Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Prestazioni a sostegno del reddito Sospensione attività lavorativa Cassa integrazione guadagni Edilizia Domanda di CIG - Modalità di presentazione ed istruttoria
-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 4606
CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
Domanda di CIG - Modalità di presentazione ed istruttoria
La richiesta (mod. I.G.I. 15/ED) deve essere inviata telematicamente alla sede INPS territorialmente competente per ubicazione dell'unità produttiva interessata, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della prima settimana di sospensione o riduzione di orario di lavoro.
Nel caso in cui la domanda venga presentata dopo il termine sopra indicato, il trattamento di integrazione salariale potrà essere autorizzato dalla settimana precedente alla data di presentazione (art. 2 della L. 427/1975).
La domanda deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- le cause dettagliate della sospensione o riduzione di orario;
- il periodo rapportato a settimane intere di calendario;
- il numero dei lavoratori in forza e quello per i quali viene richiesta l'integrazione salariale;
- l'unità produttiva di appartenenza dei lavoratori interessati;
- la data in cui è prevista ovvero è già avvenuta la ripresa dell'attività lavorativa;
- gli operai che si sono dimessi e reimpiegati in altra azienda dello stesso settore;
- l'articolazione giornaliera delle ore effettuate nelle settimane in cui è richiesto l'intervento, in caso di riduzione dell'orario di lavoro.
Nel caso in cui dalla tardiva presentazione della richiesta derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori la somma equivalente all'importo di CIG non percepita (art. 2 della L. 427/1975).
Ai fini dell'ammissione alle integrazioni salariali per le specifiche causali previste dall'art. 10 della L. 223/1991, la domanda deve essere redatta sul mod. I.G.I. 15/ED su cui dovrà essere riportata la dicitura "legge n. 223/1991, art. 10".