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Indennità di mobilità
Compatibilità ed incompatibilità con altre prestazioni e attività lavorative
COMPATIBILITÀ
L'indennità di mobilità è compatibile e cumulabile con:
- pensioni indirette;
- pensioni di guerra e facoltative;
- rendite vitalizie da infortunio;
- pensioni a carico di Stati esteri non in regime di convenzione internazionale;
- Lavoro autonomo fino ad un reddito per anno solare di €. 4.800, previa comunicazione all'inps entro 5 gg (circ 67 del 14/04/2011);
- Co.co.co fino a €. 8.000, previa comunicazione all'inps entro 5 gg. (circ 67 del 14/04/2011)
NB: qualora il lavoro autonomo e di collaborazione si alternino o si sovrappongano nel corso dell'anno solare , verrà applicato il limite superiore (€. 8.000) . Superato detto limite si decade dalla prestazione dall'inizio dell'attività lavorativa. - Lavoro accessorio (vedi circ.170/2015)
INCOMPATIBILITA'
La mobilità è incompatibile con:
- Tutti gli altri trattamenti di disoccupazione;
- Indennità di maternità (art.17 L. 1204/1971) ( che dall'11 marzo 1993 prevale sull' indennità di mobilità DL n. 57/1993 convertito in L. 236/1993)
- Pensione diretta (a decorrere dal 15.12.1992- DL n. 478/1992 convertito in L. 236/1993) concessa a carico del:
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
- trattamenti sostitutivi/esonerativi/esclusivi
- Gestioni Speciali Lavoratori Autonomi
- Indennità giornaliera e di cura e sostentamento per malattie specifiche (ACT)
N.B.: I titolari di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità hanno la facoltà di optare per l´indennità di mobilità. (L. 451/1994 - circolare n. 178 del 09.06.1994)