Eureka Previdenza

Assistenza ai diversabili

Permessi retribuiti

Unioni civili e Conviventi

(circ.38/2017)

L'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, c.3 della legge 104 stessa.

Alla luce di quanto disposto dalla legge n.76/2016 e dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016, i permessi in argomento possono essere fruiti:

In particolare, fermo restando il principio del referente unico, come individuato nelle circolari 155/2010 e 32/2012, il diritto ad usufruire dei permessi (di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92) per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’ affine entro il secondo grado. Inoltre, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Assistenza ai diversabili

Permessi retribuiti

Unioni civili e Conviventi

(circ.38/2017)

L'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, c.3 della legge 104 stessa.

Alla luce di quanto disposto dalla legge n.76/2016 e dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016, i permessi in argomento possono essere fruiti:

In particolare, fermo restando il principio del referente unico, come individuato nelle circolari 155/2010 e 32/2012, il diritto ad usufruire dei permessi (di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92) per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’ affine entro il secondo grado. Inoltre, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Unione civile ed affinità

Unione civile ed affinità

Al riguardo si fa presente che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità, dal momento che l’art. 78 del codice civile non viene espressamente richiamato dalla legge n.76 del 2016.

Si evidenza, pertanto, che a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un unione civile può usufruire dei permessi ex lege 104/92 unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità.

Valutazione del diritto ai permessi

Valutazione del diritto ai permessi

Ai fini della valutazione della spettanza del diritto ai permessi in argomento, si fa presente quanto segue:

Per la qualificazione di “convivente” dovrà farsi riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dal comma 36 dell’art. 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76 in base al quale «per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile» e accertata ai sensi del successivo comma 37.

Tale comma prevede che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento anagrafico di cui al DPR 30 maggio 1989, n.223.

Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile”, ai sensi del comma 3, art, 1 della legge 76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.

È opportuno sottolineare, infine, che, ai sensi di legge, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.

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