Eureka Previdenza

Assistenza ai diversabili

Permessi retribuiti

Soggetti aventi diritto - Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma

Al padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma (msg 15172/1997) spettano 3 giorni al mese (circ. 80/95, punto 1) anche frazionabili in mezze giornate (circ 211/96, punto 4) o ad ore (msg 15995/07 e msg 16866/2007). Il padre lavoratore dipendente, assicurato Inps, può beneficiare dei giorni di permesso indennizzati dall’Inps anche quando la madre è lavoratrice dipendente pubblica ovvero dipendente non soggetta all’indennità di maternità dell’Inps (es.: Enel, ex Casse di Risparmio ecc.), a condizione che la stessa madre abbia espressamente rinunciato ai permessi in questione.

Il padre lavoratore dipendente, assicurato INPS, può beneficiare dei giorni di permesso indennizzati dall’INPS anche quando la madre è lavoratrice autonoma. (Msg. 15172/1997 modifica 3° capoverso punto 3) Circ. n. 211 del 31.10.96).

Assistenza ai diversabili

Permessi retribuiti

Soggetti aventi diritto - Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma

Al padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma (msg 15172/1997) spettano 3 giorni al mese (circ. 80/95, punto 1) anche frazionabili in mezze giornate (circ 211/96, punto 4) o ad ore (msg 15995/07 e msg 16866/2007). Il padre lavoratore dipendente, assicurato Inps, può beneficiare dei giorni di permesso indennizzati dall’Inps anche quando la madre è lavoratrice dipendente pubblica ovvero dipendente non soggetta all’indennità di maternità dell’Inps (es.: Enel, ex Casse di Risparmio ecc.), a condizione che la stessa madre abbia espressamente rinunciato ai permessi in questione.

Il padre lavoratore dipendente, assicurato INPS, può beneficiare dei giorni di permesso indennizzati dall’INPS anche quando la madre è lavoratrice autonoma. (Msg. 15172/1997 modifica 3° capoverso punto 3) Circ. n. 211 del 31.10.96).

Parenti ed affini compreso il coniuge

Parenti ed affini compreso il coniuge

Conviventi 
I parenti e affini entro il terzo grado, dal 24/11/2010 solo entro il secondo grado * (salvo particolarità), lavoratori dipendenti, di persone con disabilità grave maggiorenni conviventi possono usufruire dei 3 giorni (frazionabili in mezze giornate o ad ore msg 15995/07 ,msg 16866/2007) di permesso mensile anche se presenti nel nucleo altri familiari maggiorenni conviventi, lavoratori o studenti, (circ. 90/2007)

Non conviventi

I parenti e affini entro il terzo grado, dal 24/11/2010 solo entro il secondo grado * (salvo particolarità) lavoratori dipendenti, di persone con disabilità grave handicappate maggiorenni non conviventi possono usufruire dei 3 giorni (frazionabili in mezze giornate o ad ore (per un massimo di 18 ore al mese) msg 15995/07 ,msg 16866/2007) di permesso mensile anche se l’assistenza non sia quotidiana purché, però, assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto elle esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità circ. 90/2007

Richieste presentate da più lavoratori per periodi determinati
Nel caso di richieste di permessi retribuiti presentate da più lavoratori per l'assistenza dello stesso soggetto con disabilità grave per brevi periodi determinati, si ritiene di poter concedere i permessi solo eccezionalmente e su specifica richiesta ad altro parente o affine, qualora si dimostri che il precedente unico fruitore (circ. 155/2010 punto 2.1), non poteva in quel momento prestare assistenza per eccezionali e temporanei eventi msg 4416/2007.

Criteri di concedibilità

Criteri di concedibilità

  • Il parenti o l’ affine entro il 3° grado, dal 24/11/2010 solo entro il secondo grado * (salvo particolarità) lavoratore, convivente o meno con la persona con disabilità grave, può fruire dei permessi, pur in presenza di familiari non lavoratori conviventi in grado di dare assistenza, circ. 90/2007 punto 1;
  • la persona con disabilità grave può scegliere nell'ambito della famiglia la persona che gli debba prestare assistenzacirc. 90/2007 punto 2;
  • l'assistenza può anche non essere quotidiana e non assumere i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza come precedentemente richiesto con circ. 90/2007 punto 3;
  • i benefici possono essere riconosciuti anche ai lavoratori che risiedono o lavorano (personale di volo, personale viaggiante ferroviario o marittimo ecc.) in luoghi distanti dalla residenza di fatto del disabile quando il tempo necessario per coprire tale distanza superi i sessanta minuti, senza comunque (circ. 155/2010 punto 3 ultimo capoverso), dover dichiarare di prestare una assistenza sistematica ed adeguata come da msg 15021/2007. In tal caso il richiedente dovrà produrre un Programma di assistenza, da riprodurre annualmente, a firma congiunta con la persona con disabilità (ovvero del suo amministratore di sostegno o tutore legale), tale Programma di assistenza sarà presentato al solo datore di lavoro circ. 53/2008 punto 3. Il Programma di assistenza conterrà la pianificazione motivata delle modalità con cui il lavoratore intende assistere il disabile msg 15021/2007 e cioè:
    • motivazioni (visite mediche programmate, sostituzione di personale preposto all'assistenza ecc.);
    • piano mensile di utilizzo dei permessi. msg 15021/2007
  • il diritto alla fruizione dei permessi non è escluso da qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata infatti è compatibile con il personale badante e con l'assistenza "non profit" anche se proveniente da strutture pubbliche circ. 90/2007 punto 5;
  • non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla persona in situazione di disabilità grave ( referente unico circ. 155/2010 punto 2.1). Una deroga a tale principio è rappresentata dalla possibilità concessa ai genitori , anche adottivi, di fruire dei permessi alternativamente sempre nel limite dei tre giorni.(circ. 155/2010 punto 2.1 ultimo capoverso).
  • in caso di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore) non si ha diritto al beneficio circ. 90/2007 punto 6 e circ. 155/2010 punto 3, si fa eccezione a quanto detto, nel caso di: 
    • bambino con disabilità grave di età inferiore a 3 anni, per ricovero finalizzato a intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo per il quale sia documentato dai sanitari ospedalieri il bisogno dell'assistenza da parte di parente o affine (genitore o familiare);
    • minori con disabilità in situazione di gravità , per ricovero a tempo pieno, qualora risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (circ. n. 155/2010) ipotesi già prevista per bambini fino ai 3 anni di età circ. 90/2007 punto 7;
    • persona con disabilità grave in coma vigile, stato vegetativo persistente,in stato terminale situazione quest'ultima soggetta a valutazione del Centro Medico legale della sede competente e/o con prognosi infausta a breve termine circ. 90/2007 punto 7circ. 155/2010 punto 3;
    • persona con disabilità grave ricoverata a tempo pieno ,che deve recarsi al di fuori della struttura presso cui è ricoverata per effettuare delle terapie o delle viste specialistiche,in tal caso il familiare avrà diritto alla fruizione dei permessi a seguito di presentazione di apposita documentazione, da valutare a cura del medico di Sede, rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite e le terapie effettuate (Msg. n. 014480 del 28.05.2010, circ. 155/2010 punto 3). 
  • la nuova norma, ai fini della concedibilità dei permessi, non prevede che debbano più sussistere i presupposti della continuità ed esclusività' dell'assistenza pertanto non dovranno essere più acquisite le dichiarazioni relative alla sistematicità e adeguatezza dell'assistenza richieste in precedenza con circ. 90/2007 punto 8.
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