Eureka Previdenza

L'assegno al nucleo familiare dei lavoratori parasubordinati

Applicabilità della normativa dell'ANF agli iscritti alla Gestione Separata

(circ.199/2003)

Sono stati formulati da parte delle strutture periferiche numerosi quesiti in ordine alla corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 34 della legge n.342 del 21 novembre 2000 relativamente all’erogazione dell’assegno al nucleo familiare.
La norma in parola, introducendo sostanziali modifiche in ordine al trattamento fiscale dei redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, ha stabilito, a decorrere dal 1°.1. 2001, l’assimilabilità di detti redditi a quelli da lavoro dipendente.
Al riguardo si chiarisce che, nel caso di richiesta di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori dipendenti, in virtù del dettato della norma in argomento, il reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa può essere sommato a quello da lavoro dipendente al fine di stabilire il requisito del 70 per cento di reddito da lavoro dipendente richiesto dall’art.2, comma 10 della legge n.153/1988.

Assegno al nucleo familiare dei lavoratori parasubordinati

Somma dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato

(circ.25/2006)

Come è noto l’art. 5 del D.M. 4.4.2002 stabilisce che ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, e tenuti al versamento della contribuzione dello 0,50 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997 “l’assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività indicate all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. L’assegno spetta anche al nucleo a composizione mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all’art.2, comma 10 della legge n.153/1988. e da lavoro di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995”.
Le disposizioni applicative di detta norma sono state fornite nel senso che viene riconosciuto il diritto all’assegno ad un soggetto il cui nucleo faccia valere un reddito misto, derivante cioè da lavoro dipendente e da attività parasubordinata, ma il 70 per cento non sia raggiunto in nessuna delle due gestioni (circ. n.193/2003).
Il notevole contenzioso amministrativo determinatosi e le perplessità manifestate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 in merito a detta interpretazione, hanno condotto ad una rilettura della norma, sentiti anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia.

Assegno al nucleo familiare dei lavoratori parasubordinati

La domanda

Deve essere redatta compilando l’apposito mod. ANF/Gest.Sep, contenente un’autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare e dichiarazione reddituale, e deve essere fatta pervenire o presentata alla sede Inps nella cui circoscrizione risiede il lavoratore, a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivoa quello in cui sono stati corrisposti gli emolumenti, e per periodi non anteriori al 1° gennaio 1998.

Gli arretrati vengono calcolati nell'ambito dei 5 anni dalla data della domanda (es.: domanda entro il 31.12.2002, ANF dal 1.1.1998 o dall'insorgenza del diritto se posteriore).

Assegno al nucleo familiare dei lavoratori parasubordinati

La modalità di pagamento

Ai lavoratori parasubordinati l’assegno sarà liquidato per tutto il periodo che risulti coperto dalla specifica contribuzione.

L’ANF viene corrisposto direttamente dall’Inps tramite assegno inviato al domicilio dell’interessato ovvero a mezzo accredito.

L'assegno al nucleo familiare dei lavoratori parasubordinati

Diritto alla'ANF durante la maternità e il congedo parentale

(circ.114/2012)

La Circolare n. 137 del 21 dicembre 2007 ha impartito disposizioni relative all’attuazione del D.M. 12 luglio 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007) emanato in attuazione dell’art.1, comma 791 della Legge 27-12-2006 n.296 (Legge finanziaria per il 2007) .

Il citato decreto, nel prevedere l’estensione di alcune disposizioni del Decreto Legislativo n.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita') in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate nonché delle associate in partecipazione e delle libere professioniste iscritte alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/95, ha riconosciuto, tra l’altro, il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della relativa misura.


Riconoscimento del diritto all’ANF per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti da contribuzione figurativa (circ.114/2012)

In merito ai periodi di assenza  per maternità delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, che in virtù della normativa introdotta con l’art.6 del D.M. 12 luglio 2007 sono coperti da contribuzione figurativa, sono pervenuti quesiti a questa Direzione Centrale sulla sussistenza del diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui alla Legge 13 maggio 1988, n.153.

Considerato che il D.M. citato prevede l’accredito di contributi figurativi  ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura della stessa ma non accenna ad un possibile utilizzo di detto accredito ai fini del diritto a prestazioni non pensionistiche,  è stata formulata una richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conoscere se la copertura figurativa, risultante dal computo dei periodi di astensione, possa legittimamente considerarsi utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.

Il Ministero, preso atto che per l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare agli iscritti alla Gestione separata è necessario che sia soddisfatto il requisito della specifica copertura contributiva, e tenuto altresì conto della rilevanza sociale della questione, ha ritenuto che, in caso di maternità, vada riconosciuto il beneficio dell’assegno per il nucleo familiare anche in relazione ai periodi per i quali vi sia stato il solo versamento della contribuzione figurativa.

Pertanto, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni vigenti per la Gestione separata alle quali si  rinvia, per gli iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati,  la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di  maternità/paternità è utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.

Si precisa che, ai fini della presente Circolare, il diritto all’assegno per il nucleo va riconosciuto in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per maternità, sia che si tratti di  congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al Decreto Legislativo n.151/2001), sia che si tratti di congedo di paternità.

Inoltre, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, il diritto all’assegno va riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale.


Principi per il calcolo all’assegno per il nucleo familiare (circ.114/2012)

Ai sensi  dell’art.2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n.335, per l’assolvimento dell’obbligo contributivo nella Gestione separata vige il principio di cassa.

Il comma citato dispone infatti che “…hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare fino  a concorrenza  di dodici mesi nell’anno…”.

Con Circolare n. 64 del 13/05/2010 sono state impartite disposizioni in materia di accredito della contribuzione figurativain favore di alcune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata con riferimento ai casi di congedo di maternità e di paternità.

Con tale Circolare, è stato precisato, tra l’altro, che, per i casi per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, ai fini della copertura figurativa, l’accredito della contribuzione avviene in relazione al noto “principio di cassa” di cui all’art.2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n.335.

Pertanto, per i periodi di congedo di cui alla presente Circolare, ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare ed ai fini della misura dello stesso, dovrà tenersi conto del fatto che l’accredito della contribuzione figurativa, in coerenza con le modalità di attribuzione della contribuzione tipiche della Gestione separata,  segue lo stesso criterio di cassa.

Conseguentemente,  in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, in relazione ai periodi di congedo di maternità/paternità con copertura figurativa nonché di congedo parentale con medesima contribuzione, gli iscritti alla gestione separata avranno diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per i periodi coperti da specifica contribuzione  effettiva e/o figurativa secondo le modalità di accredito sopra riportate.

Si precisa infine che, in virtù del principio di cassa, salvo il caso di prima iscrizione, l’accredito dei contributi nella gestione separata decorre dal mese di gennaio anche quando i primi mesi dell’anno siano eventualmente già coperti da contribuzione presso un’altra gestione.

Le Sedi procederanno al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare, ove ne ricorrano i presupposti, per situazioni pregresse nei limiti della prescrizione quinquennale  e comunque non oltre la data  di entrata in vigore del citato Decreto del 2007.

Twitter Facebook