Eureka Previdenza

Donazione midollo osseo

Contribuzione figurativa

(circ.97/2006)

Le assenze verificatesi a partire dal 16 marzo 2001 sono accreditabili figurativamente e sono coperte con un valore retributivo determinato, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 155/1981, sulla base della retribuzione effettiva degli interessati (art. 5, comma 2).

L’accredito figurativo riguarda le ore di permesso necessarie per gli accertamenti preliminari, nonché i giorni di degenza ospedaliera e di convalescenza, debitamente certificati dalle strutture sanitarie che hanno reso le prestazioni attinenti alla procedura della donazione.

I periodi in esame sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella di anzianità, e sono efficaci con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

Per i lavoratori interessati dalla denuncia EMens, l’accredito dei periodi in esame, collocati dal 1° gennaio 2005 in poi, avviene d’ufficio sulla base dei dati dichiarati dalle aziende (codice evento DMO;v. sub punto 7). Detto accredito avviene invece su istanza degli interessati nel caso in cui gli stessi siano occupati alle dipendenze di datori di lavoro attualmente non tenuti alla presentazione della denuncia mensile.


Deve essere effettuato anche a domanda degli interessati l’accredito dei periodi compresi fra il 16 marzo 2001 ed il 31 dicembre 2004, per le motivazioni di seguito espresse. Deve infatti ritenersi che anche i periodi di assenza al titolo in esame, collocati dalla data di entrata in vigore della legge 52/2001 ed entro il 31 dicembre 2004, siano stati dichiarati dalle aziende come periodi di malattia nelle denunce annuali e come tali siano registrati nelle posizioni assicurative degli interessati.

Considerata la diversa efficacia ai fini pensionistici della nuova tipologia di contributi figurativi rispetto a quelli per malattia, eventualmente già riconosciuta, dovranno essere pertanto modificati gli accrediti dei periodi in trattazione, mediante sostituzione dei codici 310 e/o 319 con i codici 381 (di nuova istituzione) relativamente al diritto ed alla misura delle prestazioni e 389 (già istituito per le donazioni di sangue) ad integrazione utile ai fini della misura della prestazione medesima.

La modifica dell’accredito figurativo dovrà essere effettuata, a domanda degli interessati, allegando la certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie presso le quali si è svolta la procedura di donazione.

Per quanto riguarda gli iscritti ai Fondi di previdenza Volo e Ferrovieri e all’evidenza contabile  separata dell’Ago dei soppressi Fondi Elettrici, Telefonici, Autoferrotranvieri, si provvederà all’accredito figurativo nella gestione di rispettiva competenza utilizzando il motivo MO di nuova istituzione.

Donazione midollo osseo

Misura dell'indennità

(circ.97/2006)

Come premesso, l’indennità spettante al donatore per le assenze (giornaliere e/o orarie) correlate alla procedura della donazione deve essere equivalente alla “normale retribuzione”, ossia alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta qualora avesse prestato la normale attività lavorativa.

In particolare, l’indennità deve essere corrisposta per le giornate di degenza necessarie al prelievo, a prescindere dalla quantità di sangue midollare donato, nonché per le giornate di convalescenza che, successivamente, sono necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore.

L’indennità spetta, inoltre, per le ore di permesso occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari di cui al comma 1, dell’art. 5 (v. punto 1, della presente circolare), anche nel caso in cui a tali atti non abbia fatto seguito la donazione.

La misura dell’indennità va determinata sulla base dei criteri con i quali si determina la retribuzione corrisposta ai lavoratori per le assenze dal lavoro previste in caso di donazione di sangue; a tal fine trovano applicazione le istruzioni fornite al punto 4 della circolare n. 25 del 5 febbraio 1981- 134367 A.G.O.

Pertanto, relativamente alle donazioni effettuate successivamente al 16 marzo 2001 (data di entrata in vigore della L. 52/2001), devono ritenersi modificate le disposizioni di cui al punto 3 della circolare n. 192 del 7 ottobre 1996, che prevedevano l’erogazione dell’indennità di malattia per le giornate di ricovero e convalescenza a seguito di prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di infusione per successivi trapianti.

Donazione midollo osseo

(circ.97/2006)

La legge n. 52 del 6 marzo 2001 disciplina la donazione di midollo osseo ed integra le disposizioni normative in materia di prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto dettate dalla legge 4 maggio 1990, n.107, oggi abrogata per effetto della legge n. 219 del 21.10.2005 (“Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”).        

Con particolare riguardo ai diritti del donatore, l’art. 5 della legge 52/2001 riconosce al lavoratore dipendente, il diritto a conservare la “normale retribuzione” per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue midollare nonché per le successive giornate di convalescenza che l’équipe medica che ha effettuato il trapianto ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso.

La legge prevede inoltre il diritto a conservare la normale retribuzione anche per i permessi orari concessi al lavoratore per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti preliminari alla donazione (art. 5 comma 1 della legge 52/2001):

  1. prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici (definizione del sistema genetico HLA);
  2. prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
  3. accertamento dell’idoneità alla donazione.

Il datore di lavoro, a sua volta, ha facoltà di richiedere all’Istituto il rimborso delle retribuzioni corrisposte per le donazioni effettuate dopo l’entrata in vigore della legge 52/2001, ossia successivamente al 16 marzo 2001 (art. 5 comma 2 della legge 52/2001).

In tal caso, le giornate ed i permessi predetti sono coperti da contribuzione figurativa ed i relativi oneri sono posti a carico dello Stato ai sensi dell’art. 11 della legge in questione.

Si precisa che per le donazioni effettuate precedentemente al 16 marzo 2001 rimangono ferme le istruzioni fornite al punto 3 della circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 la quale, relativamente al “prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di infusione” di cui alla legge 107/90, ha previsto l’erogazione dell’indennità di malattia per le giornate di degenza effettiva e per quelle di convalescenza necessarie al recupero delle energie lavorative del donatore.

Donazione midollo osseo

Lavoratori interessati

(circ.97/2006)

Come si deduce dal contesto normativo individuato dal comma 2 dell’art. 5 della L. 52/2001, hanno diritto all’indennità per le giornate ed i permessi occorrenti alla donazione tutti i lavoratori dipendenti assicurati all’INPS per le prestazioni pensionistiche, a prescindere dalla qualifica e dal settore lavorativo di appartenenza.

Si rammenta che la donazione consiste nell’offerta volontaria e gratuita del midollo osseo da parte del cittadino maggiorenne iscritto nel Registro nazionale italiano oppure nei registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo (art. 4).

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