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Riduzione del cuneo fiscale
Riemissione in pagamento del credito per la riduzione del cuneo fiscale
(msg.2946/2015)
Le rate del “c.d.bonus 80 €” del 2015 erogate tramite la procedura accentrata dei pagamenti e riaccreditate sulla base del flusso telematico di rendicontazione, fornito da Banca d’Italia, possono essere rimesse in pagamento, dopo le opportune verifiche tramite la funzione “Gestione dei Riaccrediti” rilasciata con il messaggio n. 6089 del 17 luglio 2014.
Si conferma che non è possibile, invece, rimettere in pagamento le rate del bonus relative all’anno 2014, riaccreditate nel 2015. Il contribuente può recuperare le somme spettanti e non percepite in sede di dichiarazione reddituale 2014, come previsto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 28/4/2014, par. 5.
Con riferimento al contenuto del citato messaggio, si coglie l’occasione per rammentare che la contabilizzazione al conto GPA10031, identificata dal codice bilancio “3131”, non deve essere oggetto di modifica da parte dell’operatore di sede poiché la valorizzazione del codice bilancio in argomento, intervenuta tramite il codice prodotto “BK001”, proviene dal flusso telematico di rendicontazione. Gli operatori contabili, pertanto, si atterranno esclusivamente alle istruzioni dettate in materia dalla Direzione centrale Bilanci e Servizi fiscali, senza forzare alcuna codifica.
Infatti, i riaccrediti del “bonus 80 €” del 2014, avvenuti nel 2015, sono rientroitati a cura di una specifica procedura automatizzata che non richiede alcun intervento manuale.
Nel caso in cui le somme non riscosse fossero state erroneamente indicate nella certificazione fiscale perché reincassate successivamente all’emissione della CU2015, si provvederà centralmente alla rettifica della stessa dandone idonea comunicazione, con le consuete modalità, al cittadino interessato.
Riduzione del cuneo fiscale (80 euro)
Applicativo per la consultazione del credito d'imposta
(msg.7974/2014)
Al fine di agevolare l’operatore nella gestione dell’utenza, è stata realizzata una apposita procedura denominata “BDL66”, che si rilascia con il presente messaggio a disposizione di tutte le Strutture territoriali.
Il nuovo applicativo consentirà all’operatore, utilizzando il codice fiscale del cittadino quale chiave di ricerca, di consultare l’importo complessivo del bonus, l’importo delle singole rate, gli importi eventualmente già erogati.
Sono visualizzati anche tutti i dati concorrenti alla determinazione del bonus spettante: reddito totale imponibile, giornate e importo delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti, imposta lorda e imposta netta.
Inoltre, si potrà visualizzare la posizione analitica correlata al codice fiscale consultato (reddito imponibile, reddito presunto, data inizio/fine rapporto di lavoro ecc.).
All’applicativo potranno accedere solo gli operatori delle Strutture territoriali previa autorizzazione tramite IDM.
Il percorso per accedere all’applicativo sarà il seguente: INTRANET - SERVIZI – PUNTO FISCALE – Piattaforma Fiscale.
Il manuale operativo, allegato al presente messaggio, rappresenta una guida semplice all’accesso e all’utilizzo della procedura.
Eventuali anomalie/chiarimenti di tipo tecnico-informatico potranno, comunque, essere comunicati all’ indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Riduzione del cuneo fiscale
Riconoscimento e pagamento del credito
(msg.5661/2014)
Tale attività viene effettuata centralmente a partire dal mese di giugno 2014.
L’Istituto riconosce il credito in via automatica ai beneficiari, utilizzando tutti i dati a disposizione inerenti ai redditi percepiti dall’assicurato derivanti sia da prestazioni a sostegno del reddito che da prestazioni pensionistiche.
Per le prestazioni a sostegno del reddito si utilizzerà sia il calcolo del reddito previsionale sia quello a consuntivo come indicato nel paragrafo 4.1. della circolare 67/2014.
Il pagamento del credito agli interessati verrà effettuato centralmente mediante una procedura predisposta appositamente allo scopo. Il primo pagamento sarà effettuato entro la fine del mese di giugno 2014.
In questa prima fase operativa, al beneficiario sarà data comunicazione tramite SMS, per i numeri di telefonia mobile censiti negli archivi dell’Istituto, del seguente tenore: “ è stato disposto un pagamento in suo favore per: Credito ai sensi dell’art.1 D.L. 66/2014”.
Per la gestione di eventuali riaccrediti e la riemissione di pagamenti non andati a buon fine, si fa riserva di dare indicazioni operative con successivo messaggio.
Per i soggetti pensionati e per i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione (in particolare le categorie 029 e 198 relative ai titolari di assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo ex monopoli di Stato, dal Fondo imprese di riscossione dei tributi erariali, dal Fondo ferrovie dello Stato, dal Fondo imprese di assicurazione, e la categoria 199 relativa ai beneficiari delle prestazioni di esodo prossimi alla pensione, di cui all’ex art. 4, da commi 1 a 7-ter della legge n. 92/2012), aventi diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, per ragioni tecniche, il bonus viene erogato a partire dalla rata di luglio 2014. L’importo è evidenziato nel database delle pensioni delle gestioni private nel campo Gp8 con il codice 862 = Bonus 80 euro - cong. credito.
L’indicazione è fornita all’interessato nel dettaglio di comunicazione, disponibile fra i servizi online a disposizione dei cittadini in possesso di PIN”.
Per i dipendenti dell’Istituto, individuati quali beneficiari della norma in argomento, il credito viene erogato, unitamente alla retribuzione, a partire dal corrente mese di giugno.
Riduzione del cuneo fiscale
Modulistica e modalità di presentazione
(msg.5661/2014)
Il modulo di dichiarazioni/richiesta o consegna è l'SR150 relativo al procedimento di riconoscimento del credito di cui all’art. 1 del decreto legge n. 66/2014.
Il modulo è pubblicato in INTRANET – Utilità - Modulistica on line a disposizione per gli operatori delle Strutture.
Il cittadino può visualizzare e stampare il modulo direttamente dalla sezione “Moduli” presente nella Home page del sito istituzionale www.inps.it.
La eventuale presentazione delle comunicazioni in argomento potrà essere effettuata, oltre che con la modalità prevista per il cittadino che si autentica con PIN solo per l’invio della comunicazione di assenza dei requisiti per il diritto e descritta al punto 2 del paragrafo “FUNZIONI PER GLI OPERATORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI e CITTADINO”, (msg.5661/2014) anche:
- presso le Strutture dell’Istituto con la consegna della comunicazione allo sportello;
- attraverso comunicazione elettronica /FAX
I cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, PEC e posta elettronica ordinaria possono inviare la comunicazione attraverso la propria casella di posta elettronica inserendo come oggetto “Riduzione del cuneo fiscale art. 1 decreto legge n. 66/2014”.
La richiesta dovrà essere inoltrata all’indirizzo PEC della Struttura territoriale di riferimento, reperibile sul sito dell’Istituto nella sezione “Le nostre Sedi” , e dovrà essere accompagnata dalla copia del documento di identità.
Le eventuali comunicazioni potranno, comunque, essere inviate anche tramite FAX, al numero della Struttura territoriale, reperibile sempre sul sito dell’Istituto nella sezione “Le nostre Sedi”, e dovranno essere accompagnate dalla copia del documento di identità.
Riduzione del cuneo fiscale
Comunicazioni dell'avente diritto
(circ.67/2014) (msg.5661/2014)
L’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, in ossequio alla normativa vigente, riconoscerà, in via automatica, il credito determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dall’assicurato , quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal casellario delle pensioni.
Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto, il quale potrà recuperare il credito, eventualmente erogato, dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Se l’assicurato e’ titolare oltre che di redditi da prestazioni previdenziali anche di altri redditi derivanti da rapporti di lavoro contestuali, redditi che isolatamente considerati danno diritto al credito ma complessivamente superano la soglia massima consentita, non sussistendo il presupposto per il riconoscimento del credito, lo stesso, come previsto dalla circolare n.9/E sopracitata, e’ tenuto a dare comunicazione della circostanza al datore di lavoro e all’INPS, che, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito.
Laddove, invece, l’importo del reddito complessivo non superi la soglia massima consentita sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e l’assicurato e’ tenuto a chiedere ad uno dei due sostituti di imposta di non riconoscere il credito che sarà, invece, riconosciuto da un solo sostituto di imposta.
Si potrebbe verificare altresì l’ipotesi in cui l’assicurato percettore di prestazioni previdenziali nell’anno 2014 abbia intrattenuto anche rapporti di lavoro.
In particolare:
- il titolare di prestazione previdenziale nel 2014 che, antecedentemente al godimento della stessa abbia intrattenuto nel corso del medesimo anno un rapporto di lavoro, può produrre all’Istituto la relativa certificazione fiscale (modello CUD) relativa ai redditi da lavoro dipendente al fine di consentire l’esatta determinazione della spettanza del credito e del relativo importo. In tale caso l’Istituto terrà conto anche dei dati esposti nella certificazione fiscale prodotta per la determinazione del credito. In assenza di certificazione (modello CUD) per la certificazione dei redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente, la determinazione della spettanza del credito e del relativo importo sarà effettuata in base ai soli dati reddituali a disposizione dell’Istituto, così come chiarito nella circolare 67/2014;
- analogamente, l’assicurato che nel corso del 2014 sia stato titolare di redditi da prestazioni previdenziali e che abbia instaurato un successivo rapporto di lavoro, potrà consegnare al nuovo sostituto di imposta la certificazione fiscale (modello CUD) rilasciata dall’Istituto relativa alle prestazioni erogate, che consentirà al nuovo sostituto l’ esatta determinazione della spettanza del credito e del relativo importo.
Si rammenta, ad ogni buon fine, che il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto di imposta un credito di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R. in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.