Eureka Previdenza

Indennità di maternità

Pescatrici e pescatori autonomi della piccola pesca

Contribuzione figurativa

(circ.130/2013)

L’accredito della contribuzione figurativa per il periodo di congedo non necessita di apposita domanda. Il periodo è rilevato dagli archivi di liquidazione delle prestazioni e verrà esposto nell’Estratto Conto, con specifica descrizione.
Atteso che il periodo di congedo in esame si colloca nell’ambito di un rapporto assicurativo in corso presso la gestione alla quale l’interessata è iscritta per effetto dell’attività autonoma esercitata e che l’obbligo contributivo viene sospeso per mesi contributivi interi, va da sé che l’accredito figurativo del predetto congedo riguarderà lo stesso numero di mesi di sospensione dell’imposizione contributiva.
Definita quindi la durata del periodo accreditabile figurativamente, la procedura calcolerà il valore figurativo da attribuire allo stesso facendo riferimento ai criteri di carattere generale di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Tali criteri trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori iscritti alla Gestione dei pescatori autonomi.
L’applicazione dell’articolo 8, in sostanza, comporta l’attribuzione - ai fini del calcolo della pensione – di un valore “reddituale” pari a quello del reddito medio mensile assoggettato a contribuzione obbligatoria nell’anno solare in cui si colloca il periodo da riconoscere figurativamente, rapportato al numero dei mesi accreditati e ragguagliato a settimana.

Quindi, per determinare il suddetto valore figurativo di copertura, la procedura in automatico opererà nel seguente modo:
il reddito considerato per la contribuzione dei lavoratori della categoria in questione risulta essere una retribuzione convenzionale che viene determinata annualmente; pertanto il reddito da attribuire per il periodo accreditato figurativamente non sarà altro che il reddito convenzionale mensile moltiplicato per i mesi di contribuzione figurativa.
Di conseguenza, quando il periodo di congedo interessa due diversi anni solari, il valore figurativo da accreditare a ciascuno dei due periodi verrà determinato distintamente, sulla base degli importi reddituali dei rispettivi anni solari.
Poiché, come é noto, la contribuzione figurativa da riconoscere ai lavoratori autonomi deve essere accreditata a settimane (contrariamente a quella obbligatoria, che ha periodicità mensile), una volta individuati i mesi interi di congedo e determinato il corrispondente numero di settimane (sett. = gg di calendario: 7, arrotondato per eccesso), si verificherà che le settimane riconosciute figurativamente, sommate a quelle di contribuzione obbligatoria risultanti dall’applicazione del previsto coefficiente di conversione 4,333 (mesi x 4,333, arrotondato per eccesso o per difetto) non ecceda la capienza massima del periodo complessivamente considerato (anno solare o frazione di esso).

Indennità di maternità

Pescatrici e pescatori autonomi della piccola pesca

Misura e durata della prestazione 

(circ.130/2013)

Ai sensi dell’art.68 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è riconosciuto, in favore delle pescatrici della piccola pesca marittima e delle acque interne, una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto pari all’80% della misura “giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall’art.10 della legge 13 marzo 1958, n.250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti”.

Per le retribuzioni convenzionali dell'anno 2016 vedi circolare 51/2016

La misura del salario convenzionale giornaliero da prendere a riferimento per l’anno 2013 è pari euro 26,15, corrispondente alla misura giornaliera del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa, fissata con circolare Inps n. 47 del 26 marzo 2013 (punto A 6).
In caso di adozione o affidamento, nazionale ed internazionale, l’indennità è corrisposta per i tre mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia (in Italia in caso di adozione o affidamento internazionale), secondo quanto previsto dall’articolo 26 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
In virtù del richiamo effettuato dall’art. 66 a tutte le previsioni dell’art. 68, alle pescatrici autonome deve essere riconosciuta l’indennità di cui al comma 3 dell’art. 68. Tali lavoratrici hanno diritto, pertanto, in caso di interruzione spontanea o volontaria della gravidanza, verificatasi non prima del terzo mese e su certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, a un’indennità giornaliera per un periodo di trenta giorni, calcolata con le stesse modalità seguite per l’indennità di maternità.

Indennità di maternità

Pescatrici e pescatori autonomi della piccola pesca

Decorrenza della prestazione

(circ.130/2013)

Come già rilevato al precedente punto 2 della circolare 130/2013, l’iscrizione al regime previdenziale dei pescatori autonomi ha natura di accertamento ricognitivo di una esistente situazione di fatto e costituisce un obbligo che è il presupposto per l’applicabilità della relativa tutela previdenziale.
In materia di obbligo di denuncia di inizio, variazione, sospensione e cessazione dell’attività lavorativa, si precisa che, a seguito della soppressione delle Commissioni di cui alla citata legge 13 marzo 1958, n.250, deve ritenersi applicabile, quale limite temporale per l’espletamento di tali obblighi, quello di trenta giorni previsto in generale dalla normativa vigente (articolo 2196 del codice civile).
Pertanto, analogamente a quanto avviene per gli artigiani e commercianti (circolare n. 136 del 26 luglio 2002, punto 3), in caso di iscrizione successiva all’inizio del periodo indennizzabile, effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il diritto alla prestazione di maternità deve essere riconosciuto e, ferma restando la necessità del pagamento dei contributi relativi al periodo indennizzabile, l’indennità deve essere erogata a partire dalla data di inizio del periodo di maternità, sempre che, peraltro, l’inizio dell’attività sia precedente all’inizio di detto periodo.

Nel caso in cui, invece, l’inizio dell’attività sia successivo all’inizio del periodo di maternità, la prestazione deve essere erogata dalla data di inizio dell’attività.
Nel caso di iscrizione successiva al termine di trenta giorni dall’inizio dell’attività previsto dalla normativa vigente, il diritto alla prestazione può essere esercitato dalla data della domanda di iscrizione.

A titolo esemplificativo:
1) - inizio attività: 15 aprile
- inizio periodo indennizzabile maternità: 5 maggio
Se l’iscrizione avviene entro il 15 maggio, l’indennità spetta dall’inizio del periodo di maternità; se l’iscrizione avviene dal 16 maggio, l’indennità spetta dalla data di iscrizione.
2) - inizio periodo indennizzabile maternità: 5 maggio
- inizio attività: 10 maggio
Se l’iscrizione avviene entro il 10 giugno, l’indennità spetta dalla data di inizio dell’attività; se l’iscrizione avviene dall’11 giugno, l’indennità spetta dalla data di iscrizione.

Indennità di maternità

Pescatrici e pescatori autonomi della piccola pesca

Copertura degli oneri derivanti dal trattamento economico di maternità e congedo parentale 

(circ.130/2013)

A copertura degli oneri derivanti dell’estensione della tutela sopra descritta, il comma 1 bis del novellato art. 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ha previsto, a carico di ogni iscritto al regime assicurativo dei pescatori autonomi di cui all’art. 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n.250, l’applicazione dello stesso contributo annuo già previsto al comma 1 dello stesso articolo a carico di ciascun iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali.

Indennità di maternità

Pescatrici e pescatori autonomi della piccola pesca

Requisiti per il diritto

(circ.130/2013)

L’indennità di maternità spetta alle pescatrici autonome a seguito di domanda da presentarsi, secondo le disposizioni vigenti, entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile (art. 6 legge 11 gennaio 1943, n.138, circolare n. 136 del 26 luglio 2002, punto 1.1).
La liquidazione dell’indennità avverrà, previo versamento dell’intera contribuzione riferita al periodo indennizzabile, a seguito di verifica dei seguenti requisiti, che dovranno risultare in capo alla contribuente all’inizio del suddetto periodo:

  1. accertato stato di gravidanza;
  2. iscrizione al regime assicurativo di cui alla legge n. 13 marzo 1958, n.250.

Ai sensi dell’art.1, comma 561, della citata legge di n. 24 dicembre 2012, n. 228, il diritto all’indennità di maternità (per i due mesi precedenti e per i tre mesi successivi alla nascita) è riconosciuto dal 1 gennaio 2013. Pertanto, nel caso in cui i periodi indennizzabili siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, verranno indennizzate solo le giornate che ricadono nell’anno 2013, purché sussistano le condizioni per il riconoscimento del diritto.

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