Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Prestazioni a sostegno del reddito Sospensione attività lavorativa Contratti di solidarietà Contratti di solidarietà ed altre prestazioni
-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 4330
Contratti di solidarietà
Contratti di solidarietà ed altre prestazioni
MALATTIA E MATERNITA'
I C.d.S. sono compatibili con la prestazione di malattia (circ. n. 212 del 1994). Nel caso di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro al lavoratore in malattia spetta sia l'indennità di malattia per le ore considerate lavorative che il trattamento di integrazione salariale per le ore di riduzione di orario; lo stesso vale nel caso in cui, pur essendo praticata una riduzione verticale di orario, la retribuzione viene corrisposta in misura costante. Nel caso di riduzione verticale dell’orario di lavoro che comporti una retribuzione variabile, se la malattia subentra durante una giornata di sospensione, viene corrisposta la sola integrazione salariale, mentre se l’evento insorge durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, prevale la prestazione di malattia.
La prestazione erogata per congedo di maternità (astensione obbligatoria) prevarrà sempre sul trattamento per C.d.S.; mentre il congedo parentale (astensione facoltativa) va erogato solo per i periodi di prevista attività, per i rimanenti periodi è erogabile il trattamento di integrazione salariale.