Eureka Previdenza

Riposi per allattamento

Casi particolari

Riposi giornalieri e congedo parentale e/o di maternità

Durante il congedo di maternità la madre non ha diritto a fruire dei riposi orari per allattamento.
La madre ha diritto ai riposi per allattamento durante il congedo parentale del padre.

Il padre lavoratore dipendente non ha diritto a fruire dei riposi per allattamento per lo stesso bambino, nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale circ. 8/2003.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto a fruire dei riposi per allattamento nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale per altro figlio msg 14724 del 19.05.2006

Il padre può utilizzare le ore aggiuntive, in caso di parto plurimo, anche durante il congedo di maternità parentale della madre lavoratrice dipendente.

Riposi per allattamento

La domanda

Domanda della madre:

Deve essere presentata al datore di lavoro circ. 109/2000 punto2.4.
I datori di lavoro (sia quelli tenuti che quelli non tenuti alla denuncia contributiva mensile) continueranno ad attenersi alle disposizioni di cui alla circ. n. 77 del 2.4.1981.
Domanda del padre
Deve essere presentata all’INPS e al datore di lavoro in tutti i casi di cui al punto 2.1, lett. a), b) e c) della circolare 109/2000, nonché in caso di richiesta di ore aggiuntive per parto plurimo, di cui al punto 2.2 della circolare 109/2000.
Nel caso a) (figli affidati al solo padre) la domanda deve essere corredata dal certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o certificazione da cui risultino gli stessi elementi ovvero dichiarazione sostitutiva, sempre che la documentazione non già stata presentata e dalla certificazione (o dichiarazione sostitutiva) di morte della madre, ovvero dalla certificazione sanitaria attestante la grave infermità della madre, ovvero da un provvedimento formale da cui risulti l'affidamento esclusivo del bambino al padre.
Nel caso b) (in alternativa alla madre lavoratrice dipendente) e nel caso di parto plurimo la domanda deve essere corredata oltre che dal certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o certificazione da cui risultino gli stessi elementi ovvero dichiarazione sostitutiva, sempre che la documentazione non già stata presentata, da una dichiarazione della madre relativa alla non fruizione delle di ore di riposo, confermata dal relativo datore di lavoro.
Nel caso c) (madre lavoratrice non dipendente) e nel caso di parto plurimo la domanda deve essere corredata oltre che dal certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o certificazione da cui risultino gli stessi elementi ovvero dichiarazione sostitutiva, sempre che la documentazione non già stata presentata, da una dichiarazione della madre relativa alla sua attività di lavoro non dipendente.
In tutti i casi entrambi i genitori devono impegnarsi a comunicare eventuali variazioni successive.

La richiesta del beneficio da parte del padre va effettuata con modello presente su Modulistica on line SR90

 

Riposi per allattamento

Parto gemellare o plurimo

In caso di parto gemellare o plurimo le ore fruibili sono identificate secondo l’orario contrattuale di lavoro del genitore che si avvale dei riposi.


Parto gemellare o plurimo (prospetto)


Madre


Padre


Orario di lavoro di almeno 

 6 ore giornaliere


Orario di lavoro inferiore 

 a 6 ore giornaliere

Orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliere

4 ore

0 ore

0 ore

3 ore

1 ore

1 ora

2 ore

2 ora

1 ora

1 ore

3 ore

2 ora

0 ora

4 ore

2 ore

Madre in astensione obbligatoria o facoltativa

2 ore

1 ore

Orario di lavoro  inferiore alle 6 ore giornaliere

2 ore

0 ore

0 ore

1 ora

2 ore

1 ora

0 ora

4 ore

2 ora

Madre in astensione obbligatoria o facoltativa

2 ore

1 ora

 

Riposi per allattamento

Contribuzione figurativa

(circ. n. 15 del 23.01.2001)

L’ articolo 3, comma 3, della legge 53/2000 innovando la previgente normativa, introduce la copertura figurativa dei riposi (c.d. per allattamento), stabilendo nuove modalità di calcolo del relativo valore retributivo e prevedendo altresì la facoltà degli interessati di integrare il valore figurativo accreditato mediante riscatto o versamenti volontari.

L' art. 3 comma 4 della legge 53/2000 che sostituisce l'art. 15 della legge 1204/71 ha introdotto nuovi criteri di determinazione del valore figurativo da attribuire ai periodi di permessi per allattamento (commi aggiunti all’art. 10 della legge n. 1204/1971 dall’articolo 3, comma 3, della legge 53/2000). La disposizione stabilisce, infatti, che tali periodi siano coperti da una contribuzione figurativa, attribuita in misura proporzionale ai periodi di riferimento sulla base del 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
Conseguentemente, il valore retributivo da attribuire ad ogni settimana da riconoscere figurativamente, sarà pari ad 1/52 del 200 per cento dell'assegno sociale in pagamento nell'anno interessato.

In particolare, in relazione ai riposi in questione, il datore di lavoro dovrà quantificare le assenze su base settimanale, operando nel modo seguente:

  • sommare le ore fruite dal lavoratore nel periodo interessato, distintamente per anno solare;
  • dividere il valore sopra determinato per il numero delle ore settimanali di lavoro previste nel contratto ed arrotondare per eccesso all’unità il risultato ottenuto.

Riposi per allattamento

Durata

La madre ha diritto a 2 ore al giorno di riposo per allattamento e l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere o 1 ora al giorno se l'orario stesso è inferiore.
Ai fini del diritto ai riposi e alla determinazione delle ore spettanti, va preso a riferimento l'orario giornaliero contrattuale normale - circ. 95bis/2006 punto 7.1 - ne consegue che le ore di riposo per allattamento sono riconoscibili anche se sommate alle ore di recupero (quelle accumulate con il sistema della "banca ore") e anche se tale somma esaurisce l'intero orario giornaliero comportando la totale astensione dal lavoro.

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