Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Indennità antitubercolari Requisiti per il diritto
-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 4812
Indennità antitubercolari
Requisiti per il diritto
Sanitario: il rischio sanitario sarà accertato dal Centro Medico Legale della Sede INPS (circ. 73/1995).
Amministrativo: almeno 52 contributi nell'arco della vita lavorativa - L. 419 del 06.08.1975 art. 3, tale requisito dovrà sussistere all'atto della domanda o accertato con riferimento alla data iniziale del ricovero ovvero con riferimento alla data del certificato di malattia prodotto ai fini dell'indennità di malattia dai lavoratori che ne hanno diritto (circ. 134342/1975 punto I).
N.B. Il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è stato soppresso (L. 448/1998 art. 3 commi 1 e 14) con effetto dal 1.1.1999 per cui le prestazioni antitubercolari saranno poste a carico dello stato - comma 14 art. 3 L. 488/1999-. Il requisito per il diritto (52 contributi nell'arco della vita assicurativa) in assenza del versamento da parte del datore di lavoro (in quanto non più dovuto) è rilevabile dall'esistenza di versamenti di contribuzione IVS o sostitutiva cui era collegato il versamento del contributo per TBC- circ. 73/1995 -
Nuovi regolamenti C.E. (circ. n. 82/2010, circ. n. 87/2010)
Dal 01 Maggio 2010, con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti C.E. n. 883/2004 e n. 987/2009, per raggiungere il requisito amministrativo utile per il diritto alla prestazione , si può applicare la totalizzazione, cioè il cumulo dei contributi italiani con i contributi versati per attività lavorativa prestata presso altro Stato membro della C.E.
L'istituzione competente alla trattazione della domanda è l'istituzione alla quale l'assicurato è iscritto al momento della richiesta di prestazione.
Solo il Paese dove è stata svolta l'ultima attività lavorativa potrà applicare la totalizzazione dei periodi nazionali ed esteri.
- Se l'ultima attività lavorativa è stata svolta in un altro Stato membro e, la domanda venga presentata in Italia , l'INPS dovrà accertare se in tale Stato sussiste il diritto alla prestazione e, in caso di risposta affermativa la domanda di prestazione inoltrata in Italia sarà respinta;
- se l'ultima attività è stata svolta in Italia , o nello stato estero di ultima attività il soggetto non ha perfezionato il requisito per il diritto alla prestazione, dovrà essere verificata l'esistenza dei requisiti fissati dalla legge italiana ,requisiti che possono essere raggiunti con:
- il cumulo dei periodi esteri, se l'ultima attività lavorativa è stata svolta in Italia;
- il cumulo dei soli periodi assicurativi in Italia , se l'interessato sia stato soggetto da ultimo all'assicurazione estera (circolare n. 99 del 26 aprile 1993).
Per poter applicare la totalizzazione è necessario uno scambio di informazioni tra i vari Stati membri, tale scambio avviene utilizzando il nuovo sistema europeo EESSI ( Electronic exchange social security information) attraverso la compilazione automatizzata di specifici documenti elettronici:
- PAPER SED S040: richiesta periodi di assicurazione
- PAPER SED H001: richiesta ulteriori informazioni
- PAPER SED S041: comunicazione dei periodi di assicurazione
- PAPER SED H002: comunicazione di ulteriori informazioni.