico denominato “Indennità mensile di frequenza” da attribuire al minore che presenta “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.

Cosicché, nel caso di infra-diciottenne dove è inapplicabile la graduazione tabellare, la valutazione di invalidità civile si orienta riconoscendo le “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” se si giudica il minore“invalido parziale”. Tuttavia, non sussistendo soglie di cut-off minimo, in tale riconoscimento vi si ricomprendono situazioni di diversificata gravità, anche in considerazione del fatto che il previsto aiuto economico è di per sé modulato, risultando a volte limitato a tempistiche, anche di solo poche settimane.

In esito agli approfondimenti svolti, pertanto, non è possibile procedere ad una mera traslazione della richiamata definizione da un ambito di tutela all’altro, essendo necessario mantenere il requisito medico legale ancorato ad una condizione disfunzionale di certa e severa gravità.

Conseguentemente, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di importo degli ANF, possono essere presi in considerazione anche soggetti fruitori dell’indennità di frequenza, ma essendo il complesso menomativo del minore titolare dell’indennità di frequenza dispiegato in un ampio ventaglio di situazioni sottese, è necessario richiedere parere endoprocedimentale all’Ufficio medico legale di Sede per una disamina della fattispecie.

Tale compito è oggi semplificato essendo attribuito all’INPS, per gli effetti della legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 20, comma 1), l’accertamento definitivo in tema di invalidità civile, consentendo la costituzione di appositi database integrati dell’invalidità civile, dove il medico ha la possibilità di visualizzare ogni opportuno dettaglio.

La UOC/UOST dovrà esprimersi sulla presenza o meno di una invalidità medio-grave/grave e solo in caso affermativo si potrà procedere agli ulteriori adempimenti.

Nel contempo, non si ritiene più necessario subordinare la procedibilità dell’istanza di ANF all’autorizzazione, laddove il minore stesso sia stato valutato e storicizzato presso l’Istituto.

In tale caso, viene pertanto meno la necessità di presentazione della domanda di Autorizzazione ANF.

L'assegno al nucleo familiare

Somme percepite come sostegno alla natalità e trattamenti di famiglia ai fini della richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare e loro disciplina nel calcolo del reddito familiare

(msg.2767/2019)

Le prestazioni di interesse a tal fine sono:

  • il Premio alla nascita di cui all’articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che assegna 800 euro per la nascita o adozione a partire dall’1.1.2017;
  • l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè), istituito dall’articolo 1, commi 125-129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, previsto per i figli nati negli anni dal 2015 al 2017 e confermato, per i nati nel 2018, dall’articolo 1, commi 248 e 249, della legge 17 dicembre 2017, n. 205, e, per i nati nel 2019, dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 13, e consistente in un assegno, correlato all’ISEE, corrisposto mensilmente.

Il riferimento si estende anche ai benefici attribuiti dal legislatore provinciale e regionale della Regione autonoma Trentino Alto Adige. Nella specie,

  • al Reddito di garanzia (art. 35, comma 2, della legge provinciale n. 13/2007),
  • al Contributo famiglie numerose (art. 6, comma 5, della legge provinciale n. 1/2011) e
  • all’Assegno regionale per il nucleo familiare.

Nel merito delle singole prestazioni si rileva che sia l’Assegno di natalità che il Premio alla nascita, pur non potendosi qualificare come trattamenti di famiglia, che ai sensi della speciale normativa di cui all’articolo 2 della legge n. 153/1988 non si computano nel reddito a tal fine rilevante, sono comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non sono da considerare ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’ANF.

In relazione agli specifici contributi economici attribuiti dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige, a titolo di “Reddito di garanzia” e “Contributo famiglie numerose”, è ravvisabile la loro natura assistenziale e, conseguentemente, possono essere catalogati tra i cosiddetti redditi esenti.

Quanto, infine, alla natura del beneficio “Assegno regionale per il nucleo familiare” si precisa che il regime fiscale applicato a detta prestazione è quello dei redditi esenti di cui all’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973.

Assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti

Redditi influenti

Per i redditi influenti vedi rilevanza 9

L'assegno al nucleo familiare

Modalità di presentazione della domanda

(citc.45/2019)

Vedi circolare 45/2019

L'assegno al nucleo familiare

FAQ


Assenze per malattia
Un lavoratore, assunto in data 23/08/1999 con contratto a tempo determinato della durata di tre mesi, ha prestato attività lavorativa nei soli giorni 13 e 14 settembre. Chiede ANF dal 16/9/1999 al 15/10/1999 (periodo di malattia indennizzato).
La circolare n.110/1992, al punto 6, specifica che "la corresponsione dell'assegno è subordinata all'esistenza di un rapporto di lavoro di dipendenza di almeno una settimana (sei giorni lavorativi) REALIZZATO - anche presso più di un datore di lavoro - entro i 30 giorni precedenti l'evento che dà luogo al diritto alla prosecuzione del beneficio".
Per la concessione dell'assegno, basta che entro i 30 giorni citati "esista" un rapporto di lavoro o è necessario verificare che nei sei giorni lavorativi sia stata svolta effettiva attività lavorativa?
Risposta del 3/10/2000
E' sufficiente che nei 30 giorni precedenti la malattia ci sia almeno una settimana di dipendenza da un datore di lavoro, e non una settimana di effettiva attività lavorativa.


Autocertificazione
Una signora ha presentato domanda di autorizzazione all'assegno per il nucleo familiare per la figlia di 11 anni, allegando una certificazione sostitutiva di atto notorio, nella quale dichiara che il marito ha abbandonato il nucleo familiare e che non provvede al mantenimento della famiglia.
La lavoratrice non ha denunciato lo stato di abbandono ad alcuna autorità e, di conseguenza, non è in grado di produrre la documentazione richiesta dalla circolare n.12/1990, punto 2.2 lett.b.
La locale stazione dei carabinieri ha assicurato alla sig.ra che è sufficiente l'autocertifcazione, che l'INPS è tenuta a ricevere a pena di denuncia.
Si desidera sapere:
•    se le disposizioni della citata circolare possano essere state superate dalle c.d. leggi Bassanini in materia di semplificazione della documentazione amministrativa e quindi lo stato di abbandono possa essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
•    se di tale semplificazione possano avvalersi anche i cittadini extracomunitari residenti in Italia.
Risposta del 3/10/2000
Come precisato nella circolare n.182/1999, le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere rilasciate solo per determinate situazioni, tra le quali non rientra l'abbandono, fattispecie giuridica ben precisa, che deve essere attestata dall'autorità giudiziaria (v. circolare n.248/90).
Per l'ANF possono essere autocertificati solo stato di famiglia e dichiarazione dei redditi.
Le dichiarazioni di responsabilità, essendo "sostitutive" di certificazione, possono contenere solo dati per i quali esista una documentazione "formale", che è l'unico strumento per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Infine, si sottolinea che, sempre secondo quanto precisato nella circolare n.182/1999, i cittadini extracomunitari residenti in Italia possono rilasciare dichiarazioni sostitutive solo per attestare stati, fatti e qualità personali "certificabili" da parte di soggetti pubblici o privati italiani.


Nomina a tutore
Ai fini della fruizione dell'assegno al nucleo familiare, un lavoratore nominato dal Tribunale tutore della nipote (figlia di persona minorenne) chiede se tale provvedimento possa essere equiparato a quello di affidamento oppure di affidamento preadottivo.
Risposta del 15/01/2001
L'assegno al nucleo familiare può essere erogato al tutore o protutore a condizione che sia preventivamente accertato dal competente Servizio Sociale della ASL che, la persona nominata svolga i compiti propri dell'affidatario (mantenimento, educazione, istruzione, etc.).
E' perciò estensibile all'assegno per il nucleo familiare, il criterio - già vigente in materia di assegni familiari (p. 7 circ. n. 1812 del 14/9/1953) - che, in assenza di un atto di affidamento di un minore, riconosce al tutore la qualifica di capo famiglia e, quindi, il diritto alla prestazione familiari


Assegno ai lavoratori domestici
Una "Colf" ha chiesto il pagamento dell'assegno al nucleo familiare a carico della gestione dei Lavoratori Domestici, dichiarando che il reddito del nucleo è prodotto per il 50% dal proprio lavoro domestico e per l'altra metà dal coniuge, iscritto nella Gestione Separata dei lavoratori "parasubordinati".
Si prega di chiarire:
•    se il reddito da lavoro parasubordinato è assimilabile a quello da lavoro dipendente (e a partire da quando), e quindi possa concorrere al superamento del 70% del reddito complessivo del nucleo previsto per il riconoscimento dell'assegno;
•    in caso affermativo, a carico di quale Gestione devono essere vanno liquidati gli ANF quando ciascuno dei coniugi concorre in misura del 50% al reddito del nucleo?
Risposta del 18/07/2001
Attualmente la normativa vigente prevede che il diritto all'assegno per il nucleo familiare possa essere riconosciuto al lavoratore "parasubordinato" solo se il suo reddito familiare complessivo è costituito per almeno il 70% da proventi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa. Analogo requisito è richiesto al lavoratore dipendente, con riferimento al reddito da lavoro dipendente. Allo stato attuale è pertanto esclusa la possibilità di riconoscere il diritto in assenza di tale requisito, essendo ininfluente, ai fini che interessano, l'equiparazione dei due redditi, che ha rilevanza solo fiscale.
Peraltro si fa presente che sono in corso contatti con i Ministeri vigilanti per valutare l'opportunità di una modifica legislativa che preveda il riconoscimento del diritto anche nei casi di nucleo familiare a reddito misto, che raggiungano il requisito del 70% con la somma dei due redditi sopra esaminati.
Qualora si pervenisse ad una modifica del criterio vigente nel senso prospettato saranno fornite le apposite istruzioni applicative.


Richiesta liquidazione assegno: limiti reddituali
Ad una richiedente di ANF, legalmente separata e affidataria della figlia, è stata rilasciata autorizzazione ad includere nel proprio nucleo familiare la minore in questione a partire dal 20.12.1999, ai sensi dell'art. 211 legge 151 del 19/05/1975.
L’interessata, non esplicando alcuna attività lavorativa, ha presentato la richiesta al datore di lavoro del coniuge, indicando la composizione del suo nucleo familiare (richiedente e figlia) ed i redditi relativi agli anni 1998 e 1999 con importo pari a zero.
Il datore di lavoro, presso cui presta attività lavorativa il coniuge non affidatario, ha chiesto di conoscere quale è il reddito che deve essere indicato dalla richiedente.
L'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988 n. 69, coordinato con la legge di conversione 13 maggio 1988 n. 153, prevede al comma 6 l'esclusione dal computo dei componenti il nucleo familiare del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Il comma 9 dello stesso articolo recita: Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno solare ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Pertanto sembrerebbe che i redditi conseguiti dal coniuge per gli anni 1998 e 1999 dovrebbero essere considerati, dato che la sentenza di omologazione di separazione consensuale è stata pronunciata il 20/12/1999.
A tal proposito, l’interessata obietta che non va indicato il reddito complessivo del precedente nucleo familiare, ma solo quello del nuovo, e, quindi, quello della richiedente che è pari a zero (salvo l'assegno di mantenimento). Infatti, trattandosi di una prestazione di sostegno al nucleo familiare che si trova in maggiori difficoltà, sarebbe un controsenso escludere dal nucleo familiare il coniuge legalmente ed effettivamente separato e poi considerarne il reddito.
Risposta del 27/07/2001
La richiedente ha avuto ragione. Infatti, occorre innanzitutto determinare quale sia il nucleo beneficiario della prestazione (nel caso specifico la richiedente con la figlia minore) e poi calcolare i redditi di quel nucleo, conseguiti nell'anno solare precedente. Pertanto, non debbono essere considerati i redditi del coniuge solo perché nell'anno precedente era ancora presente nel nucleo, ma i redditi conseguiti nell'anno precedente dal nucleo familiare richiedente.


Sentenza della Corte di Cassazione n. 4419/2000
Una agenzia chiede un parere in merito a una domanda di ANF respinta in quanto il figlio naturale convive con la madre e non con il richiedente.
Quest’ultimo ha opposto ricorso al Comitato Provinciale, appellandosi alla Sentenza n. 4419 del 7/04/2000 con la quale la Corte di Cassazione, ritenendo che sia la vivenza a carico a fondare lo stato di bisogno del lavoratore, ha escluso la convivenza dai requisiti essenziali per il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare.
Il ricorrente ha formalmente dichiarato di provvedere abitualmente al mantenimento del figlio.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la citata sentenza, ha stabilito che la convivenza rappresenta soltanto un fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, essendo sufficiente per l’insorgenza del diritto del beneficiario (sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari), che il richiedente l’assegno provveda al mantenimento dei figli.
Né sarebbe di ostacolo l’astratta configurabilità di due nuclei familiari in caso di genitori del figlio naturale.
Se la questione risultasse fondata, l'agenzia chiede di apportare le opportune modifiche alla procedura delle Autorizzazioni ANF.
Risposta del 27/04/2001
"Allo stato attuale non si ritiene che la normativa vigente possa essere superata dalla sentenza in oggetto.
Peraltro, considerato l'orientamento giurisprudenziale, che emerge anche da alcune sentenze del giudice di secondo grado e in considerazione delle numerose sospensioni dei provvedimenti dei Comitati Provinciali che pervengono al Comitato Amministratore delle Prestazioni temporanee, la scrivente Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito ha interessato l'Avvocatura Centrale perché esprima un parere su una proposta di soluzione del problema , orientata comunque al riconoscimento del diritto non al genitore naturale non convivente, ma a quello convivente che eventualmente non lavori, prevedendo un'estensibilità dell'art.211, Legge 151/1975 anche alle fattispecie in esame.
Sulla base del parere dell'Avvocatura Centrale, sarà predisposto un appunto per il Sig. Direttore Generale, affinché si pronunci sull'opportunità o meno di modificare il criterio vigente che, pertanto, nel frattempo, viene integralmente confermato."


Nomadi: individuazione del nucleo familiare
Un Comune chiede di sapere se è corretto basarsi sullo stato di famiglia, per l'individuazione di un nucleo familiare con tre figli minori, che presenta la seguente tipologia:
a) i genitori non sono coniugati e risiedono in comuni diversi;
b) la richiedente (madre) ha sul proprio stato di famiglia i figli minori, alcuni figli del convivente, altri non riconosciuti dal padre;
c) nello stesso stato di famiglia sono presenti anche il fratello della richiedente, suo figlio minore, e la madre (nonna dei minori);
d) nessuno di questi è a carico Irpef in quanto nomadi senza redditi e fissa dimora.
Risposta del 24/10/2001
Occorre sempre basarsi sullo stato di famiglia, che rispecchia la famiglia anagrafica.
Nella fattispecie:
a) i genitori non coniugati e residenti in comuni diversi non fanno parte della stessa famiglia anagrafica;
b) tutti i figli della richiedente, presenti sul suo stato di famiglia, riconosciuti e non dal padre, fanno parte della famiglia anagrafica della richiedente;
c) fanno parte della famiglia anagrafica anche gli altri componenti presenti sullo stato di famiglia (fratello della richiedente, suo figlio minore, nonna dei minori).


Ferie
Quanti assegni familiari spettano ad un lavoratore, assunto da una ditta edile con contratto superiore alle 40 ore settimanali, se dopo meno di un mese dall'assunzione, la ditta chiude per ferie?
Risposta della Direzione Regionale Toscana del 30/11/2001
Tra le assenze motivate da eventi impeditivi, rientrano anche quelle dovute alla discrezionale decisione del datore di lavoro di interrompere l'attività (circolare n. 106/1999).
Nel caso prospettato, il lavoratore non ha percepito retribuzione durante le giornate di chiusura per ferie della ditta, ma limitatamente ai giorni di effettiva attività lavorativa, non raggiungendo nel periodo di paga, il numero minimo di ore (104) prescritte dall'art. 59 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, (T.U.A.F.), per poter usufruire, in misura intera, della prestazione.
Pertanto, al lavoratore, spettano, tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate e di ferie maturate e retribuite.


Astensione facoltativa senza indennità
La madre non svolge attività lavorativa e il padre, in astensione facoltativa al settimo mese non indennizzata per superamento dei limiti di reddito, chiede l'erogazione del trattamento di famiglia.
Risposta del 9/10/2001
La prestazione richiesta può essere concessa in quanto l'art. 17 del T.U.A.F. stabilisce che il trattamento di famiglia compete per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, non ponendo alcun collegamento tra ANF e percezione dell'indennità per astensione facoltativa.
Tale soluzione, inoltre, si pone in armonia con le finalità della recente legislazione volta al sostegno della maternità e paternità, tenuto conto anche delle caratteristiche dell'assegno per il nucleo familiare che si aggiunge alla retribuzione a beneficio delle famiglie bisognose.


Congedo per gravi motivi familiari e diritto all'Anf
Si chiede se un dipendente, durante il congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 53/2000, matura il diritto alle ferie, al Tfr e può fruire dell' assegno per il nucleo familiare.
Risposta del 28/01/2003
Il permesso per gravi motivi familiari previsto dall’art. 4, comma 2, della legge 53/2000 è di norma “non retribuito” (e neppure indennizzato): pertanto indicazioni circa la possibilità, per il lavoratore, di godere delle ferie e del Tfr, esulano totalmente dalla competenza dell’Istituto; l’assegno per il nucleo familiare non spetta.
Anche per ciò che attiene al congedo straordinario retribuito di 2 anni, ai sensi dell’art 4, comma 4 bis della suddetta legge (per l’assistenza ai figli handicappati, unico permesso per gravi motivi familiari per il quale è prevista un’indennità), l’Inps non è abilitato a fornire disposizioni riguardo alle ferie e al Tfr, trattandosi di istituti relativi al rapporto di lavoro e non a quello previdenziale.
L’assegno per il nucleo familiare, invece, compete al fruitore del congedo in parola, in quanto la fattispecie può essere assimilata alle altre assenze indennizzate ai sensi della legge n.104/1992, sulle quali è prevista la corresponsione dell’anf.


Perdita della patria potestà
A un padre (non separato) è stata revocata la patria potestà in applicazione dell’art. 330 del c.c. La madre, titolare di un rapporto di lavoro, e i due figli sono stati “affidati” ad una casa famiglia. Si chiede se sia corretto erogare gli assegni al nucleo familiare alla madre richiedente, dietro rilascio di autorizzazione INPS, considerando il nucleo familiare composto da tre persone (madre e due figli) e come unico reddito del nucleo, quello della madre.
Risposta del 27/07/2006
Qualora un genitore decada dalla patria potestà con provvedimento del giudice ai sensi dell’art. 330 del c.c., l’autorizzazione alla corresponsione dell’ANF può essere concessa all’altro genitore, per un nucleo monoparentale, ricorrendo tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni.
Tale autorizzazione dovrà essere revocata in casi di reintegrazione nella potestà del genitore decaduto.
Nel caso specifico, è opportuno far sottoscrivere una dichiarazione che impegni la richiedente gli assegni, a comunicare l’eventuale variazione della situazione del nucleo familiare.


Assegni familiari ai cittadini extracomunitari
Durante il periodo che intercorre tra la data di ingresso in Italia di cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e la data di rilascio della residenza, sempre successiva di qualche mese a quella del permesso, è possibile erogare l'assegno al nucleo familiare?
Risposta del 18/07/2006
L’assegno per il nucleo familiare può essere concesso al lavoratore extracomunitario regolarizzato, ai sensi della normativa contenuta nella circolare n. 61/2004.
Con riferimento ai familiari dei cittadini extracomunitari non ancora in possesso del requisito della residenza, si considera soddisfatto tale requisito, in presenza di documentazione (buste paga, certificato di frequenza di asili o scuole, etc.) utile a dimostrare la presenza stabile dei familiari in territorio italiano anche prima del rilascio del certificato di residenza.
La stessa norma può quindi essere applicata al titolare del rapporto di lavoro, richiedente gli assegni. Il rapporto di lavoro in essere e le relative buste paga costituiscono garanzia della presenza in Italia.


Anf durante il congedo straordinario
In caso di richiesta da parte di un lavoratore, di un periodo di congedo straordinario ai sensi della L.388 art. 80 comma 2, è dovuto l'assegno al nucleo familiare per il periodo stesso? In caso affermativo, come si considera l'importo erogato a titolo di anf ai fini del massimale annuo spettante?
Risposta del 26/03/2007
In assenza di esplicita previsione normativa, così come già indicato per i permessi ex lege 104/92 con circolare 199/’97, si ritiene che il congedo straordinario sia assimilato alle altre fattispecie di assenze indennizzate (malattia, maternità ecc.) ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare. A tale riguardo, si precisa che gli Anf non vanno conteggiati insieme alla retribuzione spettante e alla contribuzione figurativa ai fini del massimale annuo, non trattandosi di un elemento della retribuzione ma di una prestazione di natura assistenziale finalizzata al sostegno economico delle famiglie in condizioni sociali e finanziarie precarie.


Anf e figlio naturale
Un genitore sposato con due figli, vive con un’altra donna da cui ha avuto un bambino. Chiede gli assegni familiari per la moglie, dalla quale non si è separato, per i figli nati dal matrimonio e per il figlio nato dall’attuale convivenza. Il lavoratore risulta nello stato di famiglia dell’attuale compagna. Al fine dell’erogazione degli anf, quale tipologia di nucleo deve essere preso in considerazione?
Risposta del 27/07/2007
Il lavoratore, risultando ancora regolarmente sposato, può richiedere la prestazione per il proprio nucleo legittimo, composto da se stesso, dalla moglie e dai due figli nati dal matrimonio. Il figlio naturale, convivente con il padre lavoratore, non può far parte di tale nucleo secondo quanto disposto dall’art. 252 del c.c. (circ. n. 48/1992).
Un vedovo con due figli e padre di un bimbo naturale riconosciuto, avuto dalla sua attuale compagna già madre di un figlio naturale, chiede se nel proprio nucleo familiare può includere, oltre al figlio naturale riconosciuto, anche il figlio naturale della compagna.
Risposta del 05/10/2007
Il figlio naturale della convivente del richiedente gli assegni al nucleo, non può essere incluso nel nucleo del richiedente se non esiste matrimonio. E' invece possibile includere nel nucleo il figlio naturale riconosciuto se convivente con il padre e con i figli nati dal precedente matrimonio.


Anf e assegno di mantenimento
Un separato, al quale nella sentenza di separazione il Giudice ha ingiunto la corresponsione dell’ assegno di mantenimento all'ex moglie, ha fatto richiesta di autorizzazione per poter riscuotere gli ANF. I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. Il coniuge separato può riscuotere gli ANF?
Risposta del 05/10/2007
Le circolari n. 48 e 190 del 1992 ribadiscono l’impossibilità di includere nel nucleo familiare l'ex coniuge anche in caso di erogazione dell'assegno di mantenimento.


Anf e coniugi separati conviventi
Come si considera il nucleo familiare di coniugi legalmente separati che, tuttavia, mantengono la medesima residenza?
Risposta del 02/10/2007
Per considerare effettiva la separazione legale tra due coniugi è necessario che gli stessi non vivano insieme. Tale situazione deve risultare da certificazione anagrafica. Si considerano comunque sempre non conviventi anche i "separati in casa", cioè coloro che sono stati autorizzati dal giudice, in via temporanea, a vivere nella stessa abitazione. Se la convivenza dovesse protrarsi nel tempo, decadrebbe l’effettività della separazione desumibile dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia dal quale risulti che i coniugi non coabitano); nel tal caso anche il coniuge (non più separato) andrebbe a far parte del nucleo familiare (circ. n. 12 del 12/1/1990).


Anf al nonno affidatario
Si chiede se è possibile accogliere la domanda di autorizzazione agli assegni familiari presentata da un nonno per due nipoti minori e inabili, orfani della madre. Il tribunale ha affidato i minori congiuntamente al padre ed ai nonni; i bimbi sono nello stato di famiglia dei nonni e il padre riscuote, in qualità di tutore, le pensioni di invalidità civile intestate ai figli.
Il padre non può richiedere gli assegni familiari in quanto lavoratore autonomo.
Risposta del 05/09/2007
Il nonno, essendo titolare di un formale provvedimento di affidamento dei minori, ha diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla vigente normativa.


Anf per un figlio naturale
Un genitore naturale non convivente, con proprio nucleo familiare legittimo, può essere autorizzato alla riscossione degli anf per un figlio naturale se l’altro genitore convivente non ha una propria posizione lavorativa?
Risposta del 04/09/2008
Sarebbe possibile soltanto se il figlio naturale fosse inserito nel nucleo legittimo. Nella parte riguardante il genitore naturale coniugato rimane valida la circolare n. 48/1992.

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