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Assegno residuale
Modalità di recupero del contributo versato illegittimamente
(circ.79/2015)
Da ultimo, si forniscono le istruzioni per consentire alle imprese – che risultano avere versato indebitamente la contribuzione ordinaria di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale (per i mesi i cui termini di versamento risultano già scaduti alla data di pubblicazione di questa circolare) – di recuperare il contributo mensile dello 0,50%.
Le imprese interessate potranno recuperare il suddetto contributo, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, come disposto da Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 5 del 25 marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993, indicando l’importo indebitamente versato con il codice conguaglio “L220” avente il significato di “Recupero Contributo mensile 0,50% al Fondo di solidarietà residuale”, da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.