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Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi
Calcolo e misura della prestazione
(circ.38/2013)
L’importo della prestazione è pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
La prestazione, per disposizione di legge, è liquidata:
- in un’unica soluzione se l’importo della prestazione è pari o inferiore a 1.000 euro;
- in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se l’importo della prestazione è superiore a 1.000 euro (esempio: per un importo della prestazione pari a 2.400 euro, verranno erogati un primo importo mensile pari a 1.000 euro, un secondo importo mensile pari a 1.000 euro, un terzo importo mensile pari a 400 euro).
Il comma 56 della legge in esame dispone, in via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, che l’importo dell’indennità è elevato dal 5% al 7%.
La prestazione è soggetta a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR; in attesa della procedura definitiva si applica l’aliquota del 23% sull’importo o sugli importi da erogare.