Eureka Previdenza

Mini ASpI

Sospensione della prestazione

(circ. 142/2012)

In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. 

Si precisa che la sospensione dell’indennità, sempre nel periodo massimo di 5 giorni, e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato in uno stato estero, come già indicato al precedente punto 2.8.a in tema ASpI.

ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego

Sospensione, cumulo e decadenza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI in relazione allo stato di disoccupazione

(msg.2028/2015)

Le vicende normative che hanno interessato la legislazione in materia di mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali e segnatamente quelle riguardanti l’ampiezza dell’accezione attribuita dal legislatore allo status di disoccupazione, hanno reso necessario un approfondimento all’esito del quale si forniscono le precisazioni di seguito esposte.


Quadro normativo di riferimento (msg.2028/2015)

Come è noto, l’art. 2, comma 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 individua quale primo requisito per il diritto alla indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI lo “ … stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive  modificazioni ”.
Il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, al comma 7 dell’art. 7 – rubricato “modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92” -  ha disposto la reintroduzione della lett. a) di cui all’art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 181/2000, in precedenza abrogata dalla richiamata legge di riforma del mercato del lavoro.
In particolare il sopra citato art. 4 del d.lgs. n. 181/2000 - nell’individuare i principi per l’accertamento dello stato di disoccupazione – alla reintrodotta lett. a) prevede la  “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione …”. Al riguardo si precisa che in mancanza di una specifica definizione nella normativa fiscale di “reddito minimo personale escluso da imposizione”, l’interpretazione che si può dare è che lo stato di disoccupazione continui a sussistere laddove il solo reddito annuale riferibile all’attività lavorativa (non si devono considerare dunque gli altri redditi eventualmente percepiti dall’interessato), non superi i limiti derivanti dal meccanismo di detrazione di cui all’art. 13 del TUIR. Detti limiti, ai fini che qui interessano, sono di euro 8.000,00 per il lavoro dipendente.
Inoltre, sempre l’art. 4 da ultimo citato, alla successiva lett. d) prevede la “sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”.
In ragione della reintroduzione – per effetto del sopra richiamato decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, al comma 7 dell’art. 7  - del principio in base al quale il lavoratore “conserva” lo stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa con reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (lett. a) di cui all’art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 181/2000), si è reso necessario il coordinamento con il disposto di cui all’art. 2, co. 15 della legge n.92/2012. Detto comma dispone: “In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità di cui al comma 1 è sospesa d’ufficio, …, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa”.
Nel quadro delle alterne vicende normative sopra richiamate, pur in presenza del rinvio effettuato dall’art. 2, comma 24 bis della legge n. 92 del 2012 alle norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione non agricola, si è posta,  inoltre, la necessità di regolamentare - in ordine all’accesso alle prestazioni in ambito ASpI - l’ipotesi in cui un assicurato fosse titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessasse da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa.


Effetti sulle indennità in ambito ASpI nelle ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato (msg.2028/2015)

Le  ipotesi di rioccupazione che possono verificarsi nel corso della percezione delle indennità in ambito ASpI sono riconducibili a tre tipologie. A fronte di ciascuna di esse ci si atterrà ai seguenti criteri.

  1. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione  della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, trova applicazione l’istituto della sospensione della prestazione ASpI con le modalità di cui all'art. 2, co. 15 della legge n.92/2012.
  2. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione  della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, detto assicurato decade dalla prestazione ai sensi del combinato disposto di cui alla lett. a) di cui all’art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 181/2000 nonché dell’art. 2, comma 40, lett. a) della legge n. 92 del 2012  che prevede la decadenza dalla indennità in caso di perdita dello stato di disoccupazione.
  3. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione  della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione - con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione  - detto assicurato continua a percepire l’indennità di disoccupazione ASpI in corso di fruizione. Verranno applicate tuttavia alla prestazione le riduzioni di cui all’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012.

Si precisa che, nelle ipotesi di rioccupazione di cui al precedente punto c., ai fini del cumulo della prestazione con reddito da lavoro dipendente inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, l’assicurato è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro il reddito  annuo previsto. In caso di mancata comunicazione, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 2, co. 15 della legge n.92/2012; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.

Si osserva che, seppur non disciplinata espressamente l’ipotesi del cumulo della indennità ASpI o miniASpI e del reddito da lavoro subordinato, si ritengono applicabili le riduzioni di cui al richiamato art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012 relative alla fattispecie di svolgimento di lavoro autonomo anche alla fattispecie  prospettata ai punti c. e c1. mediante il ricorso al criterio analogico, in considerazione dell’identità di ratio fra le due fattispecie. Pertanto la “riduzione dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati” è da intendersi nel caso specifico quale riduzione di un importo pari all’80% dei redditi da lavoro subordinato.


Le indicazioni sopra fornite nelle diverse fattispecie ipotizzate trovano applicazione anche  in relazione alla indennità di disoccupazione miniASpI, tenuto conto che la sospensione di tale prestazione è ammessa per un periodo massimo di cinque giorni.  
In particolare:

  • a1. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione  della indennità miniASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a cinque giorni e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, trova applicazione l’istituto della sospensione della prestazione miniASpI con le modalità di cui al comma 23 dell’art. 2, legge n. 92 del 2012.
  • b1. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione  della indennità miniASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo superiore a cinque giorni e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, detto assicurato decade dalla prestazione ai sensi del combinato disposto di cui alla lett. a) di cui all’art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 181/2000 nonché dell’art. 2, comma 40, lett. a) della legge n. 92 del 2012  che prevede la decadenza dalla indennità in caso di perdita dello stato di disoccupazione.
  • c1. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione  della indennità miniASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a cinque giorni o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione - con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione  - detto assicurato continua a percepire l’indennità di disoccupazione miniASpI in corso di fruizione. Verranno applicate tuttavia alla prestazione le riduzioni previste dall’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012 sopra richiamato.

Si precisa che, nelle ipotesi di rioccupazione di cui al precedente punto c1., ai fini del cumulo della prestazione con reddito da lavoro dipendente inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, l’assicurato è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro il reddito  annuo previsto. In caso di mancata comunicazione, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a cinque giorni si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 2, co. 15 della legge n.92/2012; laddove il rapporto sia di durata superiore a cinque giorni o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.
Si osserva che, seppur non disciplinata espressamente l’ipotesi del cumulo della indennità ASpI o miniASpI e del reddito da lavoro subordinato, si ritengono applicabili le riduzioni di cui al richiamato art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012 relative alla fattispecie di svolgimento di lavoro autonomo anche alla fattispecie  prospettata ai punti c. e c1. mediante il ricorso al criterio analogico, in considerazione dell’identità di ratio fra le due fattispecie. Pertanto la “riduzione dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati” è da intendersi nel caso specifico quale riduzione di un importo pari all’80% dei redditi da lavoro subordinato.


Effetti sulle indennità in ambito ASpI nelle ipotesi di cessazione da rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale (msg.2028/2015)
Nell’ipotesi in cui un assicurato sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa, lo stesso lavoratore – laddove dal rapporto ancora in essere percepisca un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione - potrà formulare, ricorrendo tutti gli altri requisiti, domanda di indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI e percepire la prestazione cumulandola con il reddito da lavoro dipendente.  Verranno applicate tuttavia alla prestazione le riduzioni di cui all’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012.
 Si precisa infine che - in quest’ultima ipotesi e nelle ipotesi di cui ai punti c. e c1.  -  l’estensione della riduzione di cui all’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012 comporta la necessaria estensione anche della parte della disciplina relativa al conguaglio d’ufficio da effettuarsi al momento della dichiarazione dei redditi contenuta nello stesso comma.
Le istruzioni procedurali saranno fornite con apposito messaggio Hermes.

Mini ASpI

Requisiti

(circ. 142/2012)

L'indennità è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:

  • possano far valere lo status di disoccupato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; 
  • possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l’assicurazione obbligatoria. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.


Si chiarisce che non è richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa.

Per la verifica del requisito contributivo per la prestazione in esame quanto già precisato al precedente punto 2.3.

 

Mini ASpI

Durata della prestazione

(circ. 142/2012)

L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

Si precisa che per determinare la durata della prestazione, così come già prima illustrato per il diritto, sono utili tutte le settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). La disposizione non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti. 

Mini ASpI

(circ. 142/2012)

La mini-ASpI è la prestazione che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 gennaio 2013. Infatti l’art. 2, comma 69, lett. b) della legge di riforma prevede, con la medesima decorrenza dell’avvio della nuova assicurazione (1 gennaio 2013), l’abrogazione dell’art. 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160, norma che istituiva l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in favore di tutti i lavoratori. Sono destinatari della prestazione tutti i lavoratori con un rapporto di lavoro in forma subordinata come individuati al paragrafo 2.1 della presente circolare e che involontariamente abbiano perduto tale occupazione.

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Si precisa che per il combinato disposto dell’articolo 2, commi 3 e 69, lett. b) con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato non trovano applicazione le disposizioni relative all’indennità di disoccupazione mini-ASpI.

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