Eureka Previdenza

Sospensione dell'attività lavorativa

 

 

La cassa integrazione guadagni

FAQ


Cassa integrazione guadagni straordinaria e criterio di rotazione
Nel verbale di accordo sindacale, a corredo della domanda di CIGS, una ditta ha stabilito di non utilizzare il criterio di rotazione. Si chiede di conoscere quali eventuali iniziative dovrà adottare la sede competente nella gestione della domanda.
La giurisprudenza prevalente, avallata dalla Corte Costituzionale, ha escluso l'obbligatorietà del ricorso al criterio della rotazione. Tuttavia, l’art. n. 1, punto 8 della Legge 223/’91, stabilisce che l’azienda debba motivare la mancata adozione del criterio rotativo. In ogni caso, la sanzione prevista dalla legge sopra citata, viene applicata solo per la mancata osservanza di un decreto ministeriale che impone la rotazione.


Cassa integrazione guadagni edile e cantiere all'estero
Una ditta italiana che opera all’estero (mantenendo il regime previdenziale italiano) può fare ricorso alla cassa integrazione per eventi meteorologici per i propri dipendenti italiani?
La circolare n. 58269 GS del 17.7.1975 è tuttora valida; le disposizioni in essa contenute sono applicabili (v. circolare n. 148 del 13.5.1994, punto a), cap. 1), nei confronti delle aziende che operano nei Paesi della Unione Europea, nonché nei confronti di quelle aziende che operano in Paesi extra-comunitari, convenzionati con l'Italia.
Le ditte, quindi, che svolgono la propria attività nei suddetti Paesi possono chiedere le integrazioni salariali purché siano state autorizzate al mantenimento del regime previdenziale italiano in favore dei propri dipendenti, trasferiti temporaneamente per lavoro in altro paese, cioè "distaccati".
Per quanto riguarda le domande di Cig avanzate per eventi meteorologici, in casi analoghi, si è suggerito di invitare le ditte interessate a produrre, a sostegno delle richieste avanzate, bollettini meteo o documenti equipollenti, rilasciati da Enti o autorità locali, ovvero, ad avvalersi della collaborazione del Consolato italiano.


Cassa integrazione guadagni ordianria e mobilità
Un lavoratore in mobilità indennizzata, assunto a tempo determinato, può beneficiare della Cassa integrazione guadagni ordinaria richiesta dalla Ditta per mancanza di lavoro?
L'articolo 8, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, stabilisce espressamente che "il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista";
il comma 7 aggiunge che "per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6 . . . i trattamenti e le indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi"; al termine di tali attività gli interessati hanno diritto a riprendere il pagamento "dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento".
Pertanto, i lavoratori hanno diritto al mantenimento dell'iscrizione nella lista di mobilità e alla sospensione del pagamento della relativa indennità soltanto per il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa; di conseguenza gli stessi, all'atto della sospensione dell'attività lavorativa con richiesta di CIG, devono rientrare in mobilità per beneficiare della parte residua di indennità ancora spettante.


Cassa integrazione guadagni edlizia e verbale di sospensione attività lavorativa
Sono integrabili le richieste di Cig causate da sospensione di attività impartita con ordinanze, generalmente comunali o provinciali, di pubblica autorità che in prossimità di periodi estivi e festivi, dispone la chiusura dei cantieri nelle località turistiche?
L'integrazione salariale non spetta, anche se la causa non è direttamente imputabile alla ditta, perchè la sospensione è prevedibile e in alcuni periodi dell'anno già conosciuta in quanto ricorrente, e quindi, ovviabile con una diversa programmazione dell'attività lavorativa.


Cassa integrazione guadagni straordinaria e collaborazioni occasionali
Un lavoratore part-time in cassa integrazione guadagni straordinaria, che presta collaborazioni occasionali, chiede se i compensi derivanti da tale attività lavorativa, siano cumulabili con l'importo dell'integrazione salariale.
I compensi che tale lavoratore percepisce vanno sottratti a quanto gli spetterebbe per CIGS secondo il punto 3 della circ. 179/2002. Non ci sono limiti di reddito specifici, ma ovviamente, se il lavoratore percepisce una somma uguale o superiore a quella che gli spetterebbe per CIGS non riceverà nulla a tale titolo.


Dimissioni e rioccupazione
Qual è il limite massimo entro il quale un lavoratore edile, dimissionario in corso di CIG, deve essere riassunto presso un'altra ditta dello stesso settore, per non perdere il diritto? In caso di riassunzione presso ditta non edile, il lavoratore perde il diritto dall'inizio del periodo consecutivo se richiesto con domande separate?
Il lavoratore dimissionario mantiene il diritto alle integrazioni salariali fino al momento delle dimissioni, soltanto se si rioccupa in altra impresa dello stesso settore (art.7 L. 427/75). Pertanto, l’assunzione deve avvenire presso un’ impresa del settore dell’edilizia o in quello addetto all’escavazione e lavorazione dei materiali lapidei in impresa che svolge lo stesso tipo di attività. Normalmente, il periodo massimo entro il quale il lavoratore deve rioccuparsi, viene quantificato in 20 giorni. In caso di riassunzione presso una ditta non edile il lavoratore perde il diritto alle integrazioni salariali dall'inizio della richiesta. Se si tratta, quindi, di un periodo consecutivo, richiesto con domande separate, non può essere riconosciuta la CIG per tutto il periodo.


Apprendistato e lavoro distaccato all’estero
1. La Finanziaria 2007 ha esteso la CIG anche agli apprendisti?
2. Una ditta che ha in distacco dei lavoratori in un cantiere in Slovenia, può beneficiare della CIG per eventi meteo?
1. Non risulta che la finanziaria abbia esteso la cassa integrazione anche agli apprendisti. Nulla è variato.
2. Le ditte che svolgono la propria attività in Paesi dell'Unione Europea o in Paesi extra-comunitari convenzionati con l'Italia, possono chiedere le integrazioni salariali purché siano state autorizzate al mantenimento del regime previdenziale italiano in favore dei propri dipendenti, trasferiti temporaneamente in altro paese (circolare n. 58269 GS del 17/7/1975). Per quanto riguarda le domande di Cig avanzate per eventi meteorologici, in casi analoghi, le ditte interessate, sono state invitate a produrre, a sostegno delle richieste avanzate, bollettini meteo o documenti equipollenti, rilasciati da Enti o Autorità locali, ovvero, ad avvalersi della collaborazione del Consolato italiano. Quindi, la ditta che opera in Slovenia può beneficiare della CIG se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa vigente.


Cassa integrazione guadagni straordinaria e permessi ai sensi della legge 104/'92
Un lavoratore effettua 6 ore lavorative giornaliere usufruendo, in seguito ad accordi presi con il proprio datore di lavoro, di 2 ore di permesso ai sensi della L. 104/’92.
Alla Ditta, su domanda, viene autorizzata la CIGS ed il lavoratore chiede il pagamento delle 6 ore a titolo di cassa integrazione straordinaria e delle restanti 2 ore di permesso, a carico della ditta, in base alla L. 104/’92.
Sono cumulabili entrambe le prestazioni?
I permessi di cui all'art. 33 L. 104/’92 costituiscono delle agevolazioni concesse a soggetti "che lavorano". Nel caso di lavoratori sospesi in CIG/S a zero ore viene meno la ratio stessa del permesso: se non c'è attività lavorativa, non esiste nemmeno il diritto ai permessi previsti dalla L. 104/’92. Nel caso di lavoratori in CIG/S ad orario ridotto, le ore di permesso ai sensi della L. 104/’92, maturano in proporzione delle ore effettivamente lavorate, applicando i criteri di calcolo contenuti nel msg n. 16866 del 28/6/2007.


Cassa integrazione guadagni e corsi di formazione
Un'azienda in CIGO a 0 ore chiede se sia possibile somministrare ai dipendenti sospesi un corso obbligatorio sulla sicurezza da svolgersi in due giorni di 4 ore ciascuno e un corso facoltativo di italiano della durata di 4 ore la settimana per i dipendenti extracomunitari.
Non essendo attività lavorativa ma partecipazione a corsi di formazione nulla osta che vengano effettuati corsi a lavoratori sospesi, siano essi obbligatori che facoltativi.


Compatibiltà fra CIG e compensi vari
Caso 1: Ad una lavoratrice in cigs è stato proposto di partecipare ad uno stage all'interno di un'agenzia di lavoro temporaneo. Non percepirebbe retribuzione ma solo un rimborso spese.
Caso 2: Un lavoratore è volontario della Protezione Civile. Gli è stato proposto di tenere una docenza all'interno dei corsi periodici che la P.C. tiene per i nuovi associati. I corsi si terrebbero solo di sabato e domenica prevedendo una retribuzione e un compenso per rimborso spese a causa della lontananza della sede in cui si svolgono i corsi.
Risposta del 03/06/2008
Le somme che costituiscono un compenso, a qualunque titolo, devono essere detratte dalle integrazioni salariali in base ai criteri esposti nella circ. 179/2002. Diversamente per le somme documentate che costituiscono un mero rimborso spese e che pertanto non devono essere detratte. Gli assegni e le indennità corrisposti in misura fissa per i partecipanti ai corsi (v. art. 17 L. 164/75) sono incumulabili (incumulabilità relativa: circ. 179/2002) con la cassa integrazione.
Nota: il punto 2 della circ. n. 179/2002 si riferisce solamente ai lavoratori part-time in CIG che trovano un altro lavoro part-time. Nel caso di cui al punto 2, se il lavoratore è a tempo pieno, le somme andranno detratte dalla CIGS anche se guadagnate sabato e domenica.


Cig e DPR 602/70
Un testo non ufficiale ma molto attendibile riporta che la prestazione CIG spetta alle cooperative disciplinate dal DPR 602/70 solo se svolgono attività di "pulimento", escludendo quelle che svolgono attività di autotrasporto.
Si chiede se esistono in merito disposizioni precise.
Risposta del 14/01/2008
In linea generale sono soggette alla CIG le cooperative disciplinate dal DPR 602/70 per quanto riguarda esclusivamente i lavoratori non soci. I lavoratori soci sono stati ammessi alla CIG solo per alcune tipologie di aziende di cui al DPR 602/70: tra queste le imprese di pulizia e le ditte che hanno appalti con le FF.SS.


Contemporaneità fra CIGS e CIGO
Un'azienda tessile, costituita da un'unica unità produttiva, intenderebbe richiedere la Cassa Integrazione Straordinaria per ristrutturazione, relativamente ad alcuni reparti (carderia e pettinatura).
L'azienda chiede se, nel corso della CIGS, può fare richiesta di CIGO per mancanza di lavoro sia per quei dipendenti occupati nella carderia e pettinatura ma non interessati dalla CIGS sia per i lavoratori degli altri reparti (magazzino ecc.).
Risposta del 16/01/2008
La circolare n. 43 del 4 marzo 1983 stabilisce che: “In via eccezionale e' da considerare ammissibile la concessione dell'intervento ordinario, in presenza di trattamento straordinario, qualora gli eventi addotti a motivazione della richiesta abbiano una configurazione del tutto autonoma e si pongano, quindi, in rapporto di completa indipendenza rispetto agli eventi che hanno costituito la causale dell'intervento straordinario.”
Anche il punto 3.5 della circ. 204/91 stabilisce che deve “considerarsi incompatibile per la stessa unità produttiva l’intervento ordinario in concomitanza con quello straordinario, se riferiti a causali sostanzialmente coincidenti (crisi aziendale per la CIGS e mancanza di commesse per la CIG)”.
In questo caso essendo la CIGS per ristrutturazione aziendale, può essere richiesta la CIGO per mancanza di commesse essendo due causali diverse.


Cig e attività impiegatizia
E’ possibile collocare in cassa integrazione per mancanza di lavoro, oltre alle maestranze operaie anche l' impiegato di concetto che tiene la contabilita' in una ditta del settore edile?
L'articolo 14 c. 2 della legge 223/’91 non fa distinzioni tra impiegati tecnici e impiegati di concetto. L’integrazione spetta, quindi, a tutti gli impiegati indistintamente?
Risposta del 22/01/2008
L'art. 14 c. 2 della legge 223/91 ha esteso l'intervento integrativo anche agli impiegati, senza distinzione di mansioni. Non esiste circolare, però il criterio seguito, conformemente ai pareri a suo tempo espressi dagli Uffici centrali, è il seguente:
1. richieste di integrazione salariale motivate da "maltempo"
Si ritiene legittimo l'intervento a favore degli impiegati tecnici presenti in cantiere insieme agli operai e pertanto soggetti ai medesimi impedimenti in caso di maltempo in quanto è fuori dubbio l'esistenza di un nesso di causalità diretta tra l'evento - avversità atmosferiche - e la riduzione o sospensione di attività lavorativa. Al contrario, il maltempo non è causa integrabile per gli impiegati amministrativi che svolgono l'attività generalmente presso la sede e al "coperto" in quanto lo stesso non può influire direttamente sulla loro prestazione lavorativa;
2. richieste di integrazione salariale motivate da mancanza di lavoro o carenza di commesse
Si ritiene legittimo l'intervento integrativo a favore degli impiegati tecnici che svolgono la loro attività esclusivamente presso i cantieri, i quali in conseguenza del fermo degli stessi, si trovano sospesi dal lavoro o sono costretti a lavorare ad orario ridotto; esiste, quindi, il nesso di causalità diretta tra la "mancanza di lavoro" e le mansioni svolte dagli impiegati.
Nel caso di impiegati amministrativi addetti principalmente a compiti di natura contabile, il nesso di causalità sussiste solo in conseguenza della totale o parziale inattività dell'azienda in cui operano e quindi la sospensione/contrazione di attività deve interessare anche le maestranze operaie.

Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

Contributo a carico delle aziende

L’ art. 12 della legge n. 164/1975, prevede un contributo a carico delle aziende destinatarie del trattamento con percentuali variabili a seconda della consistenza della manodopera occupata, con esclusione degli apprendisti, dei lavoratori assunti con C.F.L. (Contratti di Formazione e Lavoro, oggi contratti di inserimento) e con contratto di reinserimento (lavoratori in CIGS da oltre 24 mesi).
Il contributo può essere:

  • ordinario, versato mensilmente, con un’aliquota contributiva pari al 1,90% della retribuzione lorda corrisposta al lavoratore, per le aziende fino a 50 dipendenti e al 2,20% per le aziende con oltre 50 dipendenti;
  • addizionale, in tutti i casi in cui la Commissione provinciale per la CIGO ritenga l’evento oggettivamente evitabile ed è pari al 4% delle somme erogate a titolo di integrazione salariale per le aziende fino a 50 dipendenti e all’8% per le aziende con oltre 50 dipendenti. L’evento è oggettivamente non evitabile e pertanto non è dovuto il contributo addizionale, quando è esterno all’azienda, improvviso e non prevedibile (circ.n. 57684 G.S. del 27/6/1975 e circ. n. 148 par. 2, lettera C) del 13/5/1994).

La cassa integrazione guadagni

E’ stata istituita con D.Lgs Luogotenenziale n. 788 del 1945.

E’ una prestazione economica erogata dall’INPS con la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Lo scopo è anche quello di mantenere presso le aziende le maestranze già specializzate e di sollevare le aziende stesse, in temporanea difficoltà, dal costo della manodopera momentaneamente non utilizzata che può essere riammessa al lavoro, una volta superato il periodo di crisi.

 

 

Cassa integrazione guadagni (tutti i tipi)

Contribuzione figurativa

I periodi di fruizione di integrazione salariale, in quanto equiparati a quelli di effettivo lavoro, danno luogo all'accredito di contribuzione figurativa utili sia per il diritto che per la misura della pensione.
Il computo dei contributi va fatto sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.
Riduzione
Nel caso di riduzione di orario, l'accreditamento figurativo può avere riflessi sulla misura della pensione.
Sospensione
Per i periodi di sospensione, la retribuzione che viene accreditata è quella lorda presa a base per il calcolo delle integrazioni salariali.

Ai fini del diritto e della misura della pensione di anzianità, dal 11/1/1993, l'accredito contributivo viene riconosciuto nei limiti dei 5 anni complessivi per i lavoratori che non hanno periodi di contribuzione anteriori al 31/12/1992.

Twitter Facebook