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Benefici per i lavoratori non vedenti
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Decorrenza del beneficio
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Destinatari della norma
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Domanda e documentazione da allegare
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Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
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Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
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Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
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Natura ed entità del beneficio
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Periodi che danno titolo al riconoscimento
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Quando attribuire la maggiorazione
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Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
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Disoccupazione speciale per l’edilizia
Beneficiari
E' una prestazione riservata ai lavoratori dipendenti del settore dell'edilizia e ai soci lavoratori di cooperative edili.
Ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative edili che sono stati licenziati per:
- cessazione dell'attività aziendale;
- ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;
- riduzione di personale:
- fallimento di aziende edili ed affini anche del settore artigiano
Il trattamento speciale di disoccupazione non spetta
- Ai lavoratori che si dimettono volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità);
- ai lavoratori licenziati per motivi non contingenti all’azienda;
- agli extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;
- ai lavoratori parasubordinati;
- agli apprendisti;
- ai dirigenti;
- ai lavoratori titolari di pensione diretta;
- ai lavoratori licenziati per fine contratto a tempo determinato.
- ai lavoratori che vengono avviati al lavoro tramite un somministratore. (Il contratto di somministrazione lavoro (Circ. 18 del 01/02/2005), è il contratto tramite il quale viene regolata la fornitura di prestatori di lavoro dall'impresa di somministrazione all'impresa utilizzatrice. L'azienda di somministrazione è inquadrata nel settore del terziario, pertanto anche nel caso in cui il somministrato presti attività lavorativa presso un'impresa edile e viene licenziato, lo stesso lavoratore non avrà diritto al trattamento speciale dell'edilizia.(Circ. 41 del 13/03/2006)