Eureka Previdenza

Assistenza ai diversabili

Permessi retribuiti

Frazionabilità ad ore dei permessi

(msg 15995/07 - msg. 16866/2007 - msg.3114/2018)

Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri
Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati,anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all'orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3. (msg. 16866/2007).
1° esempio:
orario settimanale 36 ore/6 giorni lavorativi 6 * 3 = ore mensili fruibili 18

2° esempio
orario settimanale 40 ore/5 giorni lavorativi 8 * 3 = ore mensili fruibili 24

3° esempio
orario su base plurisettimanale (esempio 16 settimane di cui 8 di 32 ore su 4 giorni - 4 da 40 ore su 5 giorni - 4 da 36 ore su 6 giorni): media del numero ore di tutte le settimane 35/numero medio giorni lavorativi settimanali 4,75 = ore mensili fruibili 22,1.

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Frazionabilità ad ore dei permessi

(msg 15995/07 - msg. 16866/2007 - msg.3114/2018)

Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri
Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati,anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all'orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3. (msg. 16866/2007).
1° esempio:
orario settimanale 36 ore/6 giorni lavorativi 6 * 3 = ore mensili fruibili 18

2° esempio
orario settimanale 40 ore/5 giorni lavorativi 8 * 3 = ore mensili fruibili 24

3° esempio
orario su base plurisettimanale (esempio 16 settimane di cui 8 di 32 ore su 4 giorni - 4 da 40 ore su 5 giorni - 4 da 36 ore su 6 giorni): media del numero ore di tutte le settimane 35/numero medio giorni lavorativi settimanali 4,75 = ore mensili fruibili 22,1.

Chiarimenti del messaggio 3114/2018 sul riproporzionamento orario in caso di lavoro part-time

Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore. In caso di rapporto di lavoro a tempo pieno, rimane confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866 del 28/6/2007.

Si fornisce, di seguito, la formula di calcolo da utilizzare in caso di part-time (orizzontale, verticale o misto) ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time

 
--------------------------------------------------------  x 3 (giorni di permesso teorici)
numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno  

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti due esempi.

Esempio 1)

Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 18 ore e una media di 3 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

(18/3) X 3=18 ore mensili.

Il lavoratore avrà dunque diritto a 18 ore di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).

Esempio 2)

Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 22 ore e una media di 5 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

(22/5) X 3= 13,2 pari a 13 ore e 12 minuti mensili.

Il lavoratore avrà dunque diritto a 13 ore e 12 minuti di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).

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