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Riposi giornalieri per donazione sangue
Al lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente viene concessa una giornata di riposo (circ.25/1981 - circ. 144/1990), per tale giornata il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione.
Il datore di lavoro porrà a conguaglio la retribuzione corrisposta al donatore di sangue con i contributi dovuti all’INPS (Legge n. 584 del 13 luglio 1967, art. 1 - DM del 8 aprile 1968 – Legge n. 107 del 4 maggio 1990, art. 13 (L'articolo 13 della legge 107/1990 è stato abrogato e sostituito dalla legge 219/2005 art.8)