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Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
Conclusione del procedimento di concessione della CIGS
La procedura di richiesta di CIGS si conclude con l'emanazione del decreto di concessione del trattamento da parte del Ministero del Lavoro entro i termini ridefiniti dall' art. n. 8 del D.P.R. 218/2000 e di seguito riportati:
- crisi aziendale:
- trenta giorni dalla data di ricezione della domanda;
- ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale:
- trenta giorni dalla data di ricezione della domanda per la concessione del primo semestre;
- trenta giorni dalla ricezione della relazione ispettiva per la concessione del secondo semestre;
- sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda per i periodi successivi ai primi dodici mesi di intervento.
- Per le imprese con più di mille dipendenti con unità aziendali in due o più regioni, il provvedimento è adottato nei seguenti termini:
- sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda per la concessione del primo semestre;
- trenta giorni dalla ricezione della relazione ispettiva per la concessione del secondo semestre;
- novanta giorni dalla data di ricezione della domanda per i periodi successivi ai primi dodici mesi di intervento.
- concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e in presenza di domande presentate a seguito di stipula di contratti di solidarietà:
- trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.