Eureka Previdenza

Congedo parentale

Lavoratori parasubordinati

L’art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 (Finanziaria per l’anno 2007) prevede la corresponsione, in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata, di un’indennità per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Beneficiari

L’art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 (Finanziaria per l’anno 2007) prevede la corresponsione, in favore dei lavoratori (madri e padri) a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata, di un’indennità per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Per “categorie assimilate” si intendono i collaboratori coordinati e continuativi, mentre non possono essere equiparati ai lavoratori a progetto i soggetti che svolgono prestazioni occasionali (cioè inferiori a trenta giorni di durata nell’anno solare e con un compenso inferiore a cinquemila euro con lo stesso committente).

Destinatari della tutela sono i lavoratori non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, dello 0,72% per i periodi successivi) circ.137/2007 punto2.

Fermi restando i sopra citati limiti temporali (tre mesi entro il primo anno di vita del bambino), l’erogazione del trattamento economico in esame sarà effettuata dall’Istituto relativamente  ad eventi di parto o ingressi in famiglia (nel caso di adozioni o affidamenti) verificatisi dal 1° gennaio 2007. È esclusa pertanto l’indennizzabilità di periodi di congedo parentale che, benché ricadenti nell’anno 2007, si riferiscano ad eventi (parti o ingressi in famiglia) intervenuti antecedentemente alla data suindicata circ.137/2007 punto2.

Il congedo non spetta ai liberi professionisti che versano nella gestione separata.


Requisiti lavorativi per il diritto

Hanno diritto all’indennità per congedo parentale soltanto quei soggetti (madri/padri biologici, adottivi e affidatari) per i quali sia riscontrato l’accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, dello 0,72% per i periodi successivi) circ.137/2007 punto2 nei dodici mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità.
Il diritto ai periodi di congedo, in caso di parto plurimo, è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto, ovviamente, del limite temporale previsto per tale categoria di lavoratori in relazione all’età del neonato (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita).
La domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, soltanto i periodi successivi alla domanda.
I periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale ed all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata aventi diritto al congedo parentale (lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi presso la P.A. e titolari di assegno di ricerca) e le lavoratrici autonome non possono proseguire l’attività lavorativa nel periodo in cui fruiscono dell’indennità per congedo parentale, né possono intraprendere, durante il periodo medesimo, una nuova attività (sia essa dipendente, parasubordinata o autonoma); anche in tal caso, infatti, l’eventuale trattamento indebitamente concesso a titolo di congedo parentale dovrà essere recuperato (circ.62/2010 punto2 ultimo capoverso).


Requisiti contributivi per il diritto

Lavoratrici madri

Il diritto al congedo parentale e al relativo trattamento economico è riconosciuto alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, iscritte alla Gestione Separata, a condizione che le stesse risultino in possesso del requisito contributivo minimo previsto ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di maternità.

Anche per l’indennità a titolo di congedo parentale è richiesto, pertanto, l’accreditamento di almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata ( dello 0,50% fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, dello 0,72% per i periodi successivi ) nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità di cui all’art.16 del T.U. della maternità/paternità.
In caso di adozione e affidamento sia nazionali che internazionali (si rammenta che in caso di affidamenti internazionali ci si riferisce soltanto a quelli preadottivi), il congedo parentale, compreso il relativo trattamento economico, è riconoscibile per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i dodici anni di età.
In tale ipotesi il requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito, ovviamente, nei dodici mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

Lavoratoti padri

Con eguale decorrenza (parti verificatisi dal 1° gennaio 2007), hanno diritto al congedo parentale, con relativo trattamento economico, anche i padri lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla Gestione Separata, per i quali sia riscontrato il requisito minimo contributivo (almeno tre mesi di contribuzione maggiorata dello 0,5 per cento fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, dello 0,72% per i periodi successivi ) nei dodici mesi precedenti l’insorgenza di una delle situazioni (morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del bambino al padre) previste per il riconoscimento dell’indennità di paternità di cui all’art. 3 del D.M. 04/04/2002.

Il diritto in oggetto è riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario a condizione che sussista, in capo allo stesso, il sopradetto requisito contributivo minimo nei dodici mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia del lavoratore e sempre che la madre non ne faccia richiesta.


Importo dell'indennità

Per le lavoratrici madri l’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo, come sopra individuato (circ.137/2007 punto 2).
Per i lavoratori padri l’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata,percepito nei dodici mesi precedenti il verificarsi di una delle predette situazioni. Il diritto in oggetto è riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario a condizione che sussista, in capo allo stesso, il sopradetto requisito contributivo minimo nei dodici mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia del lavoratore e sempre che la madre non ne faccia richiesta.
In tale ultima ipotesi, il reddito di riferimento ai fini del calcolo dell’indennità è quello percepito nei dodici mesi precedenti l’ingresso in famiglia del minore (circ.137/2007 punto 2).


La durata dell'indennità (circ.109/2018)

Alle lavoratrici ed ai lavoratori spetta un’indennità per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Il diritto ai periodi di congedo, in caso di parto plurimo, è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto, ovviamente, del limite temporale previsto per tale categoria di lavoratori in relazione all’età del neonato (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita).

In caso di adozione e affidamento sia nazionali che internazionali (si rammenta che in caso di affidamenti internazionali ci si riferisce soltanto a quelli  preadottivi), il congedo parentale, compreso il relativo trattamento economico, è riconoscibile per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i dodici anni di età circ.137/2007 punto2.

L’articolo 8, comma 8, della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha abrogato il settimo e l’ottavo periodo dell’articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006, in materia di riconoscimento del diritto al congedo parentale per gli iscritti alla Gestione separata. Pertanto, a far data dall’entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017), il congedo parentale per i lavoratori in questione è disciplinato dai commi 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 8.

In particolare, il comma 4 dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi”.

Pertanto, i mesi di congedo parentale fruibili dai lavoratori interessati dalla disposizione sopra riportata aumentano da tre a sei mesi. È stato altresì ampliato da uno a tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore (in caso di adozioni o affidamenti preadottivi) l’arco temporale di fruizione del congedo parentale.

I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi. Pertanto, l’Istituto continuerà a far dichiarare al soggetto richiedente i periodi di congedo fruiti da se stesso o dall’altro genitore in una cassa o gestione non amministrata dall’INPS.

Le nuove disposizioni non prevedono la possibilità per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di fruire del congedo parentale non indennizzato. Conseguentemente, si possono verificare le seguenti fattispecie:

  • se il padre lavoratore dipendente ha fruito di quattro mesi di congedo parentale indennizzato, alla madre iscritta alla Gestione separata residua la possibilità di fruire di due mesi di congedo parentale;
  • se il padre non fruisce del congedo parentale e la madre ha fruito di quattro mesi di congedo parentale indennizzato come lavoratrice iscritta alla Gestione separata, divenendo successivamente lavoratrice dipendente, potrà fruire di altri due mesi di congedo parentale indennizzato;
  • se la madre è genitore solo ed ha fruito, in qualità di lavoratrice iscritta alla Gestione separata, di sei mesi di congedo parentale indennizzato[1], divenendo successivamente lavoratrice dipendente (a cui si applica la tutela del genitore solo) potrà fruire di ulteriori quattro mesi di congedo parentale (indennizzabili in presenza delle condizioni reddituali di cui all’art. 34, comma 3, del T.U.).

Si ricorda che i lavoratori iscritti alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale anche in misura frazionata a mesi o a giorni, secondo le regole di conteggio dei giorni, festivi e feriali, applicate ai lavoratori dipendenti. Non trova applicazione, invece, la disciplina della fruizione del congedo parentale in modalità oraria di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del T.U.  
Si rammenta, infine, che i periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale e all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Fruizione del congedo parentale indennizzato entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale

Il comma 6 dell’articolo 8 della legge n. 81/2017 dispone che per il congedo parentale indennizzato e fruito nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) il periodo di riferimento all’interno del quale devono essere state accreditate le tre mensilità di contribuzione è il medesimo che si prende a riferimento per l’accertamento del diritto all’indennità di maternità o paternità. Pertanto, il lavoratore o la lavoratrice iscritta alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del minore nel caso in cui abbiano titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.

In merito al diritto al congedo parentale del padre si precisa quanto già rappresentato nella circolare n. 137/2007, ossia che il periodo di riferimento per la verifica della sussistenza del requisito contributivo con aliquota maggiorata è costituito dai dodici mesi precedenti l’insorgenza di una delle situazioni (morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del bambino al padre) previste per il riconoscimento dell’indennità di paternità oppure, in caso di adozione o affidamento preadottivo, dai dodici mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia del lavoratore e sempre che la madre non ne faccia richiesta.

Si ricorda altresì che, come precisato nella circolare n. 42/2016, non trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni ai fini del diritto all’indennità di congedo parentale, che continua quindi ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo delle tre mensilità di contribuzione nel periodo di riferimento.

Qualora i richiedenti non avessero titolo all’indennità di maternità/paternità, il trattamento economico per congedo parentale potrà essere erogato in presenza del requisito contributivo individuato nel comma 5 dell’articolo 8 della legge n. 81/2017, come specificato nel seguente paragrafo.

 
Fruizione del congedo parentale indennizzato dopo il primo ed entro il terzo anno di vita o dall’ingresso in famiglia del minore o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale e nei casi in cui nel primo anno non si abbia titolo all’indennità di maternità/paternità

Il comma 5 dell’articolo 8 della legge n. 81/2017 dispone che, se la fruizione del congedo parentale indennizzato è effettuata dopo il primo e fino al terzo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del minore, il trattamento economico è corrisposto solamente a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto. Pertanto, in tale fattispecie, il requisito contributivo non è più legato a quello sulla base del quale si riconosce il diritto all’indennità di maternità o paternità, ma viene accertato in occasione di ciascuna richiesta di indennità di congedo parentale. Analogo criterio di individuazione del requisito contributivo trova applicazione qualora, nel caso di fruizione di congedo parentale nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del minore, i richiedenti non abbiano titolo all’indennità di maternità/paternità.      

In proposito si precisa quanto segue:

  • la novella normativa modifica sostanzialmente la natura del congedo parentale dei padri iscritti alla Gestione separata, trasformandola da diritto derivato dalla madre in un diritto autonomo, di cui i padri possono fruire dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore, entro i limiti individuali e di coppia sopra menzionati;
  • i genitori che abbiano avuto titolo all’indennità di maternità o paternità in virtù dell’automaticità delle prestazioni (per contribuzione dovuta ma non versata), possono fruire del congedo parentale a condizione che abbiano versato tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi antecedenti il periodo di congedo parentale richiesto nella domanda;
  • il genitore iscritto alla Gestione separata che, al momento dell’entrata in vigore della norma, abbia figli nati o adottati/affidati da più di un anno può fruire di tutto il periodo di congedo parentale o della parte residua, fino ad un massimo di sei mesi, entro i tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore (ad esempio, la lavoratrice con un figlio di due anni, che abbia fruito di tre mesi di congedo parentale nel primo anno di vita dello stesso, può presentare domanda per ulteriori tre mesi di congedo parentale se in possesso del requisito contributivo delle tre mensilità effettivamente versate con contribuzione maggiorata nei dodici mesi antecedenti il periodo di congedo parentale che intende richiedere).  

Periodo transitorio

In relazione ai periodi di congedo parentale fruiti prima dell’entrata in vigore della legge n. 81/2017 (14 giugno 2017) il riconoscimento dell’indennità rimane subordinato all’accertamento che il soggetto richiedente abbia titolo all’indennità di maternità o paternità. Per quanto concerne, invece, i periodi di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della predetta legge, il riconoscimento dell’indennità deve essere accertato con le modalità indicate nei precedenti paragrafi 3.1 e 3.2 della presente circolare.

A titolo esemplificativo si riporta il seguente esempio:

nel caso di madre iscritta alla Gestione separata – percettrice dell’indennità di maternità in forza dell’automaticità della prestazione – che abbia presentato, prima dell’entrata in vigore della legge n. 81/2018, una domanda di indennità per congedo parentale nel primo anno di vita del minore, per un periodo continuativo di 3 mesi (di cui il primo mese ricadente nella vecchia disciplina e gli altri due nella vigenza della novella normativa) la fattispecie dovrà essere gestita secondo le seguenti indicazioni.

Premessa la frazionabilità del congedo parentale, la richiesta di indennità relativa al primo mese di congedo non potrà essere accolta in quanto il diritto all’indennità di maternità è basato su contribuzione dovuta e non versata. Di contro, in vigenza della nuova normativa, i due mesi successivi potranno essere indennizzati in virtù del principio generale di cui al paragrafo 3.2, se riscontrati i 3 mesi di contribuzione maggiorata nei 12 mesi antecedenti il periodo di congedo parentale indennizzabile.

Ne consegue che alla richiedente (o all’altro genitore) residuerebbero ancora 4 mesi di congedo parentale da poter fruire entro il terzo anno di vita del minore.


La decorrenza del congedo e la domanda per ottenerlo

La domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, soltanto i periodi successivi alla domanda circ.137/2007 punto 2 penultimo capoverso. La domanda va presentata sul modello SR23


La contribuzione figurativa (circ.137/2007 punto2.2 e circ. 64/2010)

I periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa, secondo quanto disposto dall’art. 35 comma 1 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità) vedi circ.137/2007 punto2.2 e circ. 64/2010


Ricorso per negata prestazione circ.137/2007

Competente a decidere in unica istanza i ricorsi inerenti la prestazione in oggetto è il Comitato Amministratore per la Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 L. 335/1995.
L’istruttoria relativa ai medesimi ricorsi dovrà essere curata dalle Direzioni Regionali territorialmente competenti mediante la procedura D.I.C.A., secondo le disposizioni impartite con la circ. 13 del 2.2.06.

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