L’indennità di malattia è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità anche se la forma morbosa certificata risulti riconducibile alla stessa patologia che ha causato la concessione dell'’assegno di invalidità .
Resta inteso che, nel caso, la condizione di malattia tutelabile ai fini dell'assicurazione per le prestazioni economiche di malattia deve intendersi realizzata soltanto quando sia riscontrabile ,dal punto di vista sanitario,una riacutizzazione o una complicanza della patologia stessa, tale da produrre una incapacità lavorativa specifica, assoluta e temporanea.
Le indicazioni che precedono valgono ovviamente per gli eventi che iniziano in costanza di lavoro, essendo escluso in via generale (v. circ. n. 134406 AGO - n. 386 SL/149 del 23.7.1983, par. 7), per i lavoratori aventi titolo alle prestazioni pensionistiche (tra cui è da ricomprendere anche l'assegno di invalidità), il diritto all'indennità di malattia per gli eventi morbosi insorti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento; tanto anche se a tale data non sia ancora decorso il termine della cosiddetta protezione o copertura assicurativa. (Circ. 182/1997, punto 7)
Disposizioni fornite col messaggio 17790/2007
Sono pervenute da alcune strutture periferiche richieste di chiarimenti in merito al regime di cumulo dei trattamenti pensionistici in presenza di indennità di malattia. Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti. L’indennità di malattia ha la funzione di compensare la perdita della retribuzione causata dall’evento morboso che rende il soggetto temporaneamente incapace al lavoro. Pertanto, considerato che l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione, in caso di percezione della stessa e di trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità nella misura prevista in presenza di reddito da lavoro dipendente. Si precisa che in caso di percezione dell’indennità suddetta e di assegno ordinario di invalidità questo è soggetto alle: - riduzioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (v. tabella G allegata alla medesima legge); - trattenute per incumulabilità con reddito da lavoro. Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell’Istituto.