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Indennità di mobilità
Mobilità ed espatrio e soggiorno in paesi extracomunitari
Decadono dall'indennità i lavoratori che espatriano definitivamente per rientrare nel paese di origine o per accettare un lavoro all'estero o per raggiungere la residenza di un familiare all'estero , (Msg n. 931 del 27/10/2003 - msg n.17576 del 4/8/2008) ovvero quando le circostanze dell'espatrio escludano la disponibilità del lavoratore espatriato a svolgere attività lavorativa in Italia (circostanza che comporta la cancellazione dalle liste di mobilità con conseguente decadenza dall'indennità)
In caso di soggiorno in paesi extracomunitari per "brevi periodi" per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia attestante i motivi dell'espatrio.
Le ipotesi più significative di soggiorno per brevi periodi sono:
- matrimonio: nel limite di 15 giorni, periodo previsto per il congedo matrimoniale. (certificato di matrimonio);
- motivi di salute propria o di un familiare. (certificati medici)
- il lutto di un familiare all'estero nel limite di 3 giorni di permesso normalmente previsti, più i giorni necessari per il viaggio.(certificato di morte)
- turismo: conserva il diritto alla prestazione se l'assenza dal territorio nazionale non esclude comunque la disponibilità all'impiego.
I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, sotto il profilo delle prestazioni assicurative sociali sono equiparati ai cittadini italiani. Le ipotesi sopra indicate valgono perciò anche per tali lavoratori, nel caso in cui rientrino, con le stesse modalità e per gli stessi motivi , nei Paesi d'origine.