Quadro normativo di riferimento (msg.2028/2015)
Come è noto, l’art. 2, comma 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 individua quale primo requisito per il diritto alla indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI lo “ … stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ”.
Il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, al comma 7 dell’art. 7 – rubricato “modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92” - ha disposto la reintroduzione della lett. a) di cui all’art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 181/2000, in precedenza abrogata dalla richiamata legge di riforma del mercato del lavoro.
In particolare il sopra citato art. 4 del d.lgs. n. 181/2000 - nell’individuare i principi per l’accertamento dello stato di disoccupazione – alla reintrodotta lett. a) prevede la “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione …”. Al riguardo si precisa che in mancanza di una specifica definizione nella normativa fiscale di “reddito minimo personale escluso da imposizione”, l’interpretazione che si può dare è che lo stato di disoccupazione continui a sussistere laddove il solo reddito annuale riferibile all’attività lavorativa (non si devono considerare dunque gli altri redditi eventualmente percepiti dall’interessato), non superi i limiti derivanti dal meccanismo di detrazione di cui all’art. 13 del TUIR. Detti limiti, ai fini che qui interessano, sono di euro 8.000,00 per il lavoro dipendente.
Inoltre, sempre l’art. 4 da ultimo citato, alla successiva lett. d) prevede la “sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”.
In ragione della reintroduzione – per effetto del sopra richiamato decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, al comma 7 dell’art. 7 - del principio in base al quale il lavoratore “conserva” lo stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa con reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (lett. a) di cui all’art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 181/2000), si è reso necessario il coordinamento con il disposto di cui all’art. 2, co. 15 della legge n.92/2012. Detto comma dispone: “In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità di cui al comma 1 è sospesa d’ufficio, …, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa”.
Nel quadro delle alterne vicende normative sopra richiamate, pur in presenza del rinvio effettuato dall’art. 2, comma 24 bis della legge n. 92 del 2012 alle norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione non agricola, si è posta, inoltre, la necessità di regolamentare - in ordine all’accesso alle prestazioni in ambito ASpI - l’ipotesi in cui un assicurato fosse titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessasse da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa.