Eureka Previdenza

Indennità di mobilità

Equiparazione del contratto di solidarietà difensivo ex lege n. 863 del 1984 alla Cassa Integrazione straordinaria

(msg.2526/2015)

Sono pervenute a questa Direzione Centrale, sia dalle Strutture territoriali che dalle associazioni di categoria, diversi quesiti relativi alla legittimità dell’eventuale riconoscimento del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia, ex articolo 3, della legge n. 451/94 e dell’indennità di mobilità, ex art. 4, comma 1, legge n. 223 del 1991 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, seguita al termine del trattamento di sostegno del reddito derivante da un contratto di solidarietà difensivo ex lege n. 863 del 1984; ciò sul presupposto che detto ultimo trattamento sia da considerare alla stregua di un trattamento di integrazione salariale straordinario.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rispondendo al parere proposto sull’argomento dalla scrivente Direzione, con nota del 2 marzo 2015 prot. 40/5226, ha chiarito che vi è una equiparazione del trattamento di integrazione salariale, corrisposto nell’ambito del contratto di solidarietà difensivo, a quello corrisposto nell’ambito della CIGS in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e dall’articolo 1, comma 2 terzo periodo, del decreto legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, ai sensi del quale il trattamento di integrazione salariale concesso nell’ambito di un contratto di solidarietà difensivo grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa Integrazione Guadagni.
Precisa ancora il Ministero che l’interpretazione analogica si fonda anche sul principio del favor lavoratoris che impone di non adottare criteri discriminatori nei confronti dei lavoratori, garantendo agli stessi parità di trattamento nelle ipotesi in cui il licenziamento sia avvenuto in momenti diversi, sia pure nell’ambito di un unico processo di ridimensionamento aziendale, legato a interventi concomitanti o senza soluzione di continuità di CIGS e di mobilità.
Pertanto, alla luce di tale equiparazione, il Ministero ha ulteriormente chiarito in merito ai quesiti proposti dall’Istituto che:

  • il dato dimensionale utile alla verifica per l’accesso ai benefici della mobilità può essere ricercato anche al momento della concessione del trattamento straordinario  di integrazione salariale corrisposto nell’ambito del contratto di solidarietà difensivo in analogia a quanto ribadito nell’interpello n. 29 del 2012;
  • è possibile riconoscere il trattamento speciale di disoccupazione edile di cui all’articolo 3, della legge n. 451/94 anche ai lavoratori licenziati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui all’art. 4, comma 1, legge n. 223 del 1991 avviata dall’impresa che non sia in grado di assicurare l’impiego dei lavoratori dichiarati in esubero e gestiti in medio tempore con il ricorso al contratto di solidarietà ( si veda a tal proposito anche l’articolo 7 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009, come modificato dall’articolo 1 del decreto ministeriale n. 85145 del 10 ottobre 2014).

Premesso quanto sopra, le Strutture territoriali dell’Istituto dovranno applicare i principi esposti a tutti i rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’Inps.
Ai rapporti ormai irreversibilmente esauriti, in ragione dell’intervenuto giudicato che ha fissato definitivamente la regola iuris da applicare al caso concreto oggetto di contenzioso, oppure per effetto della loro consolidata intangibilità ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva decennale o all’avveramento della decadenza sostanziale, non saranno applicati i richiamati principi.

Indennità di mobilità

FAQ


Anticipazione dell’indennità di mobilità
Un lavoratore, la cui indennità di mobilità è stata prorogata (art. 45, comma 17, lettera f), della legge 144/1999) fino al 31 dicembre 2000, ha chiesto l’anticipazione della prestazione per lo svolgimento di un lavoro autonomo.
Per verificare se il lavoratore abbia titolo alla parte residua di mobilità, occorre conoscere l’esatta interpretazione dell'art. 7, comma 5, della legge 223/1991, dove è precisato che "…..i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, fermo restando il limite di cui al comma 4.
Risposta del 26/10/2000
Le misure stabilite dai commi 1 e 2 sopracitati sono, in relazione all'età degli interessati, di dodici, ventiquattro e trentasei mesi e - nelle aree del Mezzogiorno - di ventiquattro, trentasei e quarantotto mesi: il richiedente, avendo già beneficiato dell'indennità nei limiti stabiliti da tali commi, non ha diritto all'anticipazione richiesta.  


Anticipazione dell’indennità di mobilità: rioccupazione del lavoratore
Un’Agenzia ha corrisposto ad un lavoratore che si è associato in cooperativa l'indennità di mobilità in forma anticipata e, poiché lo stesso è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per i giorni 18, 19 e 20 agosto 2000, ha chiesto se possa astenersi dal recupero delle somme liquidate a titolo di anticipazione, in applicazione del criterio in base al quale la rioccupazione che non supera i cinque giorni non fa decadere dal diritto alla disoccupazione.
Risposta del 23/11/2000
L'art. 7, comma 5, della legge 223/ 1991 è una norma speciale, che ha demandato ad un decreto interministeriale l'emanazione di disposizioni per la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità e per la sua restituzione qualora il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma un’ occupazione alle altrui dipendenze.
Il decreto interministeriale n. 142 del 17/02/1993, ha confermato (art. 3) che se il lavoratore si rioccupa alle dipendenze di terzi, entro ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione delle somme anticipate, è tenuto a restituire l'indennità ottenuta in anticipo.
Le norme citate non fanno alcun accenno specifico alla durata della rioccupazione: perciò si ritiene che anche in caso di attività lavorativa dipendente di durata inferiore a cinque giorni l'interessato sia tenuto a restituire le somme riscosse a titolo di anticipazione.  


Anticipazione dell'indennità di mobilità: decorrenza pagamento
Un lavoratore - che sarà collocato in mobilità con pagamento di 4 mesi di indennità di mancato preavviso - ha chiesto di sapere se può iniziare un'attività autonoma immediatamente dopo la data del licenziamento ovvero se deve attendere la scadenza del preavviso.
Risposta del 29/03/2001
Nel caso prospettato il lavoratore può iniziare l'attività autonoma a partire dalla data di iscrizione nella lista di mobilità. Naturalmente l'anticipazione dell'indennità di mobilità, di cui all'art. 7, comma 5, della legge 223/1991, dovrà essere corrisposta dopo che siano trascorsi i quattro mesi di preavviso e cioè dalla data di decorrenza dell'indennità.  


Anticipazione dell'indennità di mobilità e attività autonoma all’estero
Si può concedere l’anticipazione dell’indennità di mobilità a un lavoratore che ne ha fatto richiesta, ai sensi della legge 223/1991, art. 7, comma 5, per svolgere un’attività di lavoro autonomo all’estero?
Risposta del 22/03/2001
La circolare n. 3/1992, punto C-2), ha chiarito che all'indennità di mobilità può essere esteso il principio del mantenimento del diritto (esportazione del diritto) nell'ipotesi che gli interessati si rechino in Paesi convenzionati alla ricerca di un'occupazione.
Pertanto, se un lavoratore intende svolgere attività autonoma in uno dei Paesi convenzionati, ha diritto all'anticipazione dell'indennità di mobilità purché possa far valere i requisiti e le condizioni stabilite dal citato articolo 7, comma 5, della legge 223/’91 e dal decreto interministeriale del 17 febbraio 1993, n. 142.
Le istruzioni per applicare tali norme sono contenute nelle circolari 124/1993; 74/ 1994 e 70/1996.


Anzianità aziendale (1)
Una agenzia ha chiesto se, in caso di trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 codice civile, l’anzianità aziendale necessaria al riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità possa essere determinata sommando i periodi di attività lavorativa svolta dai lavoratori interessati presso le due società oggetto di trasferimento. Ha chiesto inoltre se, nel caso in esame, possano trovare applicazione le istruzioni contenute nel messaggio n. 25839 del 7 luglio 1998.
Risposta del 13/12/2000
Il criterio del msg. 25839/1998, su espressa direttiva ministeriale, si applica soltanto nei confronti dei lavoratori destinatari della mobilità lunga di cui alla legge 229/1997.
Per l’accertamento dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 223/1991 e la determinazione della durata dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 4, della stessa legge, può essere presa in considerazione l'attività lavorativa svolta dagli interessati presso entrambe le società in quanto il trasferimento dell'azienda, attuato ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, comporta continuità di impresa e "il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento".

Anzianità aziendale (2)
Una società per azioni ha avviato la procedura di mobilità per un certo numero di lavoratori, prossimi all'età pensionabile e provenienti da un'azienda fallita. Un' agenzia chiede se, ai fini della durata dell'indennità di mobilità, si possa tenere conto anche dell'anzianità maturata dai lavoratori presso la precedente azienda, atteso che, con apposito decreto del Ministero del lavoro, l'attività della Spa è stata dichiarata "sostitutiva" di quella svolta in precedenza dall' azienda fallita.
Risposta del 25/09/2001 e del 15/01/2002
L’articolo 8, comma 4-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236, ha stabilito che, ai fini della ricerca dei requisiti utili per il diritto e per la durata dell’indennità di mobilità, l’anzianità aziendale possa essere ricercata considerando anche l’attività espletata presso l’impresa diprovenienza, nel caso in cui il Ministro del lavoro abbia emanato il decreto di cui all’articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464 (attività sostitutiva).
Tale norma, però, esplica gli effetti e la copertura finanziaria limitatamente agli anni 1994 e 1995.
Pertanto, i requisiti dell’anzianità aziendale trovano riferimento soltanto all’attività lavorativa svolta dagli interessati presso la società che ha attivato la procedura di mobilità.

Anzianità aziendale in caso di passaggio diretto (3)
Sono stati chiesti chiarimenti per la ricerca del requisito dell’anzianità aziendale di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, nel caso in cui un lavoratore, trasferito con passaggio diretto da un’azienda ad un’altra, venga collocato in mobilità dalla seconda società.
Risposta del 26/02/2002
Secondo le istruzioni contenute nella circolare n. 230 del 14 ottobre 1993, lettera B), punto 1.3, nel caso di passaggio diretto da un'azienda ad un'altra, non esiste il presupposto della continuità del rapporto di lavoro né dell’identità di azienda, con la conseguenza che l’anzianità maturata dal lavoratore dovrà essere determinata tenendo conto soltanto del rapporto intercorso con l’azienda che ha attivato la procedura di mobilità.
Il criterio contenuto nella circolare n. 116 del 27 aprile 1995 - in base al quale si possono sommare i periodi di lavoro complessivamente svolti presso due società con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero legate da un rapporto di collegamento o consortile - può trovare applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati nel periodo 1/01/1992-31/12/1994.
Riguardo al criterio contenuto nel messaggio n. 32182 del 27 maggio 1999, sulla base di specifiche direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la ricerca dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, possono essere presi in considerazione "i differenti periodi di lavoro prestato presso società appartenenti allo stesso Gruppo industriale", soltanto ai fini della mobilità lunga da riconoscere in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 18 luglio 1997, n. 229.
Tale ultimo criterio è stato esteso con messaggio n. 234 del 19 febbraio 2001, sempre a seguito di direttiva ministeriale, alla cosiddetta mobilità "cristallizzata" di cui all’articolo 59, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, alla quale è collegata l’applicazione dei requisiti anagrafici per la pensione di anzianità fissati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono quelli in vigore per la mobilità lunga, anziché quelli introdotti dalla stessa legge n. 449/1997.
La questione in esame è stata portata a conoscenza del Ministero del lavoro, e più volte sollecitata, su indicazioni del Comitato Amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, per le valutazioni circa la possibilità di adottare in merito specifiche disposizioni di legge.

Anzianità aziendale (4)
Alcuni lavoratori licenziati da una società la cui attività, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata dichiarata sostitutiva di quella svolta presso l'azienda precedente, chiedono che l'anzianità aziendale venga calcolata tenendo conto dell'attività svolta in entrambe le società.
Al riguardo l'articolo 8, comma 4-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236, ha stabilito che, in caso di dichiarazione di attività sostitutiva, la durata dell'indennità di mobilità deve essere determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge n. 223/1991, prendendo in considerazione l'attività lavorativa svolta sia presso l'azienda che ha disposto il licenziamento sia presso quella di provenienza.
Risposta del 15/01/2002
La disposizione di cui al citato articolo 8, comma 4-bis, non può trovare applicazione nel caso in esame in quanto non esiste continuità tra i due rapporti di lavoro. Infatti i lavoratori sono stati licenziati e collocati in mobilità dalla società precedente, percependo la relativa indennità per un anno circa. Gli stessi, a seguito della costituzione della seconda società, sono stati assunti, quali lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, e nuovamente licenziati nell'anno successivo.
Pertanto, per la ricerca dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, e per la determinazione della durata dell'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della stessa legge, dovrà essere considerata soltanto l'anzianità aziendale maturata nell'ultima società.


Mobilità e corsi di formazione
Un lavoratore iscritto in lista di mobilità e diritto alla relativa indennità può frequentare un corso di formazione, sovvenzionato dalla Comunità Europea, senza perdere il diritto all'indennità in parola?
Risposta del 3/10/2000
Al caso in esame si applica il criterio contenuto nella circ. 451 Prs. del 24/03/1976, che fornì le istruzioni applicative della legge 418/1975, riguardante la materia dei cantieri di lavoro.
Al punto 1) di tale circolare è precisato che "qualora il disoccupato sia avviato al cantiere durante il periodo di godimento di una prestazione di disoccupazione (indennità ordinaria, trattamento speciale, sussidio straordinario) dovrà farsi luogo alla sospensione della prestazione stessa, compresi gli eventuali assegni familiari accessori".
Pertanto il pagamento dell'indennità di mobilità deve essere sospeso per tutto il periodo in cui il disoccupato frequenta il corso di formazione e ripristinato, per la parte residua, al termine del corso stesso.


Mobilità e maternità
Una lavoratrice, beneficiaria di indennità di mobilità, si è occupata con contratto part-time a tempo determinato per 4 mesi; al termine ha ripreso a percepire l'indennità.
Trovandosi subito dopo a poter fruire dell'astensione obbligatoria per maternità ha chiesto, in base alla legge 236 del 19/07/93, di poter beneficiare del pagamento diretto dell'indennità di maternità.
Secondo le norme vigenti, l'indennità di maternità è stata calcolata prendendo a base l'ultima retribuzione percepita durante il contratto part-time: ciò ha determinato un importo più basso dell'indennità di mobilità percepita.
La lavoratrice ha contestato tale criterio di calcolo ritenendo che la legge sopra richiamata ha previsto il pagamento dell'indennità di maternità invece di quella della mobilità proprio per favorire le lavoratrici madri ed anzi, nella fattispecie, l'accettazione di un lavoro part-time ( che è rifiutabile)finisce per penalizzare chi si è resa attiva.
Ha chiesto, pertanto, che dell'indennità di maternità venga calcolata in base alla retribuzione percepita dall'azienda che l'aveva posta in mobilità.
Risposta del 27/03/2001
Nel caso prospettato, l’indennità di maternità deve essere calcolata con riferimento al periodo di paga immediatamente precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria, vale a dire a quello relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato che la lavoratrice ha accettatodurante la mobilità.
Quanto sopra in considerazione della mancanza di una disposizione che consente - nei casi in cui un rapporto di lavoro viene ad inserirsi nel periodo di percezione della indennità di mobilità - di operare in maniera diversa dal criterio applicato nella generalità dei casi per il calcolo della prestazione di maternità.


Licenziamento senza attivazione della procedura di mobilità
Il 30 aprile 1997 una società ha licenziato, per cessazione dell'attività aziendale, tutte le 15 dipendenti senza attivare la procedura di mobilità.
Ora le lavoratrici chiedono il pagamento dell'indennità di mobilità in quanto, a seguito di interventi sindacali, sono state iscritte nelle liste di mobilità dall'11 dicembre 1998.
•    Si può procedere al pagamento dell'indennità di mobilità in assenza della relativa procedura da parte del datore di lavoro, secondo il criterio contenuto nel msg. 476/ 2000, e, in caso positivo, con quale decorrenza ?
•    le lavoratrici che hanno intrapreso un'attività autonoma dopo il licenziamento, ma prima dell'iscrizione nelle liste, hanno diritto all'anticipazione dell'indennità ?
Risposta del 13/12/2000
Per aver diritto all'indennità, i lavoratori, devono essere collocati in mobilità da parte di un'impresa che abbia avuto in forza più di quindici dipendenti nel semestre precedente l'avvio della relativa procedura.
Il diritto all'indennità di mobilità è riconosciuto in tutti i casi in cui i lavoratori licenziati ai sensi dell'articolo 24 della legge 223/1991, facciano valere i requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della stessa legge e risultino regolarmente iscritti nelle liste di mobilità.
L’indennità di mobilità decorre dall'ottavo giorno di disoccupazione nel caso in cui la domanda sia stata presentata entro otto giorni dalla data del licenziamento; ovvero dal quinto giorno successivo a quello di presentazione nel caso di domanda presentata dopo l'ottavo giorno.
Quanto sopra sia nei casi di procedura di mobilità attivata dal datore di lavoro, sia nei casi in cui l'iscrizione venga richiesta dai lavoratori, purché gli stessi risultino regolarmente iscritti nelle relative liste, iscrizione che, per disposizione ministeriale, avviene con decorrenza dal giorno successivo a quello del licenziamento.
Nella fattispecie, le lavoratrici risultano iscritte nelle liste circa un anno e mezzo dopo la data del licenziamento: si ritiene che tale iscrizione non sia collegabile alla disoccupazione iniziata il 1° maggio 1997 e pertanto alle stesse non competa l'indennità di mobilità.
Per l'anticipazione spettante in caso di avvio di una attività autonoma, si rinvia alla circolare n. 32/2000 che stabilisce i nuovi termini per la presentazione delle domande.  


Lavoratori a domicilio - Cessazione attività (1)
Un Comitato Provinciale ha sospeso alcuni ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità nei confronti di lavoratori a domicilio per acquisire preventivamente un parere alla luce della sentenza n. 2917/1999 con la quale la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso proposto dall'Istituto, ha affermato che i lavoratori a domicilio possono conseguire, ricorrendone i requisiti di cui all'articolo 16 della legge n. 223/1991, il diritto all'indennità di mobilità.
Risposta del 23/11/2000
Con altra sentenza (6726/1999) la stessa Corte di Cassazione ha affermato che "il lavoratore a domicilio, che sia stato licenziato per cessazione dell'attività aziendale all'esito di una procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, non ha diritto alla corresponsione dell'indennità di mobilità, atteso che il comma 1 dell'articolo 16 della predetta legge, oltre a prescrivere la condizione che il lavoratore possegga determinati requisiti di categoria e anzianità di lavoro, fa riferimento a lavoratori (operai, impiegati e quadri) legati all'azienda da un rapporto a carattere continuativo, requisito che difetta nel caso di rapporto di lavoro a domicilio".
Le agenzie dovranno pertanto astenersi dall'accogliere le domande di indennità di mobilità presentate dai lavoratori in parola.   

Lavoratori a domicilio - Indennità (2)
Si verifica frequentemente che le aziende che collocano in mobilità i lavoratori a domicilio, omettano di indicare sul mod. Ds 22 l'orario contrattuale settimanale, necessario per il calcolo dell'indennità. In mancanza di tale dato, l'importo dell'indennità può essere calcolato sulla base dell' orario settimanale contrattuale dell'azienda presso la quale il lavoratore è stato occupato?
Risposta del 24/10/2001
La sentenza emanata dalla Corte di Cassazione che ha esteso il diritto all'indennità di mobilità ai lavoratori a domicilio, non ha fornito, al riguardo, ulteriori indicazioni.
Pertanto, si conferma che l'importo dell'indennità di mobilità, non avendo a disposizione altri riferimenti di orario, deve essere determinato sulla base dell'orario contrattuale aziendale.


Domanda presentata in data antecedente a quella di licenziamento
Alcuni lavoratori, licenziati con regolare procedura di mobilità in data 30 giugno, hanno presentato domanda di indennità il 27 dello stesso mese.
La prestazione può essere concessa anche se richiesta tre giorni prima della procedura di mobilità ma comunque dopo l’invio (in data 8 giugno) della lettera di licenziamento da parte dell’azienda ?
Risposta del 21/12/2000
Vista la situazione particolare e il breve lasso di tempo (tre giorni) intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella di licenziamento, si ritiene che la domanda possa riferirsi alla disoccupazione iniziata il 1° luglio.
Per quanto riguarda la decorrenza dell’indennità, considerato che gli interessati hanno percepito l’indennità di mancato preavviso, la prestazione spetta "dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso ragguagliato a giornate" (’art. 73, ultimo comma, del Regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827).   


Elementi retributivi e calcolo dell’indennità di mobilità
Un Comitato Provinciale ha sospeso la decisione di alcuni ricorsi per accertare preventivamente se tra le voci della retribuzione, da prendere a base del calcolo dell'indennità di mobilità, possa rientrare l'indennità di turno.
Risposta del 1/02/2001
Per l'indennità di mobilità si applicano le istruzioni contenute al punto E (Elementi integrabili della retribuzione) della circolare n. 148/1994, la quale precisa che per il trattamento di integrazione salariale sono da prendere in considerazione "tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione corrisposti con carattere di continuità e non collegati alla effettiva presenza al lavoro".
Pertanto l'indennità di turno, corrisposta soltanto in presenza di attività lavorativa, non fa parte degli elementi integrabili della retribuzione e non rientra nel calcolo della mobilità.


Mobilità e pensione di vecchiaia
Durante il periodo di mobilità, una lavoratrice impiegata in lavori socialmente utili , ha continuato a percepire la relativa indennità pur avendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.
Si chiede se il recupero dell'indennità corrisposta deve essere effettuato a decorrere dalla data di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia, oppure debba essere limitato al periodo successivo alla liquidazione della pensione.
Risposta del 24/01/2001
In merito all'incompatibilità tra indennità di mobilità e pensione di vecchiaia, l'art. 7, comma 3 della legge 223/1991, dispone che detta indennità ".... non è comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione".
Nella fattispecie in esame, l'indennità di mobilità è indebita, e quindi recuperabile, a decorrere dalla data di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia.


Mobilità e assegno di invalidità (1)
Un’ Agenzia ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di ripristinare l'assegno di invalidità in favore di un lavoratore, titolare di indennità di mobilità, durante il periodo in cui è stato avviato al lavoro con un contratto a tempo determinato.
Risposta del 8/02/2001
L’articolo 2, comma 5, della legge 451/ 1994, dispone che "all’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell’assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l’erogazione dell’assegno o della pensione resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all’ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità".
La Direzione Centrale delle Prestazioni ha precisato che in questi casi nulla osta al ripristino dell’assegno di invalidità : i lavoratori che hanno optato per l’indennità di mobilità possono rinunciarvi in qualsiasi momento, ripristinando il pagamento dell’assegno di invalidità.
La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, è però definitiva e il lavoratore non può essere più ammesso a percepire la parte residua di mobilità.  
Mobilità e assegno di invalidità (2)
Un lavoratore, titolare di assegno di invalidità e optante per l'indennità di mobilità all'atto del licenziamento, può revocare, in base all’art. 2 comma 5 del decreto legge 299/1994, convertito in legge 451/1994, tale opzione a favore dell'assegno di invalidità ?
Risposta del 31/10/2000
I lavoratori che hanno effettuato l'opzione possono rinunciare all'indennità di mobilità in qualsiasi momento, continuando a percepire l'assegno di invalidità al quale hanno eventualmente ancora diritto.
Naturalmente la rinuncia, che non ha valore retroattivo rispetto alla data in cui viene effettuata, è definitiva e il lavoratore non può essere più ammesso a percepire la parte residua di mobilità.
Mobilità e assegno di invalidità (3)
Ad una lavoratrice è stato riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità nel corso del periodo di percezione dell'indennità di mobilità.
Si chiede di conoscere il termine entro il quale la lavoratrice può esercitare l'opzione per l'indennità di mobilità.
Risposta del 11/04/2001
La lavoratrice può esercitare l'opzione entro 60 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza non solo del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ma anche dell'importo mensile che le sarebbe stato corrisposto, in quanto soltanto da tale momento è in possesso di tutti gli elementi di valutazione per scegliere la prestazione più vantaggiosa.


Mobilità lunga e pensione di anzianità
Un lavoratore, collocato in mobilità lunga dal 1/01/1996, ai sensi dell'art. 4, commi 26 e 27, della legge 608/1996, è diventato titolare di pensione di anzianità dall’1/07/1999.
Avendo perfezionato i requisiti per la pensione di anzianità dall'1/01/1996 (data di collocazione in mobilità ), l'agenzia che ha liquidato l’indennità, chiede se debba recuperarla dalla decorrenza della pensione (1/01/1996) ovvero, secondo la circolare n. 96/1996, dall’1/01/1999, data del superamento del periodo di mobilità ordinaria.
Risposta del 8/03/2001
Il criterio contenuto al punto 3 della circolare 96 è tuttora valido e costituisce, inoltre, il riferimento per il Comitato Amministratore della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali nell'esame dei provvedimenti di sospensione dei ricorsi accolti dai Comitati Provinciali.
Pertanto si ritiene correttamente corrisposta l'indennità di mobilità per tutto il periodo di durata dell'indennità, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.


Mobilità e attività autonoma
Durante il periodo di percezione dell’indennità di mobilità un lavoratore è stato impiegato in attività socialmente utili ed ha svolto attività lavorativa autonoma in qualità di procacciatore d'affari.
Ha presentato domanda di pensione di anzianità chiedendo l’applicazione dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 81/2000.
Si vuole sapere se:
a.    conserva il diritto all’indennità di mobilità dalla stessa data di inizio dell’attività autonoma;
b.    può transitare o permanere nell’impiego di lavori socialmente utili anche per i periodi durante i quali ha superato i limiti di reddito;
c.    può optare, essendo impegnato attualmente nel progetto LSU, per la liquidazione della pensione.
Risposta del 21/12/2000
La legge n. 223/1991, in materia di lavoro autonomo, ammette solo due casi disciplinati rispettivamente dall’art. 7, comma 5 (anticipazione dell’indennità), e dall’ art. 9, comma 9 (mobilità lunga per pensione di vecchiaia).
Si ritiene che, ad eccezione dei due casi menzionati, la percezione dell’indennità di mobilità sia incompatibile con il reddito derivante dall’attività di lavoro autonomo.
Di conseguenza, si dovrà procedere al recupero dell’indennità di mobilità percepita indebitamente.
Le informazioni in merito all’impiego in lavori socialmente utili, alla percezione dell’assegno LSU e alla data di presentazione della domanda di pensione di anzianità, dovranno essere inoltrate al "Progetto per il coordinamento delle attività riguardanti i lavori socialmente utili".  


Mobilità e part-time
Una agenzia ha chiesto chiarimenti circa la compatibilità tra indennità di mobilità e rapporto di lavoro a tempo parziale (indeterminato) o a tempo determinato, nei seguenti casi:

  1. Assunzione a tempo parziale e indeterminato: il lavoratore in mobilità può dimettersi senza perdere il diritto all'indennità?
  2. Assunzioni a tempo determinato : quante volte il lavoratore in mobilità può dimettersi senza perdere il diritto all'indennità? In particolare, le dimissioni sono equivalenti al rifiuto all'avviamento al lavoro, per cui vale il limite di 2 volte stabilito dalla legge 223/1991?
  3. Assunzione a tempo determinato (con conseguente sospensione dell'indennità) per un periodo superiore a 12 mesi continuativi : il lavoratore in mobilità ha diritto a percepire l'indennità in caso di licenziamento?

Risposta del 30/4/2001
Punti a e b.
Le dimissioni presentate da un lavoratore in mobilità, che si è rioccupato a tempo parziale oppure a tempo determinato, non sono assimilabili al rifiuto di un'occupazione ritenuta adeguata: quindi non comportano la decadenza dal diritto alla relativa indennità (vedasi circolare n. 255/1996).
Punto c.
La rioccupazione a tempo determinato, complessivamente superiore a 12 mesi non è di per sé preclusiva del diritto a percepire nuovamente l'indennità di mobilità per il residuo periodo spettante.
In tal senso si era già espressa a suo tempo la Direzione Centrale Prestazioni Temporanee.  


Mobilità e lavoro a tempo indeterminato
Una lavoratrice è stata avviata presso un'impresa con contratti a tempo determinato per vari periodi, durante i quali l'indennità di mobilità è stata sospesa; l'ultimo rapporto di lavoro, svolto con un contratto part-time a tempo determinato, è stato trasformato in data 1/11/2000 a tempo indeterminato con 90 giorni di prova.
Poiché durante il periodo di prova l'interessata è stata licenziata, si chiede di sapere se l'interessata possa aver diritto alla parte residua di mobilità.
Risposta del 29/03/2001
Al riguardo si fa presente che l'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991, stabilisce che l'indennità di mobilità è sospesa quando un lavoratore svolge un'attività di lavoro subordinato, a tempo parziale ovvero a tempo determinato; il successivo articolo 9, comma 7, stabilisce inoltre che un lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto nella lista di mobilità, con sospensione dell'indennità di mobilità (vedasi circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, punto A-9) e con diritto alla parte residua di indennità.


Lavoro parasubordinato
I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e successivamente iscritti nella gestione dei Parasubordinati per aver svolto attività di membri del Consiglio di Amministrazione di una società conservano il diritto all’indennità di mobilità?
Risposta del 15/01/2001
L’indennità di mobilità, quale prestazione di disoccupazione, spetta solo ai lavoratori dipendenti che abbiano svolto attività lavorativa con la qualifica di "operaio, impiegato o quadro" presso l’impresa che ha attivato la procedura di mobilità.


Mobilità e incarichi di collaborazione
Una agenzia chiede di sapere se possono trovare applicazione le disposizioni contenute nell'art. 8, commi 6 e 7, della legge 223/1991, nei confronti di lavoratori che, durante il periodo di mobilità, accettano incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Risposta del 15/02/2001 e del 20/03/2001
I commi 6 e 7 dell'art. 8 trovano applicazione soltanto per i lavoratori che si rioccupano durante il periodo di mobilità con contratto dilavoro dipendente a tempo parziale ovvero a tempo determinato. In tal caso l'indennità viene sospesa per il periodo di occupazione e ripristinata, per la parte residua, al termine della rioccupazione stessa.
Nel caso in esame non si può fare ricorso neanche alle disposizioni di cui all'art.9, comma 6 della stessa legge, in quanto tale norma trova applicazione nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità lunga per pensione di vecchiaia.
Infine si fa presente che la nota del Ministero del Lavoro 24 giugno 1997 - con cui la Direzione Generale per l'Impiego ha disposto che " possa essere mantenuta l'iscrizione in lista di mobilità qualora, in considerazione della breve durata e dell'esiguità del reddito percepito, l'attività di lavoro autonomo presenti carattere di occasionalità " - può essere applicata soltanto in relazione alla conservazione dell'iscrizione nelle liste di mobilità. Per ciò che concerne il diritto all'indennità nel caso in esame, è stato chiesto il parere della Direzione Generale Previdenza e Assistenza dello stesso Ministero, affinché valuti l'opportunità di modificare le vigenti disposizioni.


Mobilità e cariche pubbliche elettive e sindacali
Può essere corrisposta l'indennità di mobilità ad un lavoratore che riveste contemporaneamente la carica di assessore comunale?
Risposta del 22/03/2001
L’indennità di mobilità può essere cumulata con l'indennità e/o i gettoni percepiti per l'espletamento di cariche pubbliche elettive o sindacali, nei limiti stabiliti dall'art.9 comma 9 della legge 23 luglio 1991 n.223, cioè nei limiti necessari per garantire un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità, fermo restando in ogni caso il diritto alla contribuzione figurativa conseguente all'indennità di mobilità stessa. Le precisazioni al riguardo sono state fornite con messaggio n. 16920 del 28 gennaio 1999

Per le istruzioni operative vedi il paragrafo sottostante relativo alle cariche pubbliche non elelttive


Mobilità e cariche pubbliche non elettive (circ.207/2015)

I gettoni di presenza, percepiti dai lavoratori per l’espletamento di cariche pubbliche elettive, nonché sindacali, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di mobilità, come affermato dall’Istituto nel messaggio n. 16920 del 28 gennaio 1999, a seguito del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Detta cumulabilità si attua nei limiti necessari a garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità, secondo il meccanismo previsto dall’art. 9, comma 9 della legge n. 223/1991, il cui funzionamento è dettagliato nella circolare INPS n. 229 del 21.11.1996.

L’Istituto, fino ad oggi, si è adeguato a tale orientamento adottando concrete misure applicative unicamente in relazione alle cariche pubbliche elettive.

Alla luce della successiva evoluzione normativa e del conseguente adeguamento degli Statuti di regioni, province e comuni, ed in virtù dei casi recentemente posti all’attenzione dell’Istituto, si rende necessaria l’estensione di tale disciplina anche alle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi dei citati Enti.

Quadro normativo

In base alla normativa in vigore, infatti, è possibile il conferimento di funzioni pubbliche a soggetti che non sono stati eletti (c.d. assessori esterni) negli organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle regioni.

Nel dettaglio:

  • per le regioni, l’ultimo comma dell’art. 122 Cost., come novellato dalla legge costituzionale n. 1/1999, stabilisce che il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e che, una volta eletto, nomina e revoca i componenti della Giunta; conseguentemente, gli statuti regionali, nel dare attuazione all’indicata disposizione costituzionale, hanno previsto la possibilità di nominare assessori regionali “esterni”, individuati (diversamente che nel passato) al di fuori del novero dei consiglieri regionali;
  • per le province e per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l’art. 47 del decreto legislativo n. 267/2000, cosiddetto T.U.E.L., al comma 3, stabilisce che “ […] gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”;
  • per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, infine, l’art. 47 del T.U.E.L. dispone, al comma 4, che “[…] lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”.

Inoltre, l’art. 82 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che sia corrisposta una indennità di funzione ai componenti degli organi esecutivi di comuni e province e l’art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) stabilisce che la richiamata indennità di funzione è assimilata ai redditi da lavoro dipendente.

Compatibilità e cumulabilità delle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi degli enti locali con l’indennità di mobilità.

Premesso quanto sopra, alla luce del mutato contesto legislativo, nonché al fine di una interpretazione del quadro normativo che garantisca la parità di trattamento e il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, anche l’indennità spettante per l’espletamento delle  cariche politiche non elettive degli organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle regioni deve ritenersi compatibile e cumulabile con la percezione dell’indennità di mobilità, come definito nel messaggio n. 16920 del 28 gennaio 1999.

Tale possibilità di cumulo dell’indennità di mobilità opera sempre nei limiti e con le modalità del citato art. 9, comma 9 della legge n. 223 del 1991, le cui modalità applicative sono state fornite con la circolare INPS n. 229 del 1996, ovvero nei limiti necessari per garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità.

Si ricorda, inoltre, che rimane fermo il diritto all’accredito della contribuzione figurativa conseguente all’indennità di mobilità.

Le strutture territoriali avranno cura di garantire la corretta applicazione di quanto statuito nella presente circolare, applicandola anche alle situazioni di contenzioso amministrativo e giudiziario eventualmente pendenti.

Istruzioni operative

Una volta stabilita la compatibilità, in base ai criteri del precedente paragrafo 2, si rende necessario determinare la cumulabilità delle indennità di funzione dei destinatari della presente circolare con il pagamento dell’indennità di mobilità, secondo i limiti indicati dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991.

Nello stabilire la quota di cumulabilità possono verificarsi le situazioni sotto delineate:

  1. Totale incumulabilità con l’indennità di mobilità, che può intervenire o al momento della definizione della domanda o nel corso della percezione, per cui nulla deve essere pagato a titolo di indennità di mobilità, ma bisogna procedere esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa per il periodo.
    L’operatività nei casi di questo tipo è la seguente:
    • inserire una sospensione c.d. aperta pari all’inizio della carica non elettiva che, se preesistente al momento della domanda, sarà pari alla decorrenza della prestazione;
    • tenere in apposita evidenza la domanda fino al termine del periodo della mobilità;
    • al termine del periodo della mobilità inserire un recupero in conto mobilità -  pari a quanto sarebbe spettato a titolo di mobilità ordinaria durante il periodo di sospensione - e la decadenza;
    • procedere con il pagamento, che sarà pari a zero per effetto del recupero, ma permetterà l’accredito della contribuzione figurativa.
  2. Parziale cumulabilità con l’indennità di mobilità. In questi casi bisogna:
    1. calcolare la quota mensile di incumulabilità, avvalendosi delle istruzioni fornite al punto D della scheda operativa ed utilizzando il foglio di calcolo che dovrà essere coerentemente adeguato alla fattispecie in parola ( scheda operativa e foglio di calcolo sono entrambi allegati al messaggio n. 27237 del 4 dicembre 2008).
    2. inserire quale recupero in conto mobilità la quota di incumulabilità in precedenza quantificata. Trattandosi di operazioni che dovrebbero ripetersi ogni mese si suggerisce, in questi casi, di prevedere pagamenti semestrali o trimestrali, in base all’importo da pagare.
  3. Totale cumulabilità con l’indennità di mobilità. In questi casi bisogna procedere come di consueto.

Per le situazioni relative ai lavoratori del settore aeroportuale, si precisa che la cumulabilità dovrà essere verificata tenendo conto della sola retribuzione teorica utilizzata per l’individuazione dei dati della retribuzione oraria e dell’orario contrattuale da inserire in dsweb.

Pertanto, nei casi di totale incumulabilità, dovendo comunque procedere al pagamento della quota integrativa dell’FTA, si consiglia di procedere con pagamenti semestrali o trimestrali tenendo conto delle istruzioni fornite al precedente punto 1) con la sola differenza che il recupero di cui alla lettera c) dovrà essere ridotto di € 2,50 per permettere alla procedura di emettere il pagamento. Dovendo predisporre più pagamenti la riduzione del recupero di € 2,50 dovrà rimanere costante, in quanto al termine del pagamento la stessa risulterà indebita e non recuperabile vista l’esiguità dell’importo.

Nei casi di parziale cumulabilità o di totale cumulabilità si ribadiscono le istruzioni fornite nei precedenti punti 2) e 3).


Mobilità: rinuncia per altra prestazione
Un lavoratore chiede di rinunciare all'indennità di mobilità (già sospesa per assunzione a tempo determinato di prossima scadenza), a favore dell'indennità di disoccupazione ordinaria, ritenuta più favorevole: la richiesta può essere accolta?
Risposta del 15/06/2001
L'art. 9 della legge 223/1991 prevede i casi di esclusione dall'indennità di mobilità, ma nulla precisa in ordine alla possibilità di rinunciare alla prestazione in corso di liquidazione.
Sono invece espressamente previste le opzioni tra mobilità e pensione di invalidità (art. 2, comma 5 della legge 451/94) e tra indennità di disoccupazione e assegno ASU (art. 8, comma 7 del Decreto legislativo 468/97).
Pertanto, nel caso in esame, si ritiene inaccoglibile la proposta di rinuncia/opzione.  


Mobilità da imprese in successione di appalti
Si può riconoscere il diritto all'indennità di mobilità in favore dei lavoratori provenienti da imprese in successione di appalti e qual è la natura giuridica della contribuzione dovuta dall'impresa all'atto della collocazione in mobilità dei suddetti lavoratori?
Risposta del 26/04/2001
L'articolo 16, comma 1, della legge 223/1991, riconosce il diritto all'indennità a tutti i lavoratori licenziati da imprese diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale.
Per accedere al beneficio, i lavoratori collocati in mobilità, devono possedere "un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato", requisito che si accerta in base al rapporto di lavoro intercorso con l'impresa che ha effettuato la procedura di mobilità.
Se sono intervenuti cambi di gestione per successione di appalti, gli stessi requisiti devono essere accertati (vedasi circolare n. 148/1998, punto 3) "cumulando i periodi di lavoro svolto anche presso più imprese nell'ambito del medesimo appalto".
Il comma 2 dello stesso articolo dispone che "per le finalità del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un contributo dello 0,30% delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria…..".
 Per quanto riguarda in particolare la posizione contributiva delle imprese di pulizia, si resta in attesa di istruzioni dalla Direzione Centrale Entrate Contributive.


Durata dell’indennità di mobilità in favore degli informatori scientifici
A un'agenzia è pervenuta la richiesta di un lavoratore, ex dipendente di una società del nord Italia, di riconoscimento di un anno in più di indennità di mobilità, per aver svolto la sua attività in un'area del Mezzogiorno. L'azienda che lo ha posto in mobilità lo ha utilizzato come informatore medico scientifico in una regione del sud Italia, dove, tra le altre, possiede un'unità operativa. L'agenzia vuole conoscere se l'interessato ha diritto al pagamento di ulteriori dodici mesi di indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 223 del 23 luglio 1991.
Risposta del 25/09/2001
Si fa presente che la norma citata nel quesito è stata costantemente interpretata nel senso che il prolungamento dell’indennità di mobilità per ulteriori dodici mesi deve essere effettuato soltanto in favore dei lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno di cui al Decreto del Presidente della Repubblica. 6 marzo 1978, n. 218 (vedasi circolare n. 3, del 2/01/1992).
L'agenzia, pertanto, ove l’interessato risulti iscritto nei libri aziendali della società che lo ha posto in mobilità, riconosca allo stesso il diritto all’indennità di mobilità per la durata stabilita dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 223/1991.


Trattamento straordinario di integrazione salariale
Ai fini del raggiungimento del requisito stabilito per il diritto all'indennità di mobilità, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (sei mesi di lavoro effettivamente prestato), può essere considerato utile anche il periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 3 della stessa legge, riconosciuto a seguito di fallimento dell'azienda?
Risposta del 21/11/2001
Il citato art. 16, comma 1, stabilisce che il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità "qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato" ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, considerati a tal fine come lavoro effettivamente prestato.


Lavoro autonomo o parasubordinato
Lo svolgimento dell'attività di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 è compatibile con la percezione dell'indennità di mobilità?
Risposta del 20/11/2001
Il lavoro parasubordinato è da considerare equiparabile al lavoro autonomo che, al di fuori dei due casi disciplinati dall'art. 7, comma 5 (anticipazione dell'indennità) e dall'art. 9, comma 9 (mobilità lunga per pensione di vecchiaia), della legge n. 223/1991, è incompatibile con l'indennità stessa.
La questione è stata sottoposta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per eventuali modifiche alle vigenti disposizioni. Tuttavia, poiché finora non è stato emanato alcun provvedimento in merito, si ribadisce che, al lavoratore che svolge lavoro autonomo o parasubordinato durante la percezione dell'indennità di mobilità, non può essere applicata la normativa prevista dall'art. 8, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991, che riguarda espressamente il lavoro subordinato.


Anticipazione indennità di mobilità e cessazione dell'attività autonoma
Un lavoratore che ha intrapreso un'attività autonoma, cessata dopo pochi mesi, è tenuto a restituire all'Istituto le somme percepite a titolo di anticipazione?
Risposta del 6/02/2002
Il decreto interministeriale 17 febbraio 1993, n. 142, emanato per l'applicazione dell'articolo 7, comma 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha confermato che le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennità di mobilità debbano essere restituite soltanto nel caso di rioccupazione alle dipendenze di terzi, mentre nulla ha previsto per il caso in cui l'attività autonoma intrapresa cessi immediatamente dopo il pagamento dell'anticipazione.


Diritto all'indennità per i soci accomandatari
Ha diritto all'indennità il socio accomandatario di una società presso la quale lo stesso non presta alcuna attività lavorativa?
Risposta del 6/02/2002
L'articolo 2313 del codice civile dispone che "nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali . . . ", e il successivo articolo 2318, che "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo. L'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari".
Pertanto, si ritiene che il lavoratore in parola non abbia diritto all'indennità di mobilità; allo stesso, ove ricorrano tutte le condizioni di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, potrebbe essere riconosciuta l'anticipazione dell'indennità di mobilità sempre che abbia svolto compiti di gestione o di amministrazione nell'ambito della società.


Attività agricola marginale
Ha diritto all'indennità un lavoratore collocato in mobilità che svolge attività marginale agricola quale coltivatore di un fondo per un numero di giornate inferiore a 104? (richieste per l'iscrizione nei relativi elenchi)
Risposta del 6/02/2002
L'attività svolta dal lavoratore in parola è equiparabile al lavoro parasubordinato, il cui svolgimento comporta la perdita del diritto all'indennità di mobilità.
Il criterio contenuto nella circolare n. 3-275 Prs. del 3 ottobre 1957 - in base al quale "non costituisce impedimento all'indennizzabilità dello stato di disoccupazione l'attività che il disoccupato continua ad esplicare per proprio conto dopo la cessazione dell'attività alle dipendenze altrui indipendentemente dalla natura e dal carattere dell'attività stessa" - non può essere esteso all'indennità di mobilità in quanto tale prestazione, riguardo al lavoro autonomo, è regolamentata dall'articolo 7, comma 5 (anticipazione dell'indennità ), e dall'articolo 9, comma 9 (mobilità lunga per pensione di vecchiaia), della legge 23 luglio 1991, n. 223.


Indennità e pensione privilegiata di invalidità erogata dall'INPDAP
Può essere riconosciuto il diritto all'indennità di mobilità ad un lavoratore titolare di pensione privilegiata di invalidità per causa di servizio erogata dall'INPDAP?
Risposta del 11/02/2002
L'articolo 6, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, stabilisce l'incompatibilità fra i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'AGO per l' IVS dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Le istruzioni operative sono contenute nella circolare n. 9 del 12 gennaio 1993, parte II.
Successivamente, l'articolo 2, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, ha aggiunto all'articolo 6, comma 7, citato, la seguente disposizione: "all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità".
Le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 2, comma 5, sono contenute nella circolare n. 178 del 9 giugno 1994, punto A), 5).
Pertanto il lavoratore titolare della pensione diretta di invalidità, potrà usufruire dell'indennità di mobilità se l' INPDAP sospenderà il pagamento della pensione stessa.
N.B. La circolare n. 115 del 23 maggio 1988, punto 2, ha precisato che soltanto in favore dei lavoratori titolari di pensione privilegiata per infermità contratta durante il servizio militare obbligatorio non si applica il divieto di cumulo, trattandosi di pensioni conferite a titolo risarcitorio in assenza di un rapporto di impiego o di servizio continuativo.


Indennità di mobilità lunga e riscatto di lavoro per omissione contributiva
Un lavoratore ha percepito l'indennità di mobilità dall'8 aprile 1994 all'8 aprile 1998, e in data 4 giugno 1998 ha chiesto il riscatto del lavoro svolto dal 1° gennaio 1978 al 5 agosto 1978, riscatto che è stato effettuato nel 2001 mediante costituzione di rendita vitalizia per omissioni contributive.
Poiché l'interessato ha chiesto il riconoscimento della mobilità lunga, si desidera sapere se l'istanza dell'interessato possa essere accolta.
Risposta del 12/02/2002
Il lavoratore in questione avrebbe dovuto far valere il requisito contributivo minimo per l'accesso alla mobilità, (28 anni di contributi utili per la pensione di anzianità, ai sensi della legge n. 223/1991, art. 7, comma 7), all'atto in cui è stato licenziato e presentare domanda di riscatto entro la stessa data.
Si ritiene che la mobilità lunga possa essere riconosciuta anche nel caso in cui la domanda stessa venga presentata entro la data di scadenza della mobilità ordinaria stabilita ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 223/1991.
Nel caso in questione all'interessato non può essere riconosciuta la mobilità lunga in quanto la domanda di riscatto è stata presentata dopo la scadenza della mobilità ordinaria.


Durata mobilità imprese di vigilanza
L'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera g), del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori licenziati nel 2001 dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza, può essere corrisposta anche oltre la data del 31 dicembre 2001?
Risposta del 3/04/2002
La norma citata ha esteso anche per l'anno 2001 il diritto all'indennità di mobilità che, una volta accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, spetta nei limiti di durata stabiliti dall'articolo 7, commi 1 e 2, della stessa legge (v. messaggio n. 189 del 27 marzo 2002).
Peraltro l'indennità di mobilità può essere sospesa o interrotta soltanto ove ricorrano le condizioni previste rispettivamente dall'articolo 8, commi 6 e 7, e dall'articolo 9 della legge n. 223/1991.


Anticipazione dell'indennità di mobilità da parte di un socio amministratore
Un lavoratore in mobilità, che intende intraprendere l'attività di amministratore in una società di cui è socio di capitale, ha diritto all'anticipazione dell'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223?
Risposta del 30/04/2002
Il Comitato Amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, nell'esame di provvedimenti di sospensione di decisioni assunte dai Comitati Provinciali, ha deciso che anche nei confronti dei soci che rivestano la qualifica di amministratore possa essere riconosciuto il diritto all'anticipazione dell'indennità di mobilità.


Mobilità lunga e pensione di anzianità
E' stato riconosciuto, in favore di un lavoratore in mobilità lunga dal 26/07/1994 al 7/07/2001, il diritto a pensione di anzianità dall'1/08/2001, data in cui lo stesso ha maturato i requisiti.
A seguito di rivalutazione, a fini pensionistici, dei periodi di lavoro svolto in sottosuolo, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'interessato ha raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità alla data del 31/08/2000. Fermo restando il recupero dell'indennità di mobilità dal 1/04/2001 (decorrenza della pensione), deve essere recuperata anche l'indennità dal 1/09/2000 al 31/03/2001, derivante dall'anticipo della maturazione dei requisiti dovuti al riconoscimento dei benefici previdenziali stabiliti dalla citata legge n. 388/2000?
Risposta del 16/05/2002
L'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fissa i criteri secondo i quali, in presenza di determinati requisiti, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità.
Con circolare n. 96 del 4 maggio 1996 è stato precisato che i lavoratori in mobilità lunga hanno diritto a beneficiare della relativa prestazione per la durata ordinaria determinata ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, e oltre soltanto se non hanno maturato il diritto al pensionamento di anzianità.
Ne deriva che il lavoratore in parola deve restituire l'indennità di mobilità riscossa successivamente al 31/08/2000, nuova data di perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità.
Tuttavia, un caso analogo è stato deciso favorevolmente dal Comitato Amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, per un lavoratore che, in seguito a particolari benefici previdenziali aveva raggiunto il diritto a pensione di anzianità in data antecedente il collocamento in mobilità. L'indennità gli è stata riconosciuta oltre la durata ordinaria e, precisamente fino alla data di trasmissione dell'elenco, agli operatori del settore, dei cantieri ai quali estendere i particolari benefici, in quanto soltanto da tale data il lavoratore avrebbe potuto chiedere l'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 257/1992.
Pertanto, il caso in questione potrà essere riesaminato sulla base di quest'ultimo criterio, recuperando l'indennità di mobilità corrisposta dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore avrebbe potuto chiedere l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 388/2000.


Lavoro a tempo determinato di un socio di cooperativa
A un lavoratore in mobilità, assunto da una cooperativa in qualità di socio lavoratore con contratto a tempo determinato, deve essere sospesa l'indennità di mobilità?
Risposta del 6/05/2002
L'art. 24, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ha stabilito che "le disposizioni in materia di indennità di mobilità . . . si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa, soggette agli obblighi della correlativa contribuzione".
Pertanto, si devono considerare estese ai lavoratori soci di cooperative tutte le disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, tra cui anche quelle contenute nell'articolo 8, commi 6 e 7, in base alle quali l'indennità di mobilità è sospesa in caso di rioccupazione con contratto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale.
Tutte le giornate di lavoro prestato devono essere considerate parentesi neutra ai fini della durata complessiva dell'indennità, nei limiti della durata massima della stessa.


Mobilità in favore di socio di cooperativa
Un lavoratore beneficiario dell'indennità di mobilità per 3 anni, riveste la qualifica di socio e presidente di una società cooperativa. Si chiede se l' indennità debba essere recuperata dall'assunzione delle cariche suddette.
Risposta del 18/06/2002
Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, "i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità . . . ".
Nel caso segnalato, l'interessato deve essere considerato decaduto dall'indennità di mobilità dalla data in cui si è associato in cooperativa in quanto lo stesso avrebbe dovuto presentare, entro 30 giorni da tale data, apposita domanda per la concessione anticipata dell'indennità.


Rioccupazione a tempo determinato
Si chiede se i lavoratori rioccupati, durante il periodo di mobilità, con contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi, prorogato per ulteriori 12, in base al disposto dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 223/1991, che recita che "i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi", debbano essere considerati decaduti dall'indennità di mobilità.
Risposta del 3/04/2003
L'articolo 8, comma 6, della legge n. 223/1991, che reca disposizioni per la durata dell'indennità di mobilità in caso di rioccupazione, recita testualmente che "il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato . . ." e il successivo comma 7 aggiunge che "per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6 . . . i trattamenti e le indennità . . . sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento".
In applicazione di tali ultime disposizioni di legge, pertanto, qualora il contratto di lavoro, eventualmente anche prorogato, mantenga le caratteristiche giuridiche di "contratto di lavoro a tempo determinato o parziale" secondo le leggi e i contratti collettivi nazionali, tutte le giornate di lavoro prestato devono essere considerate parentesi neutra ai fini della durata complessiva dell’indennità di mobilità, nei limiti della durata massima della stessa.
Pertanto i lavoratori che abbiano diritto, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, a 12, 24, 36 o 48 mesi di indennità di mobilità, e che svolgano attività a tempo determinato o parziale non superiore rispettivamente a 12, 24, 36 o 48 mesi, hanno diritto a percepire l’indennità per l’intera durata.
Per quanto riguarda infine le istruzioni citate nel quesito e contenute nelle circolari n. 50 del 5 marzo 1997 e n. 134 del 15 giugno 1999, si precisa che le stesse trovano applicazione soltanto nei confronti delle aziende che assumano lavoratori in mobilità, determinando la durata massima dei benefici contributivi ad esse spettanti.


Iscrizione all'Albo degli Avvocati e attività di Giudice di Pace
Si chiede se:
1) possa essere concessa l’indennità di mobilità in forma anticipata, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge n. 223/1991, in favore di un lavoratore che intende avviare l’attività di avvocato;
2) in caso positivo, l’indennità eventualmente pagata ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della stessa legge, debba essere considerata indebita;
3) l’indennità di mobilità sia compatibile con l’attività di Giudice di Pace.
Risposta del 3/04/2003
1) Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge n. 223/1991, i lavoratori in mobilità che facciano richiesta di intraprendere un’attività autonoma, possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità, con la detrazione del numero di mensilità già godute (vedasi circolare n. 124 del 31 maggio 1993).
L’anticipazione spetta sia ai lavoratori che intraprendono un’attività autonoma per la quale è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio o agli elenchi dei Coltivatori Diretti, sia a coloro che sono iscritti in appositi Albi Professionali, comprendendo anche le attività libero professionali nell’ambito delle attività autonome.
Pertanto, l’avvio della professione di avvocato dà diritto all’anticipazione dell’indennità di mobilità, anche quando, come nel caso prospettato, l’iscrizione all’albo è antecedente al collocamento in mobilità (vedasi circolare n. 174 del 28 novembre 2002, punto A);
2) qualora lo stesso lavoratore abbia beneficiato dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, l’indennità deve essere detratta da quella spettante a titolo di anticipazione in quanto indebitamente riscossa durante il periodo di svolgimento di un’attività autonoma;
3) si ritiene che l’attività di giudice di pace sia incompatibile con l’indennità di mobilità.
Si fa presente che il giudice di pace esplica comunque un’attività lavorativa e quindi non si trova in una situazione di “mancanza di lavoro”.
Lo stesso articolo 4-bis della legge n. 374/1991, prevedendo la cumulabilità soltanto tra le indennità di cui all’articolo 4 e i trattamenti pensionistici e di quiescenza, implicitamente esclude tale regime per le prestazioni di disoccupazione.
Come giudice di pace, l’interessato, in ragione della assoluta incompatibilità tra l’attività di magistrato onorario e qualsiasi altro tipo di attività subordinata o autonoma, non potrà essere disponibile ad essere avviato ad altra attività lavorativa o ad un corso di formazione o ad un lavoro di pubblica utilità.
Ne deriva, pertanto, che lo stesso, a causa della sua indisponibilità, dovrebbe essere cancellato dalle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge n. 223/1991 e decadere dall’indennità di mobilità.


Obbligatorietà della domanda a pena di decadenza dal diritto
Un'Agenzia ha chiesto chiarimenti circa gli effetti della mancata presentazione, nei termini di legge, della domanda per ottenere l’indennità di mobilità.
Risposta del 17/04/2003
Il riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità è subordinato alla presentazione di un’apposita domanda che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 68 giorni dalla data del licenziamento (articoli 73, comma 2, e 129, ultimo comma, del Regio Decreto legge n. 1827/1935).
Tale criterio di obbligatorietà della domanda nei termini prescritti è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 7389/2002), superando definitivamente il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare dopo la pronuncia n. 3670 del 27/03/2000 della stessa Suprema Corte.
Pertanto, trascorsi inutilmente i 68 giorni dalla data del licenziamento, il lavoratore interessato decade dal diritto ad ottenere l’indennità di mobilità per tardiva presentazione della relativa domanda.


Anticipazione dell'indennità di mobilità: art. 7, comma 5, legge n. 223/1991
Una Direzione Regionale ha chiesto chiarimenti sull’esatta interpretazione della norma che prevede il pagamento dell’anticipazione dell’indennità di mobilità (art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991) ed, in particolare, della locuzione “intraprendere un’attività autonoma”.
Risposta del 17/04/2003
Una recente pronuncia giurisprudenziale (sentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro n. 9007 del 20 giugno 2002, riportata nella circolare n. 174 del 28/11/2002) ha precisato che l’espressione “attività autonoma” ha una portata estremamente ampia; il legislatore, infatti, non ha usato l’espressione di “lavoro autonomo” così come definito dal codice civile (articoli 2222 e seguenti) ma ha optato per un’espressione che ricomprende sia il lavoro autonomo sia le altre attività in senso lato “autonome”.
La Corte ha inoltre sostenuto che l’erogazione in un’unica soluzione ed in via anticipata di piùratei dell’indennità di mobilità assume la natura di contributo finanziario, destinato a far fronte alle spese iniziali da sostenere per svolgere un’attività autonoma; l’anticipazione, quindi, perde il carattere di prestazione di sicurezza sociale che resta tipico dell’indennità di mobilità.
Per tali motivi, può dar luogo all’anticipazione dell’indennità di mobilità sia un’attività di libero professionista (avvocato, psicologo ecc.), sia quella di collaboratore coordinato e continuativo, nonché l’attività di amministratore di società in cui lo stesso sia socio di capitale oppure di associato in partecipazione con apporto di solo lavoro.
L’ambito applicativo della norma in esame include tutte quelle attività connotate dal requisito dell’autonomia.


Calcolo dell'indennità di mobilità per il mese di febbraio
Una Sede Regionale ha chiesto chiarimenti in ordine al numero di giorni da indennizzare a titolo di indennità di mobilità per il mese di febbraio.
Risposta del 27/05/2003
L’articolo 7, comma 1, della legge n. 223/1991, dispone che l’indennità spetta in misura del 100% (per i primi dodici mesi) e dell’80% (per il restante periodo) del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe spettato al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (al massimo 40 ore settimanali).
Ai fini del calcolo del trattamento straordinario di integrazione salariale si considerano le singole settimane di calendario, indipendentemente dal periodo di paga (articolo 10 ultimo comma Decreto legislativo n. 869/1947, e articolo 1, comma 2, della legge n. 427/1980, come sostituito dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 451/1994), pertanto, nel mese di febbraio si possono integrare un massimo di 160 ore (contro le 180 degli altri mesi).
Per ciò che concerne l’indennità di mobilità si richiama l’articolo 7, comma 12, della legge n. 223/1991, che stabilisce che tale indennità è regolata dalle norme che disciplinano l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, “in quanto applicabili”.
Tra queste norme trova applicazione l’articolo 32, comma 1, del D.P.R. n. 818/1957, che prevede che l’indennità di disoccupazione spetta per un massimo di 30 giorni mensili; pertanto per il mese di febbraio l’indennità deve essere corrisposta per 28 giorni (29 giorni negli anni bisestili).


Sospensione dell'indennità di mobilità
Un lavoratore in mobilità viene assunto con contratto a tempo determinato da un'altra azienda che, successivamente, lo ha sospeso a causa di riduzione di commesse.
Si chiede di indicare se il lavoratore ha diritto al ripristino dell'indennità di mobilità o all'indennità di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti.
Risposta del 14/07/2003
In caso di sospensione dell'attività per mancanza di lavoro nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori possono aver diritto all'indennità ordinaria, secondo quanto previsto dalla circ. Obg/22 del 3 febbraio 1953.
Nel caso in esame, trattandosi di un lavoratore in mobilità, si applica l'articolo 7, comma 8, della legge n. 223/1991, secondo cui l'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione; pertanto, per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro a tempo determinato, spetta soltanto l'indennità di mobilità.


Iscrizione ad albi professionali
Si chiede se può essere concessa l'indennità di mobilità o corrisposta in forma anticipata a un lavoratore, iscritto all'albo degli Psicologi durante il periodo in cui svolgeva attività lavorativa dipendente che, in seguito a licenziamento continua a esercitare la libera professione.
Risposta del 6/02/2003
Al lavoratore può essere riconosciuto soltanto il diritto all'anticipazione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, sempreché lo stesso faccia valere i requisiti e le condizioni indicate nella circolare n. 174 del 28 novembre 2002.


Associazione in partecipazione
Un lavoratore può continuare a percepire l'indennità di mobilità avendo sottoscritto un contratto di Associazione in Partecipazione?
Risposta del 6/02/2003
Se la qualifica rivestita dal lavoratore all'interno della società è quella di "socio di capitale", può continuare a percepire l'indennità di mobilità;
se riveste anche la qualifica di "socio d'opera" e può far valere gli specifici requisiti e condizioni, può aver diritto all'anticipazione della mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991 (vedasi circolare n. 70 del 30 marzo 1996 e circolare n. 174 del 28 novembre 2002).


Retribuzione di riferimento in caso di contratto di solidarietà
Si chiede quale sia la retribuzione da considerare nel calcolo dell'indennità di mobilità quando un lavoratore è licenziato da un'azienda che applica il contratto di solidarietà in cui l'orario di lavoro può essere ridotto e la ridotta retribuzione è integrata dal trattamento di integrazione salariale.
Risposta del 9/10/2003
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 726/1984, l'ammontare dell'integrazione equivale al 50% della retribuzione persa in seguito alla riduzione di orario.
Tale trattamento è utile ai fini pensionistici, mentre il contributo figurativo è commisurato al trattamento retributivo perso in seguito alla riduzione dell'orario di lavoro.
L'art. 7, comma 2, della legge n. 223/1991, stabilisce che la misura dell'indennità di mobilità va determinata con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore, ovvero che sarebbe spettato allo stesso nel periodo di paga settimanale precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, prima di essere licenziato, il lavoratore percepiva una retribuzione, corrispettiva dell'effettivo lavoro svolto, e un'integrazione salariale derivante dalla stipula del contratto di solidarietà.
Ne consegue che la somma di tali due elementi rappresenta la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità di mobilità.


Cariche pubbliche elettive

Il conferimento di un incarico a Presidente del Consiglio di Amministrazione di un Ente a partecipazione pubblica e privata, con nomina del Presidente della Provincia o della Regione, può essere compatibile con l’indennità di mobilità lunga?
Risposta del 21/07/2004
Con nota del 11/12/1998, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto che i lavoratori che rivestono cariche pubbliche elettive o sindacali hanno la possibilità di cumulare l’indennità di mobilità con l’indennità e/o i gettoni di presenza percepiti per l’espletamento degli incarichi, nei limiti stabiliti dall’articolo 9, c. 9, della Legge n. 223/1991. Limiti necessari a garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità.
Nel caso prospettato, il soggetto non può avvalersi della disposizione suddetta, in quanto l’incarico di Presidente del C.d.A. di un Ente a partecipazione mista, seppure con nomina da parte del Presidente della Provincia o della Regione, non può essere considerato carica elettiva o sindacale.


Mobilità e rapporto di associazione

Un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, per associarsi in cooperative, ha percepito in via anticipata l’intera indennità prevista per 24 mesi. Trascorso un anno dalla sua costituzione, il rapporto di associazione è venuto meno e lo stesso lavoratore ha ricevuto offerte di contratti a progetto o di lavoro autonomo occasionale.
Si chiede se nell’ipotesi in cui il lavoratore intraprenda un’attività di tipo occasionale o di contratto a progetto, si possa escludere la restituzione dell’indennità considerando che facendo riferimento all’aspetto fiscale e al concetto di base imponibile, i redditi da collaborazioni coordinate e continuative (e pertanto anche quelli da collaborazioni a progetto) sono assimilabili a quelli da lavoro dipendente.
Risposta del 27/05/2005
La restituzione dell’indennità anticipata di mobilità è prevista esclusivamente nel caso di inizio di un’attività di lavoro subordinato. L’equiparazione del reddito da lavoro dipendente con quello da lavoro parasubordinato, assume esclusivamente valore di carattere fiscale.
Nel caso esposto, quindi, non è prevista alcuna restituzione delle somme anticipate a titolo di mobilità.


Mobilità e Cigs

Alcuni lavoratori, durante il periodo di percezione dell’indennità di mobilità, vengono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato da una ditta che successivamente li sospende chiedendo il trattamento straordinario di integrazione salariale. Qual è il comportamento corretto da seguire in questo caso?
Risposta del 22/06/2005
L’art. n. 8, c. 6 della Legge n. 223/1991, stabilisce che “il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista”; il c. 7 aggiunge che “per le giornate di lavoro svolte ai sensi del c. 6…..i trattamenti e le indennità di cui agli artt. 7 e 11, c. 2 e 16 sono sospesi”; al termine di tali attività, gli interessati hanno diritto a riprendere il pagamento “dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento”.
Pertanto, per la durata del periodo di svolgimento dell’attività lavorativa, i lavoratori hanno diritto al mantenimento dell’iscrizione nella lista di mobilità con conseguente sospensione del pagamento dell’indennità relativa.
Durante la sospensione dal lavoro con richiesta di Cigs, gli stessi dovranno rientrare in mobilità per beneficiare della parte residua di indennità ancora spettante.

 

L'indennità di mobilità

ASpI/Mobilità e contribuzione volontaria

(msg.20286/2012)
Vedi argomento Contribuzione Volontaria

ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego

Trasformazione della domanda di Mobilità in domanda di ASpI

(msg.1644/2015)

Nel caso di reiezione delle domande di indennità di mobilità gli operatori oltre al motivo della reiezione dovranno inserire la nota in calce con la quale si offre l’opportunità di trasformare la domanda i mobilità in quella di indennità di disoccupazione ASPI.

“Essendo stati riscontrati tutti i requisiti e le condizioni per il riconoscimento del diritto  dell’indennità di disoccupazione ASpI, la invitiamo ad esprimere la volontà di trasformare la domanda di mobilità presentata il ………………..in domanda di disoccupazione ASpI.”

ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego

Trasformazione della domanda di ASpI o Mobilità in domanda di DS speciale edilizia

(msg.1644/2015)

Nel caso di presentazione di domanda di indennità di disoccupazione ASpI o di mobilità, prodotta erroneamente dal lavoratore destinatario di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11 della legge n. 223 del 1991 o della legge n. 451 del 1994, l’esplicita richiesta di conversione dei citati trattamenti speciali deve essere ritenuta utile se prodotta entro il termine dei 24 mesi dalla data di licenziamento.

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