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L'assegno al nucleo familiare dei pensionati
Accertamento dello stato di inabilità
(circ.11/2014)
Con la sentenza 7668 del 1996 la Corte ha sostenuto che l’espressione nucleo composto da una sola persona è astrattamente riferibile a ciascuno dei componenti la famiglia: pertanto, la persona che, ai sensi del citato art.2, comma 8 della legge 153/1988, può costituire nucleo da sola può essere non solo l’orfano, ma anche il coniuge superstite (Circolare INPS 98 del 06.05.1998).
Nel caso di richiesta dell’assegno in parola da parte di pensionati pubblici o privati ultrasessantacinquenni, a cui la prestazione viene erogata direttamente dall’Istituto, la documentazione comprovante la sussistenza dello stato invalidante, in ogni, caso dovrà essere sottoposta al vaglio dell’Ufficio Sanitario di Sede, affinché il Responsabile della UOC (Unità Operativa Complessa), ovvero delle UOST (Unità Operative Semplici Territoriali), o altro medico da lui delegato, esprima il giudizio medico legale definitivo, assumendosi, comunque, la responsabilità del giudizio (circolare 11/2014).