Eureka Previdenza

Mini ASpI

Sospensione della prestazione

(circ. 142/2012)

In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. 

Si precisa che la sospensione dell’indennità, sempre nel periodo massimo di 5 giorni, e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato in uno stato estero, come già indicato al precedente punto 2.8.a in tema ASpI.

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