-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 3247
CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
Misura
La misura della CIG ordinaria e straordinaria è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor orario contrattuale, ridotta di un'aliquota che dall'1/1/1998 è del 5,54% (pari al contributo per gli apprendisti), stabilito nella misura del 5,84% dall'art. 1, c. 769 della legge 27/12/2006, n. 296.
L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria dal 1980, per la CIG ordinaria ed edilizia dal 1/1/1996, escluso per i contratti di solidarietà e per la CISOA (Cassa integrazione salariati e operai agricoli - circ. n. 25 del 27/1/1996). Tale limite massimo è rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT.
Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13^ e 14^, sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.
In caso di richiesta per eventi meteorologici, l'importo del massimale va incrementato del 20%.