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Congedo straordinario
Soggetti aventi diritto
Figlio convivente
(circolare 41/2009)
Figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:
- il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
- entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;
- il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:
- tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
- I figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;
- il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
Per convivenza si deve far riferimento esclusivamente alla residenza intesa come luogo in cui la persona ha dimora abituale ai sensi dell'art. 43 codice civile ( Msg. n. 19583 del 02/09/2009)