Eureka Previdenza

Assistenza ai diversabili

Permessi retribuiti

I requisiti

I requisiti sono:

  • essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità;
  • la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di gravità riconosciuta dall’apposita commissione della ASL (handicap grave art. 4, comma 1 L. 104/92);
  • la persona per la quale si richiedono i permessi non sia ricoverata a tempo pieno ,salvo eccezioni (vedi ricovero a tempo pieno). (Circ. 162/93, punto 1 e circ. 80/95, punto 1 e circ. 32/2006 circ. 90/2007)
  • non fruire contemporaneamente dei congedi straordinari (legge 388/2000 circ. 64/2001 e circ. 138/2001). I permessi retribuiti quindi, non possono essere fruiti contemporaneamente negli stessi giorni dei congedi straordinari, possono essere invece cumulati nello stesso mese dei congedi circ. 53/2008 punto 7.

Assistenza ai diversabili

Permessi retribuiti

I requisiti

I requisiti sono:

  • essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità;
  • la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di gravità riconosciuta dall’apposita commissione della ASL (handicap grave art. 4, comma 1 L. 104/92);
  • la persona per la quale si richiedono i permessi non sia ricoverata a tempo pieno ,salvo eccezioni (vedi ricovero a tempo pieno). (Circ. 162/93, punto 1 e circ. 80/95, punto 1 e circ. 32/2006 circ. 90/2007)
  • non fruire contemporaneamente dei congedi straordinari (legge 388/2000 circ. 64/2001 e circ. 138/2001). I permessi retribuiti quindi, non possono essere fruiti contemporaneamente negli stessi giorni dei congedi straordinari, possono essere invece cumulati nello stesso mese dei congedi circ. 53/2008 punto 7.

Ricovero a tempo pieno

Ricovero a tempo pieno ed ipotesi che fanno eccezione.

Per ricovero a tempo pieno si intende quello per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010 punto 3).
Fanno eccezione a tale presupposto le ipotesi di seguito descritte:

  • Per i bambini disabili in situazione di gravità di età inferiore a 3 anni, il beneficio è ammissibile nel caso di ricovero a tempo pieno presso Istituti specializzati se finalizzato a intervento chirurgico oppure se a scopo riabilitativo per il quale sia documentato dai sanitari ospedalieri il bisogno dell'assistenza da parte di parente o affine entro 3° grado (genitore o familiare);
  • per i minori con disabilità in situazione di gravità , il beneficio è ammissibile nel caso di ricovero a tempo pieno, qualora risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (circ. n. 155/2010);
  • per i soggetti con disabilità grave il beneficio è ammissibile qualora il ricovero presso istituti ( anche se non specializzati) riguardi un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circ. n. 155/2010) , situazione quest'ultima, soggetta a valutazione del Centro Medico legale della sede competente circ. 90/2007 punto 7
  • Se il disabile ricoverato a tempo pieno , deve recarsi al di fuori della struttura presso cui è ricoverato per effettuare delle terapie o delle viste specialistiche, interrompendosi il tempo pieno del ricovero e si verifica la necessità di assistenza da parte del familiare, lo stesso potrà avere diritto alla fruizione dei permessi qualora presenti apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente, che attesti le visite e le terapie effettuate. La documentazione verrà sottoposta alla valutazione del Medico del Centro Medico Legale della Sede INPS di residenza che si esprimerà in merito alla sua correttezza formale e sostanziale.(Msg. n. 014480 del 28.05.2010

Bambini di età inferiore e superiore ai 3 anni

  • quando ci si riferisce a bambini portatori di handicap grave di età inferiore a tre anni, il richiedente i permessi avrà diritto agli stessi solamente qualora il portatore di disabilità grave non sia ricoverato a tempo pieno in Istituti specializzati Dlgs 151/2001 art. 33
  • quando ci si riferisce, invece, a portatori di handicap grave di età superiore ai 3 anni, il richiedente i permessi avrà diritto solamente qualora il portatore di disabilità grave non sia ricoverato a tempo pieno in Istituti (L. 104/92 art.33 comma 3) anche se non specializzati in quanto si prevede che ci sia assistenza.
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