Eureka Previdenza

Indennità di malattia

Corresponsione dell’indennità di malattia in ipotesi di trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE

(msg.4271/2018)

La libera circolazione delle persone all’interno dei Paesi UE, già prevista dal Trattato sull’Unione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, si è nel tempo sempre più rafforzata ed evoluta, con l’introduzione del concetto di cittadinanza dell’UE (Trattato di Maastricht), la creazione dello “spazio Schengen” (dagli omonimi Trattati) e la Direttiva generale 2004/38/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, concepita proprio per incoraggiare i cittadini dell’Unione a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Ciò premesso, l’Istituto, con la circolare n. 192/1996 (cfr. il paragrafo 1), ha previsto che, nell’ipotesi di trasferimento all’estero (in paesi UE e in paesi extraeuropei) del lavoratore durante l’assenza dal lavoro per malattia, il riconoscimento della prevista indennità è subordinato al possesso di un’apposita autorizzazione al trasferimento rilasciata, a seconda dei casi, dalla ASL o dall’Istituto stesso.

Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine ai numerosi quesiti, recentemente pervenuti dalle Strutture territoriali dell’Istituto, sulla perdurante validità, pur nel mutato quadro normativo europeo, delle indicazioni fornite con la predetta circolare in merito alla necessità dell’autorizzazione al trasferimento in paesi UE.

Alla luce della descritta evoluzione normativa, il provvedimento di autorizzazione di cui alla citata circolare va riqualificato alla stregua di una valutazione medico legale esclusivamente tesa ad escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento medesimo, in ragione dei maggiori costi per indennità di malattia che una tale circostanza comporterebbe a carico dell’Istituto.

Pertanto, qualora il paziente effettui comunque il trasferimento – che non può essergli vietato - nonostante il parere negativo dell’INPS, verrà applicato l’istituto della sospensione del diritto all’indennità economica, previsto dalla normativa vigente (cfr. la circolare n. 14 – n. 134368 A.G.O. - del 28/01/1981, paragrafo 14.2) per tutti i casi in cui il lavoratore compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia.

Appare evidente che i predetti chiarimenti riguardano solo il caso di provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall’l’INPS e non anche le eventuali autorizzazioni ASL che attengono ai profili, di diversa natura, relativi alla copertura delle prestazioni sanitarie erogabili in convenzione all’estero.

Ai fini pertanto del riconoscimento dell’indennità di malattia, il lavoratore che intenda trasferirsi in altro Paese UE dovrà procedere con una preventiva comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza per le necessarie valutazioni medico legali.

La Struttura competente provvederà a convocare il prima possibile – nei limiti delle proprie disponibilità organizzative – il lavoratore a visita di controllo ambulatoriale, sia al fine di accertare l’effettivo stato di incapacità al lavoro sia per verificare che non vi sia alcun rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all’estero. Espletata la visita, sarà rilasciato al lavoratore un verbale valutativo da redigere sull’apposito modello allegato al presente messaggio (allegato n. 1).

In tale sede, il lavoratore potrà fornire l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali possibili controlli medico legali.

Per le istanze di trasferimento in Paesi extra UE, restano valide le indicazioni fornite con la circolare n. 192 del 07/10/1996, in merito alla valutazione da parte dell’Istituto di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero.

Indennità di malattia

Prestazioni di malattia e di degenza ospedaliera ai lavoratori della Gestione separata

(circ.139/2017)

Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata (di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995) ed in possesso di specifici requisiti, è stata riconosciuta, come è noto, dal legislatore un’apposita tutela previdenziale che contempla due diversi tipi di prestazioni in caso di eventi di malattia:

La suddetta tutela è stata, nel tempo, oggetto di evoluzioni interpretative e normative che hanno portato ad estendere la platea dei soggetti interessati, fino a comprendere tutti i lavoratori iscritti nella Gestione separata e tenuti a versare un'aliquota contributiva piena (non iscritti, pertanto, presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensioni – circ. n. 77/2013).

Recentemente, è intervenuta un’ulteriore modifica legislativa, a seguito dell’entrata in vigore (in data 14 giugno 2017) dell’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, che ha disposto, per i lavoratori in argomento, che i periodi  di  malattia, certificata come conseguente a trattamenti  terapeutici  di  malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative  ingravescenti o che comunque comportino una inabilità  lavorativa  temporanea  del 100 per cento, vengano equiparati alla degenza ospedaliera.


L’equiparazione dell’evento di malattia ad un evento di degenza ospedaliera (nei casi previsti dalla norma in argomento) comporta l’applicazione di una disciplina diversa con riferimento ai termini per la presentazione della certificazione sanitaria e della domanda di prestazione, della  durata della tutela riconosciuta (da un massimo di 61 giorni annui ad un massimo di 180 giorni annui) e dell’ammontare del trattamento economico spettante (determinato annualmente e commisurato al numero di mensilità di versamenti contributivi effettuati).

Alla luce di quanto sopra espresso, è necessario fornire a tutti i soggetti interessati alcune indicazioni operative e linee di indirizzo, per consentire l’attuazione della norma, nel rispetto dei principi generali previsti dall’ordinamento italiano nell’ambito della tutela previdenziale della malattia e sulla base dell’espressione letterale della disposizione legislativa sopra citata.

Con successivo messaggio verranno fornite istruzioni amministrative e procedurali di dettaglio per gli operatori delle Strutture territoriali, ai fini dell’erogazione della prestazione in argomento.


Individuazione delle patologie oggetto della norma

Ai fini dell’individuazione delle patologie da considerare per il riconoscimento della specifica tutela introdotta dalla recente disposizione, è opportuno considerare che la tutela previdenziale della malattia ha lo scopo di compensare la perdita di guadagno nei casi di temporanea incapacità lavorativa del soggetto con riferimento alla sua mansione specifica.

Da un punto di vista medico legale, la malattia in generale si sostanzia come un’alterazione peggiorativa quali-quantitativa del precedente stato di salute ed è caratterizzata da apprezzabile anormalità, evoluzione, disfunzionalità e bisogno di cure.

Appare opportuno precisare che le malattie croniche, come principale causa di morte quasi in tutto il mondo, costituiscono un gruppo eterogeneo di condizioni morbose. Si caratterizzano per i sintomi che perdurano nel tempo - in maniera costante ovvero con alterne fasi di remissione/riacutizzazione - e richiedono sicuramente un modello assistenziale che se ne occupi a tutto campo, dalla prevenzione al sostegno palliativo. In ambito medico legale, si tratta di malattie che, inducendo effetti menomativi permanenti, sono suscettibili di valutazione più pertinenti all’ambito delle prestazioni di invalidità.

Diversamente, per configurarsi come indennizzabile, la malattia deve essere  riferita ad una condizione patologica in fase acuta o riacutizzata la cui evoluzione, più o meno prolungata nel tempo, si concretizza in una guarigione - o, comunque, in una stabilizzazione – tale da consentire la ripresa dell’attività lavorativa nel breve periodo.

Quindi, alla luce dell’interpretazione fornita, può intendersi che il legislatore abbia voluto riconoscere una particolare tutela ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in tutti i casi in cui l’indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la gravità delle cure somministrate e della patologia in corso, ad una sorta di “degenza domiciliata”.

A tale scopo, si fornisce, in allegato, un elenco di patologie che, in linea con l’impostazione sopra delineata, rientrano nella specifica tutela stabilita dalla recente normativa.


Adempimenti del lavoratore

Per il riconoscimento della tutela in argomento, al fine di poter garantire il reale soddisfacimento di tutti i requisiti sanitari sopra descritti, è necessario che gli Uffici medico legali dell’Istituto possano visionare informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel certificato di malattia.

Infatti, tenuto conto di quanto sopra specificato, per l’individuazione delle fattispecie rientranti nel campo di applicazione della norma, è necessario determinare:

  • la natura clinica del processo morboso;
  • l’entità della disfunzione che si è determinata ai fini della valutazione della gravità della patologia indicata nella norma;
  • il manifestarsi in modo acuto, anche se più ampiamente iscritto in un decorso cronico;
  • la sua evoluzione così come modificata dalla terapia;
  • il suo essere ingravescente;
  • la compromissione totale della capacità lavorativa alla mansione specifica.

Pertanto, per il riconoscimento del diritto alla prestazione, l’Istituto dovrà necessariamente ricevere, oltre al certificato di malattia regolarmente prodotto, anche ulteriore documentazione medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) comprovante l’effettuazione della terapia antineoplastica ovvero la sussistenza della grave patologia cronica con le caratteristiche sopra descritte.

Il lavoratore, quindi, dovrà produrre il certificato di malattia nei tempi e nelle modalità vigenti e dovrà, altresì, consegnare agli uffici Inps:

  • il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione medica (Mod. SR06, opportunamente aggiornato, disponibile sul sito web dell’Inps), senza procedere alla richiesta di prestazione mediante i servizi on line dell’Istituto;
  • un plico chiuso contenente la documentazione medica di cui sopra e riportante la dicitura “contiene dati sensibili di natura sanitaria”.

Qualora non sia possibile accogliere la domanda di malattia avanzata ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, come sopra descritto, si procederà, comunque, ove sussistano i requisiti normativamente previsti, d’ufficio – senza obbligo di ulteriore istanza – all’erogazione del trattamento economico previsto in caso di malattia (circolare Inps n. 76/2007 e circ. n. 77/2013).

Indennità di malattia

Permanenza prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso

(msg.1074/2018)

Nell’ambito delle evoluzioni del Sistema sanitario nazionale, è sempre più diffusa la casistica di permanenza di pazienti presso le unità operative di pronto soccorso, per trattamenti sanitari a seguito di accesso, di durata anche prolungata nel tempo (due o più giorni).

Si tratta di prestazioni mediche eseguite nei casi di urgenza/emergenza che, a fronte delle valutazioni cliniche e degli approfondimenti diagnostici necessari, possono evolversi in modalità diverse (dimissioni del paziente, ricovero urgente, trasferimento in ospedali altamente specializzati, etc.).

In molte strutture ospedaliere, per affrontare queste situazioni sono state istituite le c.d. Strutture Semplici OBI (Osservazione Breve Intensiva) e DB (Degenza Breve - struttura nata in base a specifiche delibere regionali), spesso annesse alle unità operative di pronto soccorso; ovviamente, ulteriori denominazioni potrebbero essere utilizzate dalle varie autonomie locali per individuare strutture con medesimo ruolo funzionale delle OBI e DB, quale espressione della medicina d’urgenza.

La permanenza di pazienti in tali strutture può variare sensibilmente e durare anche alcuni giorni qualora le condizioni del malato richiedano un chiarimento diagnostico - in attesa di dirimere l’evoluzione del caso di specie verso la dimissione o verso il ricovero presso l’apposito reparto della struttura ospedaliera - ovvero nel caso in cui l’appropriato reparto di ricovero non sia immediatamente accessibile.

Premesso quanto sopra, è stato rilevato che vi sono strutture ospedaliere che - non avendo deliberato la costituzione delle nominate strutture OBI e DB (o altre con medesima finalità funzionale) come entità esplicitamente autonome – espletano tale funzione direttamente in regime di pronto soccorso.

In tali casi, è evidente che la permanenza di un paziente presso il pronto soccorso presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero e tale deve quindi essere considerata ai fini della tutela previdenziale, ove prevista, e della correlata certificazione medica da produrre.

Quindi, nei casi in cui i trattamenti o l’osservazione presso le unità operative di pronto soccorso richiedano ospitalità notturna, deve applicarsi, nell’ambito della tutela previdenziale della malattia, la medesima disciplina prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero.


Alla luce di quanto sopra esposto e nel ricordare che le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia/ricovero, ai sensi del decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012 e disciplinare allegato, possono configurarsi, quindi, le seguenti due fattispecie:

  • situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, ai fini  previdenziali, ad un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;
  • situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura da gestire per gli aspetti dell’indennità Inps come evento di malattia; il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia.

Solo a fronte della certificazione telematica prodotta come stabilito nel citato decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012, l’evento può, infatti, essere gestito nella corretta modalità nell’ambito delle procedure Inps. Diversamente, ovvero qualora anche a fronte di ospitalità notturna presso le unità operative di pronto soccorso non venga rilasciato il certificato di ricovero bensì di malattia, per consentire la corretta gestione dell’evento, il lavoratore è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l’istruttoria inviando alla Struttura territoriale Inps  e al proprio datore di lavoro - nei casi di prevista erogazione in via di anticipazione della prestazione - apposita documentazione dalla quale sia rilevabile la citata permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.

Con l’occasione, si ribadisce che nelle ipotesi residuali in cui le citate strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea, avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi.

In proposito, si ricorda che la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell’indennizzabilità della malattia non è la mera prognosi clinica, ma quella riferita all’incapacità lavorativa del malato e che dovrà essere espressa in tali termini.

Pertanto, mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo - sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale -  l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.

Tuttavia, per non generare un eventuale disagio ai lavoratori, è opportuno che queste fattispecie siano valutate sotto il profilo medico legale dell’integrazione del rischio assicurativo dal medico dell’Ufficio medico legale territorialmente competente, che può eventualmente disporre un apposito accertamento domiciliare/ambulatoriale.

Solo qualora non siano perfezionati anche i requisiti amministrativi ritenuti essenziali (di cui alla circolare n. 99/1996) il certificato redatto non può produrre effetti assicurativi e va considerato nullo per anomalia insanabile.

Infine, per completezza, relativamente alle nuove procedure diagnostiche e/o terapeutiche complesse e integrate effettuate a livello ambulatoriale, si ribadiscono le indicazioni già fornite con il messaggio n. 3701/2008 cui si rinvia.

Indennità di malattia

Contribuzione figurativa

 

Vedi capitolo dedicato all'accredito della contribuzione figurativa per i periodi di malattia/infortunio
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