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Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
Procedura per richiedere la CIGS
In attuazione della riforma di semplificazione amministrativa, il D.P.R. 218/2000 recante il regolamento sulle procedure di richiesta della CIGS e dell'integrazione salariale in presenza di contratti di solidarietà, ha recepito quanto stabilito dal D.lgs n. 469/1997 sul nuovo assetto dei servizi per l'impiego. In particolare, l'esame congiunto, propedeutico alla richiesta di CIGS, deve essere svolto presso le Regioni, alle quali compete, altresì, la promozione degli accordi finalizzati all'applicazione dei contratti di solidarietà.
La procedura per l'attivazione della CIGS prevede una fase di consultazione sindacale e una fase amministrativa che si esplicita attraverso la presentazione della domanda.
La fase di consultazione sindacale (art. n. 2 del D.P.R. 218/2000) ha il seguente iter:
- l'impresa che intende fare ricorso alla CIGS, deve darne preventiva comunicazione alle R.S.U. o in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella Provincia;
- entro 3 giorni dalla comunicazione, una delle parti deve presentare richiesta di esame congiunto della situazione aziendale:
- al competente ufficio della Regione nel cui territorio sono ubicate le unità produttive interessate all'intervento straordinario di integrazione salariale;
- al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale dei rapporti di lavoro, qualora l'intervento CIGS riguardi più unità produttive, dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale;
- l'esame congiunto si terrà presso la Direzione Regionale del Lavoro nei casi in cui le unità produttive interessate siano ubicate in più province della medesima regione o in sede ministeriale se le unità aziendali sono dislocate in più regioni;
- l'esame congiunto valuterà il programma di risanamento che l'azienda intende attuare. In particolare gli aspetti relativi alla durata, al numero dei lavoratori interessati alla CIGS, ai criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere, alle modalità di rotazione e all'indicazione dei motivi della mancata adozione della rotazione;
La fase di consultazione sindacale deve esaurirsi entro i 25 giorni successivi a quello della richiesta di esame congiunto, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti. Il computo dei 25 giorni decorre dalla data di ricezione, da parte del competente ufficio, della richiesta di esame congiunto.