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Riduzione del cuneo fiscale
Prestazioni di accompagnamento alla pensione
(circ.67/2014)
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Gli assegni straordinari sono misure di sostegno del reddito di accompagnamento alla pensione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi occupazionale. Sono erogati dai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, come modificato dall’art. 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012.
La corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, a soggetti individuati sulla base di requisiti di anzianità, rappresenta una misura atta a sostenere il lavoratore al fine di risarcirlo, almeno parzialmente, della perdita delle retribuzioni subite per effetto della cessazione in via anticipata del rapporto di lavoro.
Le somme in argomento, pertanto, sono inquadrate sotto il profilo fiscale tra le somme che sostituiscono il reddito di lavoro dipendente che, in base al principio contenuto nell’articolo 6, comma 2, del T.U.I.R. sono assoggettate al medesimo trattamento tributario applicabile ai redditi sostituiti, ovvero a tassazione ordinaria.
In particolare, si tratta degli assegni straordinari erogati in forma rateale dal Fondo ex monopoli di Stato, dal Fondo imprese di riscossione dei tributi erariali, dal Fondo Ferrovie dello Stato, dal Fondo imprese di assicurazione, come da pareri resi dall’Agenzia delle entrate (v. da ultimo nota Agenzia delle entrate n. 954-163765/2011). Rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione del credito di cui all’art. 1 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, laddove ricorrano tutte le altre condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio.
Restano esclusi gli assegni straordinari erogati dai Fondi bancari e dal Fondo Poste italiane in quanto assoggettati al regime della tassazione separata.
Prestazione di esodo ex art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 per i lavoratori prossimi a pensione
Anche a tale prestazione di esodo, che ha lo scopo di attuare nei casi di eccedenza di personale interventi in favore dei dipendenti più prossimi alla pensione, si applica il regime della tassazione ordinaria con riconoscimento delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente (v. paragrafo 12 della circolare n. 119/2013). Pertanto, trova applicazione il credito in argomento, laddove ricorrano tutte le altre condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio.