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Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
Finanziamento
(circ.99/2014)
La legge n. 92/2012, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà prevedano tre tipologie di finanziamento delle prestazioni, cui si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
- Contributo ordinario
I nuovi Fondi sono finanziati da un contributo ordinario, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, la cui misura è determinata dai decreti interministeriali in modo da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate all’avvio dell’attività del Fondo e del suo svolgimento, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui al comma 28. Nei Fondi istituiti per settori e classi di ampiezza coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali, gli accordi e contratti collettivi possono prevedere che il Fondo sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, a carico delle imprese cui si applicano le norme in materia di indennità di mobilità di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991. - Contributo addizionale
Il datore di lavoro che ricorre alla prestazione dell’assegno ordinario ex comma 31, per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, è tenuto a versare un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti istitutivi e comunque non inferiore all’1,5 per cento. - Contributo straordinario
Per la prestazione straordinaria di cui al comma 32 lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.