Eureka Previdenza

Ottava salvaguardia - 30.700

Modalità e termine di presentazione delle domande

(circ.11/2017)

L’articolo 1, comma 216, della legge in oggetto dispone che i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare, a pena di decadenza, istanza di accesso al beneficio entro il 2 marzo 2017, ovvero, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Il medesimo comma dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia per le categorie di lavoratori succitate, si precisa quanto segue.

Ottava salvaguardia - 30.700

Modalità e termine di presentazione delle domande

(circ.11/2017)

L’articolo 1, comma 216, della legge in oggetto dispone che i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare, a pena di decadenza, istanza di accesso al beneficio entro il 2 marzo 2017, ovvero, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Il medesimo comma dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia per le categorie di lavoratori succitate, si precisa quanto segue.

Soggetti che devono presentare istanza all’Inps

a)  Soggetti che devono presentare istanza all’Inps.

I lavoratori di cui all’art. 1, comma 214, lettere a), b) e c) della legge in argomento (soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori volontari), iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro e non oltre il 2 marzo 2017.

La modalità di presentazione delle domande di verifica del diritto a pensione in argomento sono state illustrate con il messaggio n.289 del 20 gennaio 2017.

Si precisa che i soggetti in mobilità o trattamento speciale edile, licenziati nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, devono allegare alla domanda la copia dell’accordo stipulato ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991. In assenza dello stesso le domande verranno definite in base alle risultanze degli archivi.

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

Soggetti che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro

b)  Soggetti che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro.

I lavoratori di cui all’art. 1, comma 214, lettera d), e) ed f)  (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell’art. 42, c. 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 2 marzo 2017, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016 a cui si rimanda integralmente (Allegato n. 2).

Anche per tali lavoratori è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro, anche all’INPS online, direttamente o per il tramite del patronato.

La modalità di presentazione delle domande di verifica del diritto a pensione in argomento sono state illustrate con il messaggio n.193 del 17 gennaio 2017.

Si rammenta che la presentazione dell’istanza all’INPS è in aggiunta e non in alternativa, a quella da presentare, comunque, alla Direzione territoriale del lavoro competente.

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