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Ottava salvaguardia - 30.700
Modalità e termine di presentazione delle domande
(circ.11/2017)
L’articolo 1, comma 216, della legge in oggetto dispone che i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare, a pena di decadenza, istanza di accesso al beneficio entro il 2 marzo 2017, ovvero, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge.
Il medesimo comma dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.
Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia per le categorie di lavoratori succitate, si precisa quanto segue.