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La pensione ai superstiti
Cause di cessazione della pensione ai superstiti
Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:
- per il coniuge qualora contragga nuovo matrimonio. Al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno per una volta tanto pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
- per i figli minori al compimento del 18* anno di età;
- per i figli studenti di scuola media o professionale quando prestino attività lavorativa, o interrompano o terminino gli studi e comunque al compimento del 21* anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21* anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano le condizioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano meno nel corso del godimento della prestazione la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorché cessi la causa della sospensione (v. circolare n. 53484 Prs del 3 agosto 1972);
- per i figli studenti universitari quando prestino attività lavorativa, o interrompano gli studi o terminino gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26* anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano le condizioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano meno nel corso del godimento della prestazione la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorché cessi la causa della sospensione (v. circolare n. 53484 Prs del 3 agosto 1972);
- per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
- per i genitori qualora conseguano altra pensione;
- per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
- per i nipoti qualora venga meno la vivenza a carico anche prima del compimento del 18° anno.