Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Ottava salvaguardia - 30.700
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Benefici per i lavoratori non vedenti
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Decorrenza del beneficio
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Destinatari della norma
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Domanda e documentazione da allegare
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Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
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Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
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Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
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Natura ed entità del beneficio
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Periodi che danno titolo al riconoscimento
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Quando attribuire la maggiorazione
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Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
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Caselle di posta elettronica
(circ.11/2017)
I quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l’applicazione delle disposizioni in oggetto devono essere inoltrati, esclusivamente per il tramite delle strutture regionali, alla casella di posta elettronica, priva di rilevanza esterna Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Al riguardo, si fa presente che sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.
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Attività propedeutiche alla verifica del diritto a cura delle Sedi territoriali competenti
(circ.11/2017)
Per quanto riguarda i comportamenti da adottare qualora pervengano da parte dei soggetti interessati richieste di accesso alla salvaguardia o richieste di appuntamento presso lo Sportello Amico, le Sedi avranno cura di svolgere tutte le attività propedeutiche (es. sistemazione conto assicurativo, ecc.) alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del diritto ai benefici della salvaguardia in argomento.
Quanto sopra dovrà essere effettuato in attesa dell’acquisizione delle istanze di accesso al beneficio da parte dell’Inps per le categorie dei soggetti collocati in mobilità o in trattamento speciale edile e dei prosecutori volontari.
Analoghi adempimenti, in attesa dell’acquisizione dei provvedimenti di accoglimento da parte delle DTL, dovranno essere effettuati nei confronti dei soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo, con contratto a tempo determinato.
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Rinvio a precedenti istruzioni
(circ.11/2017)
Con riferimento alle istruzioni relative a:
si rinvia a quanto precisato da ultimo con messaggio n. 4373 del 2 maggio 2014, e con circolare n. 50 del 2016, per quanto compatibili.
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Punto di consulenza “Sportello Amico”
(circ.11/2017)
Nel richiedere, da parte di tutte le strutture, una particolare attenzione nei confronti dell’utenza destinataria del beneficio di cui al presente messaggio, si ricorda che, con i messaggi nn. 12196 e 12310 del 2012, sono state fornite le disposizioni in merito all’attivazione e gestione dei punti di consulenza “Sportello Amico”, i quali, come più volte rappresentato, sono rivolti a specifici target di utenza caratterizzata da “particolare fragilità sociale ed economica”.
Ciò posto e richiamando anche i contenuti di cui al messaggio n. 10462 del 2013, si ribadisce la necessità di avvalersi di tali punti di consulenza – sia ordinaria che veloce – per la gestione delle fattispecie in argomento.
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Decorrenza dei trattamenti pensionistici
(circ.11/2017)
I trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della stessa legge