Eureka Previdenza

Riduzione del cuneo fiscale

Pluralità di sostituti di imposta

(circ.67/2014)

Può verificarsi il caso di un assicurato che abbia diritto ad una prestazione previdenziale nel corso del 2014 ed abbia intrattenuto anche un rapporto di lavoro nell’anno 2014.

In tali ipotesi, in virtu’ di quanto sancito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.9/E, se il percettore di prestazioni previdenziali presenta il CUD, all’uopo rilasciatogli dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 322/1998, l’Istituto terrà conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e l’importo. Dall’importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dall’altro sostituto di imposta.

Nel caso in cui non venga  prodotto il CUD relativo all’eventuale rapporto di lavoro intrattenuto, l’INPS  determinerà la spettanza del credito e l’importo in base ai soli dati reddituali a propria disposizione.

Il soggetto sostituito e’ tenuto a comunicare al nuovo sostituto di non avere i presupposti per il riconoscimento del credito per il superamento della soglia di reddito (sommando i redditi derivanti dal rapporto di lavoro e dalla prestazione previdenziale percepita).

Inoltre, come previsto dalla circolare dell’Agenzia succitata, nel caso in cui  il soggetto sia titolare contestualmente  di redditi derivanti da  rapporti di lavoro e prestazioni previdenziali – queste ultime limitatamente  a quelle che danno diritto al credito (di cui ai paragrafi 4.1, 5 e 6 della presente circolare) -  che, isolatamente considerati danno diritto al credito, ma complessivamente superano la soglia massima consentita,  non sussistendo il presupposto per il riconoscimento del credito, il soggetto sostituito  e’ tenuto a dare comunicazione  della circostanza ai sostituti di imposta che, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito.

Laddove, invece, l’importo del reddito complessivo non superi la soglia massima consentita  sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito  ed il soggetto sostituito  e’ tenuto a chiedere ad uno dei due sostituti di imposta di non riconoscere il credito che sarà, invece, riconosciuto da un solo sostituto di imposta.

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